Contrasto alla criminalità minorile: tutte le misure adottate dal Governo
Daspo urbano, foglio di via obbligatorio, arresto in flagranza, divieto di utilizzo di dispositivi di telecomunicazione, ammonimento, custodia cautelare, reclusione per chi non manda figli a scuola
Il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile. L'intervento agisce sull'applicabilità delle misure cautelari ai minori di 18 anni, con l'obiettivo di sanzionare e dissuadere dal tenere comportamenti contrari alla legge, e prevede specifici percorsi di reinserimento e rieducazione del minore autore di condotte criminose. Introdotte inoltre norme per il risanamento e la riqualificazione del territorio del Comune di Caivano.
Interventi per il Comune di Caivano - Fabio Ciciliano, dirigente medico della Polizia di Stato, sarà il Commissario straordinario che avrà il compito di adottare, entro 15 giorni, d'intesa con il Comune di Caivano e il Dipartimento per le politiche di coesione, un piano straordinario d'interventi infrastrutturali e di riqualificazione del territorio comunale. Il piano sarà attuato con il supporto tecnico-operativo di Invitalia S.p.a. e dovrà prevedere anche specifici interventi urgenti di ripristino del centro sportivo ex Delphinia. Via libera anche alla assunzione di 15 nuovi membri del corpo della polizia locale.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E DI PREVENZIONE DELLA CRIMINALITÀ MINORILE
Daspo urbano - Si allarga l'applicabilità del cd "daspo urbano", e cioè il divieto di accesso a determinate aree della città ai maggiori di 14 anni. Il divieto sarà notificato a chi esercita la responsabilità genitoriale e comunicato al Procuratore presso il Tribunale per le persone, i minorenni e le famiglie del luogo di residenza del minore.
Per contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti, si prevede che il divieto di accesso e di avvicinamento ai locali pubblici e ai pubblici esercizi, previsto per chi sia stato denunciato o condannato per vendita o cessione di droga, si applichi anche nei confronti di chi detenga sostanze stupefacenti ai fini dello spaccio. Il divieto è esteso a scuole, università ed aree limitrofe.
Vengono poi ampliati i casi nei quali il questore può disporre misure accessorie: per esempio, l'obbligo di presentarsi all'ufficio di polizia almeno due volte a settimana, o in determinati giorni e orari, l'obbligo di rientrare alla dimora e non uscire entro determinati orari, il divieto di allontanarsi dal comune.
Il cosiddetto "daspo Willy" contro la movida violenta può poi essere applicato non solo a chi viene denunciato per i reati contro la persona e il patrimonio ma anche per il reato di porto di arma impropria, quello di violenza o minaccia a un pubblico ufficiale e il reato di resistenza a un pubblico ufficiale. La misura può essere applicata alle persone sottoposte alla misura cautelare degli arresti domiciliari o della custodia cautelare in carcere. La durata è aumentata da un minimo di 6 mesi e massimo di 2 anni a una durata minima di 1 anno e massima di 3 anni. Per chi infrange i divieti, le pene passano da un massimo di due anni di reclusione e di 20.000 euro di multa a un massimo di tre anni e di 24.000 euro.
Foglio di via obbligatorio - Si aumenta di un anno la durata massima del divieto di rientro nei comuni dai quali si è stati allontanati e si inasprisce la sanzione, che diviene penale, nei casi di violazione del provvedimento di allontanamento.
Contrasto dei reati in materia di armi e di sostanze stupefacenti - Si potenzia la facoltà di arresto in flagranza per il reato di "porto d'armi od oggetti atti ad offendere" e si inaspriscono, fino a raddoppiarle le sanzioni. Inoltre, la pena per il reato di spaccio di stupefacenti, nei casi di lieve entità, passa da un massimo di quattro a un massimo di cinque anni.
Divieto di utilizzo di dispositivi di telecomunicazione e servizi informatici - Per contrastare il fenomeno della violenza giovanile, anche con riferimento al fenomeno delle "baby-gang", si modifica la disciplina della misura di prevenzione personale dell'"avviso orale" reso applicabile anche ai minorenni a partire dai 14 anni. Si prevede che il Questore possa proporre all'Autorità giudiziaria di vietare, a determinati soggetti di età superiore ai 14 anni, di possedere o utilizzare telefoni cellulari e altri dispositivi per le comunicazioni dati e voce quando il loro uso è servito per la realizzazione o la divulgazione delle condotte che hanno determinato l'avviso orale. Si estende al minorenne, per la violazione delle prescrizioni dell'avviso orale, la sanzione penale prevista per i maggiorenni (reclusione da uno a tre anni e con multa da euro 1.549 a euro 5.164). E si introduce una figura di ammonimento analogo a quello previsto in materia cyber-bullismo.
