La norma regolamentare con cui il Comune dispone che i compensi maturati dagli avvocati oltre il tetto annuale non possono essere liquidati nell’annualità successiva esclude la possibilità di differirne la corresponsione a tutti gli anni successivi oltre quello di pertinenza. Lo ha detto il Consiglio di Stato con la sentenza 4489/2024 .

LA MASSIMA

Avvocato - Enti locali - Avvocati pubblici - Compensi - Regolamento - Tetto - Erogazione - Interpretazione.

La norma regolamentare con cui il comune dispone, in materia di compensi agli avvocati del comune stesso, che “i compensi maturati che eccedono il tetto annuale non possono essere liquidati nell’annualità successiva” va interpretata nel senso che essa esclude la possibilità di differire a tutti gli anni successivi la corresponsione dei compensi non erogabili nell’anno di pertinenza per il superamento dei limiti annuali, e non nel senso letterale della esclusione della liquidazione nella sola annualità ‘successiva’ a quella di maturazione del relativo credito. Infatti, la norma regolamentare va letta alla luce della norma primaria di cui all’articolo 9 del Dl n. 90 del 2014, la cui ratio è quella di contenere la spesa pubblica; finalità che resterebbe frustrata se le erogazioni eccedenti il tetto fossero semplicemente differite ad annualità successive.

Consiglio di Stato - Sezione V - Sentenza 9-21 maggio 2024 n. 4489 - Presidente Lotti; Relatore Urso; Comune di Bari contro Capruzzi e altri

Il tema dei compensi degli avvocati pubblici e quello dei limiti massimi degli stipendi a favore dei dipendenti pubblici (anche in quiescenza) si legano, sotto la generale coltre pesante di nubi che da anni copre il cielo della finanza pubblica.

L’importanza della decisione

Più in generale, va ricordato come neppure il Governo Monti - noto per gli interventi pesanti a fini di ripresa dopo le estati dello spread - aveva messo mano in termini così pesanti ai compensi dei dipendenti pubblici, in specie quelli del comparto legale...

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