Contributi, le Casse sono pronte a gestire le richieste di esonero
Via alle richieste da parte dei professionisti che devono essere presentate entro il 31 ottobre prossimo
Conto alla rovescia per accedere all’esonero contributivo riconosciuto a imprenditori e liberi professionisti dalla legge di bilancio per il 2021 (articolo 1, comma 20, della legge 178/2020) con lo stanziamento di un apposito fondo presso il ministero del Lavoro con dote complessiva di 2,5 miliardi di euro per il 2021. In particolare, i professionisti devono premurarsi di inviare la domanda di accesso al beneficio, operazione da completare entro il 31 ottobre prossimo.
E le Casse sono già pronte: per i consulenti del lavoro domande dal 15 settembre, mentre per i dottori commercialisti c’è il servizio online dedicato (Dec). È già predisposto e operativo il modello telematico per Cassa forense e Inarcassa ed Enpam ha aggiornato il modello di richiesta al nuovo decreto ministeriale, da ripresentare per chi lo aveva inviato prima del 4 agosto.
Il perimetro della misura
La platea dei beneficiari include, oltre ai lavoratori autonomi e professionisti iscritti alla Gestione artigiani e commercianti e alla Gestione separata di Inps, anche i liberi professionisti iscritti alle Casse privatizzate, nonché sanitari e operatori in quiescenza richiamati per contenere l’emergenza epidemiologica. Per i professionistici iscritti a un Albo con una propria Cassa previdenziale, l’accantonamento dedicato è di 1 miliardo e sarà monitorato con una rendicontazione mensile fra Casse e ministero del Lavoro, in attesa di un decreto che definirà i criteri di assegnazione dell’esonero proporzionalmente alla platea dei beneficiari di ciascun ente.
L’esonero è stato sbloccato, dopo più di sei mesi di attesa, dal decreto del ministero del Lavoro del 17 maggio, pubblicato, però, solo il 27 luglio scorso. La piena operatività è stata assicurata dall’approvazione della Commissione europea, che il 14 luglio ha giudicato la misura conforme al quadro temporaneo europeo sugli aiuti di Stato contro il Covid.
La domanda e i requisiti
La domanda di accesso all’esonero andrà presentata dai professionisti, ciascuno alla propria Cassa su portale telematico, entro il prossimo 31 ottobre, a differenza degli assicurati Inps la cui scadenza era fissata al 31 luglio. I requisiti sono principalmente due: il libero professionista dovrà avere registrato un calo pari ad almeno il 33% nel fatturato o nei corrispettivi del 2020 rispetto a quelli del 2019; inoltre, sarà necessario avere percepito un reddito professionale nel periodo d’imposta del 2019 entro i 50mila euro, quantificato secondo il principio di cassa quale risultato della differenza fra ricavi e costi dell’attività professionale.
I due requisiti non sono richiesti ai professionisti che abbiano avviato l’attività nel 2020, mentre l’esonero non spetterà a chi si è iscritto alla Cassa nel 2021; restano esclusi anche coloro che pur se iscritti prima del 2020, nel 2019 non hanno maturato alcun fatturato.Vi sono anche tre ulteriori condizioni necessarie per fruire dell’esonero contributivo: non essere titolari di un rapporto di lavoro dipendente, fatta eccezione per il solo lavoro intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità, e anche non essere percettori di una pensione diretta, fatto salvo il solo caso dell’assegno ordinario di invalidità o di qualsiasi trattamento a integrazione del reddito con natura previdenziale erogato dalle Casse in funzione dello status di invalidi.
La terza condizione consiste nella regolarità contributiva del professionista che, alla luce della legge di conversione del decreto legge 73/2021, dovrà essere verificata dalle Casse a partire dal 1° novembre: questo differimento, rispetto all’originaria previsione del decreto ministeriale, darà più tempo ai professionisti per sanare eventuali irregolarità rispetto alla scadenza della domanda di accesso all’esonero.
I contributi esonerati
I contributi oggetto dell’esonero, come chiarito nella nota inviata ad Adepp e Casse dal ministero del Lavoro il 29 luglio scorso, sono quelli versati entro la fine del 2021 sia nel caso di contribuzione minima (slegata dal reddito professionale) del 2021, sia nel caso di contributi “a saldo”, parametrati sui redditi del 2020 dichiarati nell’anno in corso, a condizione che le rate da versare siano di competenza del 2021 (scadenza del versamento entro il 31 dicembre). Sono esclusi sia i contributi integrativi (parametrati al reddito professionale), sia quelli di maternità. L’esonero potrà essere chiesto solo a un’unica Cassa e avrà un valore massimo pari a 3mila euro per professionista.
Il vademecum del beneficio
Il perimetro dell’esonero
Sono esonerabili, fino a un massimo di 3mila euro per iscritto, i contributi che vanno versati nell’anno 2021, incluse eventuali rate di rateizzazioni contributive previste durante il 2021. Sono esclusi dall’esonero sia i contributi per maternità sia la contribuzione integrativa, legata al reddito professionale
Nessun danno alla pensione
Non vi è alcun danno sulla futura pensione anche per gli iscritti alle Casse, dato che il decreto del ministero del Lavoro del 17 maggio 2021, all’articolo 1, comma 1, stabilisce che i contributi utili alle prestazioni pensionistiche saranno computati integralmente, nonostante il minore esborso contributivo degli assicurati
Il reddito da misurare
Per coloro che si sono iscritti alla Cassa prima del 2020, il reddito del 2019 dovrà essere contenuto entro 50mila euro e bisogna avere registrato nel 2020 una sua diminuzione non inferiore al 33 per cento. Si misura il reddito professionale con principio di cassa, come differenza di ricavi/compensi e costi, anche per chi è nel regime forfettario
La domanda di accesso
Ogni professionista invierà sul portale web della propria Cassa la domanda di esonero. Per i consulenti del lavoro domande inviabili dal 15 settembre, per i dottori commercialisti sarà presto adeguato il servizio online Dec. È stato predisposto anche il modello telematico per Cassa forense e Inarcassa. Enpam ha già aggiornato il modello di richiesta al nuovo Dm