Civile

Contratti assicurazione: chiare le limitazioni della garanzia senza aumento elenco clausole vessatorie

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di Mario Finocchiaro


Sulla redazione dei contratti assicurativi la Cassazione, con la sentenza 11 giugno 2019 n. 15598, chiarisce alcuni punti e detta regole di conoscibilità.

Redazione contratti - La previsione del requisito formale previsto dall'articolo 166 del decreto legislativo n. 206 del 2005 (il contratto va redatto in modo chiaro ed esauriente, comma 1; le clausole che indicano decadenze, nullità o limitazioni delle garanzie ovvero oneri a carico del contraente o dell'assicurato sono riportate mediante caratteri di particolare evidenza, comma 2) non amplia l'elenco delle clausole vessatorie, ma normativizza in via generale la esigenza del requisito di leggibilità delle clausole (che viene ora tipizzato a formalizzato) già in precedenza diffusamente considerato dalla giurisprudenza di legittimità - con riferimento alle clausole onerose, per le quali era richiesta la chiara individuazione mediante una netta separazione grafica dalle altre clausole non onerose contenute nel medesimo contratto o nelle Cga -, e che deve sussistere tanto agli effetti della prova della conoscenza o conoscibilità delle clausole standard non onerose (articolo 1341, comma 1, del codice civile), quanto delle altre clausole vessatorie (articolo 1341, comma 2, del codice civile).

In applicazione dei riferiti principi la Suprema corte ha quindi osservato che risulta fondata nel caso di specie la censura svolta dal ricorrente nella parte in cui contesta che il giudice di merito avrebbe del tutto pretermesso di considerare che la violazione del requisito formale prescritto dall'articolo 166, comma 2, del decreto legislativo n. 206 del 2005 viene a incidere sulla opponibilità della clausola limitativa della garanzia inserita nelle Cgc - volta a escludere la copertura per i danni cagionati da agenti atmosferici.

Inosservanza della prescrizione formale - Il legislatore del codice delle assicurazioni private (Dlgs n. 206 del 2005) non ha previsto una autonoma disciplina delle conseguenze giuridiche della inosservanza delle prescrizioni formali disposte dall'articolo 166, commi 1 e 2 del decreto legislativo n. 209 del 2005, che devono, quindi, individuarsi alla stregua della disciplina del codice civile, giusta il rinvio disposto dall'articolo 165 del medesimo decreto legislativo.

Pertanto, in assenza di una espressa comminatoria di nullità, del contratto o della clausola negoziale, ipotesi che ricorre nel caso in cui la clausola non sia vessatoria o pur se onerosa non ricada - per non essere contenuta in Cgc o in contratti standard - nella disciplina degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, la inosservanza della prescrizione formale, in quanto violazione di una regola di condotta, non può che dare luogo al risarcimento del danno per lesione della buona fede, potendo integrare una responsabilità precontrattuale, con conseguenze risarcitorie ove dette violazioni avvengano nella fase antecedente o coincidente con la stipulazione del contratto, ovvero una responsabilità contrattuale che può eventualmente condurre alla risoluzione del contratto, ove le violazioni riguardino le ulteriori attività esecutive delle disposizioni contrattuali.

Cassazione – Sezione III civile –Sentenza 11 giugno 2019 n. 15598

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