Pena, sconto di un sesto solo per abbreviato non viola i principi di uguaglianza e giusto processo
La Cassazione sposa la scelta del Legislatore della Riforma Cartabia di non premiare in sede di esecuzione chi non abbia appellato la sentenza di condanna ma che non ha preliminarmente optato per il rito alternativo all’ordinario
Il doppio sconto di pena previsto nel caso in cui si venga condannati con rito abbreviato e non si appelli la sentenza di primo grado passa ancora una volta indenne al vaglio dei giudici di legittimità che decidono appunto di non rinviare alla Consulta la questione di legittimità costituzionale sollevata nell’ambito del ricorso di una persona che condannata con rito ordinario invocava in base agli articoli 3 e 111 della Carta, ossia i principi di uguaglianza e del giusto processo.
La Corte di cassazione penale - con la sentenza n. 28322/2025 - ha infatti confermato l’ordinanza del Tribunale di Roma con cui veniva respinta l’istanza proposta in sede di esecuzione dove il ricorrente aveva domandato che gli venisse applicato lo sconto di pena di un sesto per non aver appellato la condanna comminatagli in primo grado nell’ambito del giudizio condotto con rito ordinario.
Invocava il ricorrente l’applicazione costituzionalmente orientata del comma 2 bis dell’articolo 442 del Codice di procedura penale introdotto dalla Riforma Cartabia con la lettera c) del comma 1 dell’articolo 24 del Dlgs 150/2022 o in alternativa chiedeva al Tribunale quale giudice dell’esecuzione di rinviare alla Corte costituzionale la novella legislativa per la mancata considerazione di un regime premiale anche per chi determina un risparmio di giustizia non appellando la condanna subita in primo grado. Oggi la Suprema corte conferma il no sia al riconoscimento dello sconto sia a sollevare la questione in sede di rinvio pregiudiziale.
Nel nuovo regime premiale previsto solo per chi abbia già optato per lo strumento deflattivo per il sistema giudiziario del rito abbreviato a cosiddetta “prova contratta” al già previsto sconto di pena di un terzo applicato direttamente dal giudice di merito si somma ora l’ulteriore sconto di un sesto in sede di esecuzione quando la condanna risulti definitiva perché non impugnata in secondo grado né dal difensore né dal condannato. Il ricorrente chiedeva appunto la riduzione di un sesto sostenendo che questa non sia da riconnettere solo a chi abbia preventivamente optato per il rito deflattivo - cioè l’abbreviato - ma anche a chi non impugnando la sentenza abbia comunque consentito un risparmio di giustizia non instaurando un nuovo giudizio.
La Cassazione ritiene che la scelta del Legislatore di non considerare la “non impugnazione” come comportamento da premiare anche quando sia stata elevata condanna col rito ordinario sia scelta legittima e da cui - si può ben dire - emerge la precisa volontà di incanalare il giudizio penale il più frequentemente possibile verso la scelta dei riti abbreviati che comportano minor dispendio di tempo e di denaro.