Contratto di assicurazione, la clausola risolutiva per mancato pagamento di una rata non ha natura vessatoria
Contratto di assicurazione - Clausole contrattuali - Riscatto della polizza assicurativa - Mancato pagamento dei premi successivi al primo - Clausola risolutiva espressa - Si esclude il carattere vessatorio.
La clausola risolutiva espressa che conferisce al contraente il diritto di ottenere la risoluzione del contratto a seguito di un inadempimento della controparte, non ha carattere vessatorio. Difatti, non è riconducibile alle ipotesi previste dall'art. 1341, co. 2, c.c. neanche in seguito all'aggravamento delle condizioni di uno dei contraenti. Pertanto, se il contratto è risoluto di diritto, i premi pagati restano trattenuti dalla compagnia assicuratrice.
•Corte di cassazione, sezione VI 3 civile, ordinanza 27 agosto 2020 n. 17912
Contratti in genere - Scioglimento del contratto - Risoluzione del contratto - Per inadempimento - Rapporto tra domanda di adempimento e domanda di risoluzione – Imputabilità dell'inadempimento, colpa o dolo - Clausola risolutiva espressa clausola risolutiva espressa - Diritto potestativo alla risoluzione del contratto - Carattere vessatorio - Esclusione - Fondamento.
La clausola risolutiva espressa attribuisce al contraente il diritto potestativo di ottenere la risoluzione del contratto per un determinato inadempimento della controparte, dispensandola dall'onere di provarne l'importanza. Essa non ha carattere vessatorio, atteso che non è riconducibile ad alcuna delle ipotesi previste dall'art. 1341, co. 2, c.c., neanche in relazione all'eventuale aggravamento delle condizioni di uno dei contraenti derivante dalla limitazione della facoltà di proporre eccezioni, in quanto la possibilità di chiedere la risoluzione è connessa alla stessa posizione di parte del contratto e la clausola risolutiva si limita soltanto a rafforzarla.
•Corte di cassazione, sezione III civile, ordinanza 5 luglio 2018 n. 17603
Contratto - Risoluzione del contratto - Risoluzione per inadempimento - Clausola risolutiva espressa - Natura Vessatoria - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.
La clausola risolutiva espressa non ha carattere vessatorio atteso che essa non è riconducibile ad alcuna delle ipotesi previste dall'art. 1341, comma 2, cod. civ., neanche in relazione all'eventuale aggravamento delle condizioni di uno dei contraenti derivante dalla limitazione della facoltà di proporre eccezioni, in quanto la possibilità di chiedere la risoluzione del contratto è connessa alla stessa posizione di parte del contratto e la clausola risolutiva si limita soltanto a rafforzarla.
•Corte di cassazione, sezione III civile, ordinanza 5 luglio 2018 n. 17603
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