Contratti di anticipazione bancaria: le questioni risolte dal CCII e i primi provvedimenti nella composizione negoziata
Gli interventi del Codice per rimuovere ogni dubbio interpretativo e la recente pronuncia del Tribunale di Parma che ha allargato la possibilità di sospendere i contratti di anticipazione bancaria anche nelle more della composizione negoziata
La sorte dei contratti di anticipazione bancaria c.d. "autoliquidanti" è sempre stato un tema incerto e controverso nella Legge fallimentare, ma che sembra aver trovato un'interpretazione univoca con l'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14).
I contratti bancari di anticipazione, molto frequenti nella prassi operativa, rappresentano dei negozi giuridici attraverso i quali la banca anticipa l'importo di talune fatture, non ancora scadute, concedendo linee di credito autoliquidanti al proprio cliente. In tali operazioni la garanzia è costituita dal credito commerciale sottostante che la banca opta per farsi rilasciare un mandato all'incasso o per la cessione del medesimo. Normalmente, a questo tipo di contratti è annesso un patto di compensazione a favore della banca, che prevede la possibilità di compensare i crediti derivanti dall'anticipo delle fatture con i debiti derivanti dall'incasso di dette somme.
Nella legge fallimentare il problema si poneva quando, a seguito della concessione di queste linee di credito, la società finanziata dalla banca presentava una domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo ai sensi dell'art. 161 L.F. nel periodo temporale anteriore all'incameramento delle somme riscosse dalla banca. Tale problema si presentava in caso di richiesta al Tribunale di sospensione/scioglimento dei contratti pendenti, ai sensi dell'art. 169 bis L.F. Diversamente, la questione non si poneva quando in luogo di un mandato all'incasso con patto di compensazione, le parti pattuivano la cessione di credito. Infatti, come affermato anche dalla Cassazione, in questo caso si ha il trasferimento del credito in capo all'operatore bancario e tale contratto non potrà essere considerato in alcun modo pendente ( Cass. n. 22277 del 25 settembre 2017 ).
In sintesi, pertanto, la questione controversa concerne(va) il diritto della banca ad incamerare le somme riscosse successivamente alla presentazione della domanda di concordato (in bianco o pieno), portandole in compensazione con quanto anticipato prima dell'ammissione del debitore alla procedura o se, all'opposto, l'istituto di credito fosse tenuto a restituirle alla società.
Le questioni critiche nella legge fallimentare
L'articolo 169 bis L.F. ha introdotto la facoltà per il debitore di chiedere, nel ricorso di cui all'art. 161 L.F. nell'ambito del concordato preventivo, al Tribunale o, dopo il decreto di ammissione, al Giudice Delegato, di essere autorizzato a sciogliersi dai contratti in corso di esecuzione alla data della presentazione del ricorso; in alternativa il legislatore ha introdotto la facoltà per il debitore di chiedere l'autorizzazione alla sospensione del contratto per non più di sessanta giorni, prorogabili una sola volta.
La principale problematica che si poneva tra i contratti di anticipazione bancaria con annesso patto di compensazione e l'art. 169 bis L.F. è se questi rientrassero o meno nel suo perimetro applicativo.
In primo luogo, premesso che i contratti di anticipazione bancaria sono considerati dalla giurisprudenza maggioritaria come rapporti unilaterali, la determinazione della corretta interpretazione dell'art. 169 bis risultava fondamentale per comprendere se tali contratti rientrassero nella portata applicativa dell'art. 72 L.F. ("rapporti pendenti") con la conseguenza che in caso affermativo, questi ultimi potevano essere sciolti/sospesi in fase di concordato preventivo.
In secondo luogo, si poneva la questione della sorte dell'annesso patto di compensazione, ossia se lo scioglimento del contratto principale comportasse anche il venir meno dei patti accessori.
Le questioni risolte dal Codice della crisi
Il Codice della crisi è intervenuto compiutamente sul tema dei contratti di anticipazione bancaria, rimuovendo ogni dubbio interpretativo.
Con l 'art. 155 CCII , il legislatore sancisce che non è consentita la compensazione fra un credito della massa dei creditori, come quello verso il mandatario per la restituzione delle somme pagate al terzo, ed un credito concorsuale, come quello del mandatario per precedenti finanziamenti o anticipazioni al mandante, anteriori alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.
Inoltre, l'articolo 97, primo comma, CCII disciplina i contratti pendenti prevedendo che: "i contratti ancora ineseguiti o non compiutamente eseguiti nelle prestazioni principali da entrambe le parti alla data di deposito della domanda di accesso al concordato preventivo, proseguono anche durante il concordato. […] Il debitore può richiedere con autonoma istanza, l'autorizzazione alla sospensione o allo scioglimento di uno o più contratti, se la prosecuzione non è coerente con le previsioni del piano né funzionale alla sua esecuzione".