Ammonimento per i giovani tra i 12 e i 14 anni - Una nuova tipologia di ammonimento del Questore è riservato ai minori di età compresa tra i 12 e i 14 anni che commettono delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a 5 anni. Poiché tali soggetti non sono imputabili, saranno convocati dal Questore insieme ad almeno un genitore (o altra persona che esercita la responsabilità genitoriale), al quale sarà comminata una sanzione amministrativa pecuniaria da 200 a 1.000 euro, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto delittuoso.
Contrasto dei reati commessi dai minori - Si interviene sul processo penale a carico di imputati minorenni:
• si riduce da 5 a 3 anni la pena massima dei reati non colposi per i quali si consente l'accompagnamento presso gli uffici di polizia del minorenne colto in flagranza, trattenendolo per il tempo strettamente necessario (non oltre 12 ore) alla sua consegna a chi esercita la responsabilità genitoriale;
• per le misure diverse dalla custodia cautelare, la soglia di applicabilità ai maggiori di 14 anni scenda da 5 anni a 4;
• si abbassa da 9 anni a 6 anni la pena massima richiesta per procedere con il fermo, l'arresto in flagranza e la custodia cautelare dei maggiori di 14 anni per delitti non colposi;
• si prevede inoltre che fermo, arresto e custodia cautelare nei confronti del minore, maggiore di 14 anni, possano essere disposti anche per ulteriori e specifiche ipotesi: furto aggravato, reati in materia di porto di armi, violenza o minaccia, resistenza a un pubblico ufficiale, produzione e spaccio di stupefacenti.
Misure anticipate relative a minorenni coinvolti in reati di particolare allarme sociale - Nell'ambito dei delitti di "associazioni di tipo mafioso anche straniere" e di "associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope" si prevede che, qualora emerga una situazione di pregiudizio che interessa un minorenne, il pubblico ministero informi immediatamente il procuratore della Repubblica presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, per le eventuali iniziative di competenza.
Custodia cautelare e percorso di rieducazione del minore - Si reintroduce la possibilità di applicare la custodia cautelare al soggetto minorenne se lo stesso, in veste di imputato, si è dato alla fuga o sussiste concreto e attuale pericolo che si dia alla fuga.
Quanto al percorso rieducativo del minore si prevede nel caso di reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore a cinque anni o la pena pecuniaria, che il pubblico ministero notifica al minore e all'esercente la responsabilità genitoriale l'istanza di definizione anticipata del procedimento, subordinata alla condizione che il minore acceda a un percorso di reinserimento e rieducazione civica e sociale sulla base di un programma rieducativo. Il programma deve prevedere lo svolgimento di lavori socialmente utili o la collaborazione a titolo gratuito con enti no profìt o lo svolgimento di altre attività a beneficio della comunità di appartenenza.
Sicurezza degli istituti penali per minorenni - Si introduce la possibilità che il direttore chieda al magistrato di sorveglianza il nulla osta al trasferimento dall'istituto minorile al carcere nei confronti del detenuto di età compresa tra 18 e 21 anni che abbia commesso il reato da minorenne, il quale con i suoi comportamenti, cumulativamente: compromette la sicurezza o turba l'ordine negli istituti; con violenza o minaccia impedisce le attività degli altri detenuti; si avvale dello stato di soggezione da lui indotto negli altri detenuti. Se il detenuto è di età compresa tra 21 e 25 anni, la richiesta di nulla osta è possibile se il detenuto stesso abbia realizzato anche una sola delle condotte sopra descritte.
Disposizioni in materia di offerta educativa - Si rafforza l'offerta educativa nelle scuole del meridione caratterizzate da alta dispersione scolastica, attraverso il potenziamento dell'organico dei docenti delle istituzioni scolastiche statali con maggiore disagio educativo. Si rafforzano i meccanismi di controllo e verifica dell'adempimento dell'obbligo scolastico e si introduce una nuova fattispecie di reato per i casi di elusione. Nell'ipotesi di dispersione assoluta (il minore mai iscritto a scuola nonostante l'ammonimento), si introduce la pena fino a due anni di reclusione; nel caso di abbandono scolastico (il minore che, pur iscritto, faccia un numero di assenze tale da eludere l'obbligo scolastico), la pena prevista è fino ad un anno di reclusione. Inoltre, i soggetti che violano l'obbligo perdono il diritto di percepire l'assegno di inclusione.
Disposizioni in materia di tutela dei minori che utilizzano dispositivi informatici - Si prevede l'obbligo, per i fornitori dei servizi di comunicazione elettronica, di assicurare la disponibilità delle applicazioni di controllo parentale nell'ambito dei contratti di fornitura di tali servizi. A regime, si prevede inoltre l'obbligo per i produttori di dispositivi di telefonia mobile (e simili) di assicurare l'installazione di default di tali applicazioni nei nuovi dispositivi immessi sul mercato.