Penale

Cdm: via liberal al "Dl Caivano", stretta sulla criminalità giovanile

Misure cautelari estese ai minori, sì all'obbligo di allontanamento, maggior coinvolgimento del tribunale dei minori. In 14 articoli il Governo ridisegna la politica criminale per il over 14

immagine non disponibile

di Francesco Machina Grifeo

Via libera dal Cdm di oggi al cd. "Dl Caivano" che contiene "misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile". L'adozione della stretta da parte del Governo viene motivata "in considerazione delle caratteristiche di maggiore pericolosità e lesività acquisite nei tempi recenti dalla criminalità minorile" che richiedono una "risposta sanzionatoria ed altresì dissuasiva". Alla base vi sono però anche "esigenze di rafforzamento delle misure a tutela del rispetto dell'obbligo scolastico, in relazione all'incremento dell'elusione scolastica soprattutto in specifiche aree del territorio nazionale, e al valore di incoraggiamento alla devianza che tale fenomeno comporta". In questo senso viene previsto per chi si macchia di reati "un procedimento anticipato, idoneo al reinserimento e alla rieducazione del minore autore". Sì anche alle misure a tutela delle vittime dei reati commessi per via telematica. Inoltre il Questore può proporre all'Autorità giudiziaria di vietare di possedere o utilizzare telefoni cellulari e altri dispositivi per le comunicazioni dati e voce quando il loro uso è servito per la realizzazione o la divulgazione delle condotte che hanno determinato l'avviso orale.

Nessun intervento invece sulla imputabilità del minore "perché - ha detto il Ministro della Giustizia Nordio - abbassare il limite a 12 anni il sarebbe stato contrario alla razionalità, all'etica e all'utilità e non è stato fatto". "Sono previsti - ha aggiunto - criteri preventivi di ammonimento ma che non hanno nulla a che fare con la repressione penale".

In 14 articoli lo Stato ridisegna le politiche di lotta alla criminalità giovanile estendendo ai 14enni misure anche di prevenzione previste fino ad oggi solo per gli adulti e, più in generale, inasprendo le pene. "Penso - ha affermato la premier Giorgia Meloni - che il lavoro che abbiamo portato oggi in Cdm sia fatto di norme importanti su alcune materie in cui in passato lo Stato ha preferito di occuparsi di altro, ha dato il segnale che su alcune questioni era meglio non entrare e metterci la faccia perchè pericoloso. Io penso che quello di oggi è un segno di uno Stato che decide di mettere la faccia in materie complesse e difficili da risolvere".

Il decreto, oltre ad una serie di interventi "infrastrutturali" (stanziati 30mln) nel comune di Caivano (Art. 1), prevede (Art. 2) l'estensione delle disposizioni in materia di misure di prevenzione a tutela della sicurezza pubblica e della sicurezza delle città ed in particolare l'allontanamento ed il divieto di accesso in determinati luoghi "anche nei confronti di soggetti minori di diciotto anni che hanno compiuto il quattordicesimo anno di età". Il provvedimento sarà notificato ai genitori e comunicato al Procuratore presso il Tribunale per i minorenni. L'Articolo 3 invece prevede un generale inasprimento delle pene in materia di armi od oggetti atti ad offendere, nonché di sostanze stupefacenti.

L'Articolo 4 poi regola le misure in materia di prevenzione della violenza giovanile. In particolare, l'avviso orale potrà essere rivolto anche ai soggetti minori di diciotto anni che hanno compiuto il quattordicesimo anno di età. In questa ipotesi, il questore convoca il minore, insieme ad almeno un genitore. Nei casi di successiva condanna, anche con sentenza non definitiva, per uno o più delitti contro la persona, il patrimonio o armi e sostanze stupefacenti, possono scattare i divieti di utilizzare piattaforme o servizi informatici e telematici.

L'Articolo 5 contiene disposizioni in materia di contrasto dei reati commessi dai minori, allargando le ipotesi di custodia cautelare. L'Articolo 6 instituisce l'"Osservatorio sulla devianza minorile" che avrà il compito di coordinare percorsi dedicati "per la prevenzione della dispersione scolastica, nonché interventi di rigenerazione urbana nelle periferie e di educazione alla legalità". L'articolo 7 reca "Modifiche al codice penale e al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309". In particolare: quando è coinvolto un minore, il giudice, con la sentenza di condanna, dispone la trasmissione degli atti al procuratore della Repubblica presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, per le iniziative di competenza.

L'articolo 8 che modifica il Dpr 22 settembre 1988, n. 448, in materia di custodia cautelare e percorso di rieducazione del minore prevede la possibilità, nel caso di reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni di reclusione, che il minore acceda a un percorso di reinserimento e rieducazione civica e sociale sulla base di un programma rieducativo che preveda lo svolgimento di lavori socialmente utili o la collaborazione a titolo gratuito con enti no profit o lo svolgimento di altre attività a beneficio della comunità di appartenenza, per un periodo compreso da uno a sei mesi.

L'articolo 9 rafforza le disposizioni in materia di sicurezza degli istituti penali per minorenni prevedendo che i detenuti che abbiano compiuto ventuno anni, in espiazione di pena per reati commessi durante la minore età, in caso di disordini vengano trasferiti presso un idoneo istituto per adulti.

L'articolo 10 è posto a "Tutela della dignità delle vittime dei reati commessi per via telematica". La vittima potrà inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi dato personale riguardante i fatti di reato di cui è stato vittima, diffuso nella rete internet, previa conservazione dei dati originali".

L'articolo 11 contiene "Interventi a supporto delle istituzioni scolastiche del Mezzogiorno – "Agenda Sud"". Le istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo di istruzione delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia vengono autorizzate ad attivare incarichi temporanei di personale amministrativo, tecnico e ausiliario. L'articolo 12 potenzia il Piano asili nido fascia d età 0-2 anni. L'Articolo 13 rafforza l'obbligo scolastico inserendo nel Cp l'art. 570-ter (Inosservanza dell'obbligo dell'istruzione dei minori) per il quale "Chiunque, rivestito di autorità o incaricato della vigilanza sopra un minore, omette, senza giusto motivo, d'impartirgli o di fargli impartire l'istruzione obbligatoria è punito con la reclusione fino a due anni.» L'entrata in vigore viene fissata dall'articolo 14 il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©