Pertanto, ritenendo che il contratto prosegua anche successivamente all'apertura del concorso, le somme pagate dal terzo e annotate in conto dovrebbero essere razionalmente destinate (soprattutto nel caso di concordato con continuità aziendale) a ripristinare la provvista per ulteriori utilizzazioni e non a soddisfare il pregresso credito della banca, che l'autorizzazione allo scioglimento dovrebbe infatti scongiurare.
È evidente che in presenza del blocco dei fidi da parte delle banche (situazione non rara in caso di crisi o di insolvenza), l'unica funzione attribuibile alla sopravvivenza del patto di compensazione non può essere altro che quella di consentire un soddisfacimento preferenziale, con palese violazione della par condicio creditorum .
Infine, con il comma 14 dell'art. 97 il legislatore sancisce che costituisce prestazione principale ai sensi del primo comma anche la riscossione diretta da parte del finanziatore nei confronti dei terzi debitori della parte finanziata. Tuttavia, la norma introduce un limite temporale alla compensazione delle operazioni di anticipazione bancaria: possono beneficiare della compensazione solamente quelle compiute nel periodo compreso tra i 120 giorni antecedenti il deposito della domanda di concordato preventivo e la notificazione della sospensione o scioglimento del contratto.
I contratti di anticipazione bancaria nella composizione negoziata
Con l'introduzione della possibilità di richiedere le misure cautelari ex artt. 18 e 19 CCII nell'ambito della composizione negoziata, il trattamento dei contratti di anticipazione bancaria riveste un ruolo fondamentale in virtù della diffusione dei contratti di anticipazione bancaria nella prassi operativa.
Sul punto, è intervenuta la recente ordinanza del Tribunale di Parma del 10 luglio 2022 che ha sancito l'ammissibilità nei confronti degli istituti di credito della misura cautelare atipica della sospensione dei contratti bancari di affidamento e di finanziamento su fatture con divieto per detti istituti di estinguere, in qualsiasi forma contrattuale prevista, la propria posizione creditoria.
Ciò è consentito quando la misura richiesta è funzionale allo svolgimento delle trattative e al risanamento dell'impresa e, in via mediata, alla tutela della massa dei creditori, risultando, rispetto a tali finalità, recessivo l'interesse particolare del singolo creditore controparte contrattuale destinatario di una fase di attesa funzionale alla tutela della continuità dell'impresa e, nel suo complesso, delle prerogative del ceto creditorio.
Nel caso di specie, il debitore ha chiesto al Tribunale di confermare la sospensione dei contratti di affidamento e di finanziamento con conseguente divieto per gli istituti di credito di estinguere, in qualsiasi forma contrattuale prevista, la propria posizione creditoria, per effetto dell'operazione di anticipazione di fatture della società ricorrente.
Il Tribunale ai fini della conferma delle misure di cui all'art. 18 CCII, in primis si è accertato che, ad esito della relazione dell'esperto, sussistesse:
• una ragionevole prospettiva di risanamento dell'impresa;
• l'utilità delle misure protettive richieste per lo svolgimento delle trattative;
• l'adeguatezza e la proporzionalità delle misure protettive richieste rispetto all'obiettivo di risanamento dell'impresa.
Inoltre, l'esperto nella propria relazione ha compitamente dato atto che la conferma delle misure protettive e cautelari nei confronti degli istituti di credito sia meritevole di accoglimento, poiché finalizzata ad impedire che, nelle more del perfezionamento del redigendo piano di risanamento, i predetti istituti ponessero in essere operazioni di compensazione e/o revoche di affidamenti, alterando la situazione debitoria della società e la cristallizzazione del passivo.
Alla luce di quanto riportato, i Giudici di merito, oltre a confermare le misure protettive erga omnes, ha disposto nei confronti degli istituti di credito la sospensione dei relativi contratti di affidamento, di apertura di credito in conto corrente per anticipi, nonché al castelletto per anticipi, con divieto per gli stessi di estinguere in qualsiasi forma prevista la propria posizione creditoria, per effetto dell'operazione di anticipazione di fatture della società ricorrente.
In conclusione, tale provvedimento ha allargato la possibilità di sospendere i contratti di anticipazione bancaria anche nelle more della composizione negoziata, permettendo alle imprese in difficoltà di disporre durante il percorso negoziato di quel polmone di liquidità essenziale per portare a termine le trattative con i creditori e superare la situazione di squilibrio.
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*A cura di Francesco Aliprandi e Alessandro Turchi, Studio Acciaro & Associati s.t.p.