Civile

Contraffazione: l'"affollamento" del mercato criterio discriminante per l'originalità del prodotto

Con l’ordinanza n. 23975 del 29 ottobre la Suprema corte ritorna sugli elementi di valutazione

di Mario Piselli

Con l’ordinanza n. 23975 del 29 ottobre 2020 la Suprema Corte di cassazione, investita su una questione attinente il codice della proprietà industriale, ha ribadito il principio già affermato nelle sentenze n. 762/18 e n. 31940/19, secondo cui, in tema di contraffazione di un modello già registrato, occorre compararlo con le anteriorità, valutando l’impressione d’insieme che la sua forma genera nell’osservatore, concentrando l’attenzione sull’aspetto complessivo del prodotto, anziché sulla somiglianza o sulla diversità di singoli elementi, e tralasciando i dettagli privi di attitudine caratterizzante.

La vicenda all'esame dei giudici

Una società aveva agito in giudizio nei confronti di un'altra lamentando la contraffazione di un proprio prodotto commerciale. Mentre il primo giudice accoglieva la domanda, quello di appello la rigettava perché il prodotto non generava nel cosiddetto “utilizzatore informato” possibilità di confusione. Dello stesso avviso è stata ora la Suprema corte.

La ratio della Codice della proprietà industriale

Le norme di cui agli articoli 33 e 41 del codice della proprietà industriale impongono che il modello sia nuovo e che esso abbia carattere individuale, suscitando nell’”utilizzatore informato” un’impressione diversa da quella che potrebbe evocargli un precedente modello, anche considerando il margine di libertà di cui l’autore ha beneficiato. In relazione a quest’ultimo fine è necessario considerare l a varietà dei prodotti esistenti nello specifico settore, che viene definita dagli operatori con il termine “affollamento”.

 L e motivazioni della Suprema corte

 La Corte ha anche affermato che il giudizio sull’esistenza dell’originalità del modello è relativo e non assoluto, in quanto varia in dipendenza del grado di “affollamento” del settore merceologico esaminato: se vi sono pochi prodotti del genere considerato, allora occorrono maggiori modificazioni al modello perché queste siano idonee ad individualizzarlo; nel caso in cui ci siano numerosi o numerosissimi prodotti del genere, tutti simili tra loro, anche leggere modifiche possono essere sufficienti a differenziare i prodotti concorrenti. Anche il Tribunale Unione Europea, nel procedimento n. 83/11 del 13 novembre 2012, aveva ritenuto che un affollamento derivante dall’esistenza di altri disegni o modelli aventi le stesse caratteristiche generali dei disegni o modelli di cui trattasi è pertinente al fine di valutare il carattere individuale, perché può rendere l’utilizzatore informato più sensibile alle differenze di proporzioni interne tra tali diversi disegni o modelli.

 

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