Società

Contributi Inps extra minimale: gli utili della società non fanno parte della base contributiva del socio

La questione è oggetto di un vivace contenzioso che si articola nelle corti di merito: qualche procedimento è giunto all'attenzione della Suprema Corte che, chiamata a pronunciarsi sul caso di un socio il quale non prestava attività lavorativa in azienda, ha statuito che i dividendi che integrano reddito da capitale non costituiscono base imponibile per i contributi INPS (Cass.Civ. n. 21540/2019)

di Susanna Cavallina*

Con due sentenze gemelle del 5 ottobre 2022 il Tribunale di Spoleto è tornato sulla annosa questione relativa alla contribuzione INPS extra minimale calcolata, per i soci di società a responsabilità limitata, sull'utile aziendale imputato per trasparenza.

La questione è oggetto di un vivace contenzioso che si articola nelle corti di merito: qualche procedimento è giunto all'attenzione della Suprema Corte che, chiamata a pronunciarsi sul caso di un socio il quale non prestava attività lavorativa in azienda, ha statuito che i dividendi che integrano reddito da capitale non costituiscono base imponibile per i contributi INPS (Cass.Civ. n. 21540/2019).

Resta la questione relativa al quantum contributivo dovuto dal socio che presti attività in azienda, il quale, generalmente, è amministratore, ed in tale qualità percepisce un compenso con conseguente iscrizione alla gestione separata, alla quale si cumula l'obbligo di iscrizione alla gestione artigiani o commercianti (art.1, commi 203 e 208, L. n.662/1996).

I caso di Spoleto riguarda proprio questa casistica, e in particolare l'attivazione del contenzioso in una fase antecedente l'avviso di addebito: ricevuta la comunicazione di debito (ossia l'avviso bonario che precede l'avviso di addebito) relativo alla parte variabile della contribuzione artigiana (c.d. extra minimale), i ricorrenti, iscritti alla gestione artigiana e alla gestione separata in quanto amministratori, hanno proposto ricorso amministrativo e, decorso il termine di 90 giorni previsto dall'art. 47 L. 88/1989 per il silenzio rigetto, hanno adito il Tribunale di Spoleto.

La domanda per l'accertamento negativo del credito contestava che i contributi richiesti da Inps attenessero al c.d. reddito per trasparenza dichiarato dai ricorrenti a meri fini contributivi nei Modelli Unico relativi alle annualità 2015 e 2016, e che tale reddito corrispondesse alle quote di utile della società riferibili ai soci solo idealmente in quanto non oggetto di distribuzione ma accantonato a riserva straordinaria.

Si costituiva in giudizio l'Inps affermando l'infondatezza della pretesa di parte ricorrente, ribadendo la propria posizione siccome esplicata nelle proprie circolari sull'argomento.

Le Circolari INPS (Circ. n. 32/1999 Circ. n. 102/2003), la cui valenza è di mero orientamento per l'attività degli uffici, stabiliscono infatti che il socio lavoratore di srl è tenuto: i) fermo restando l'obbligo a versare i contributi in misura minimale, a versare anche i contributi sul reddito dichiarato dalla società di capitali imputato al socio per trasparenza in ragione delle quote sociali da questi detenute; ii) a versare i contributi sugli emolumenti eventualmente percepiti come amministratore, così analogamente a quanto avviene per le società di persone.

Il Tribunale di Spoleto, ha condiviso la soluzione già prospettata dal Tribunale di Bologna (sez. lav. sent. n. 210/2019 del 2.4.2019, e confermata dalla C.A. di Bologna sez. lav. sent. 487/2020 del 17.11.2020) e ha accolto la domanda di accertamento negativo del credito dedotto nella comunicazione di debito.

Dal momento che il trattamento dei redditi delle società di persone non è assimilabile a quello delle società di capitali (Sentenza 7.11.2001, n. 354, la Corte Costituzionale), per i soci lavoratori di una s.r.l. artigiana il reddito della società non concorre a determinare la base imponibile Irpef in capo al socio, ed assume rilevanza a fini fiscali solo una volta distribuito e quindi allorché venga percepito dal socio artigiano nel relativo periodo di imposta.

Viene in sostanza ribadita l'omogeneità tra l'imponibile fiscale e l'imponibile contributivo, espressamente rinvenibile all'art. 3 bis, comma 1, d.l. n. 384/1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 438/1992, ai sensi del quale l'ammontare del contributo annuo dovuto è rapportato alla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF.

Tale parallelismo tra contributi e fiscalità informa l'ordinamento ed è confermato ogni volta in cui la contribuzione viene posta in relazione al reddito percepito: peraltro dovrebbe attribuirsi rilevanza all'effettività di tale reddito, non rilevando a tal fine nemmeno l'eventuale opzione fiscale per la tassazione per trasparenza talora effettuata dai soci di srl (così la sentenza della Corte di Appello di Genova n. 425/2018 secondo cui l'opzione per il regime di trasparenza è un'agevolazione fiscale che non determina di per sé il concorso dell'utile societario all'imponibile contributivo).

MASSIMA

Tribunale di Bologna, Sentenza 2/4/2019 n. 210/2019, causa n.573/2018 – Dott. M. Marchesini – V.C. c. INPSAccoglie il ricorso Contributi – artigiano – s.r.l. – base imponibile – quota eccedente il minimale – distribuzione degli utili – reddito effettivoNella Srl artigiana la base imponibile per il calcolo dei contributi del socio lavoratore non può contemplare gli utili non distribuiti della società dato che solo la effettiva percezione di detti utili integra reddito imponibile.

ABSTRACT

Il socio lavoratore di Srl Artigiana ha impugnato l'Avviso di Addebito Inps relativo alla parte variabile della contribuzione artigiana, argomentando che i contributi richiesti dall'Inps attenevano al c.d. reddito per trasparenza corrispondente alla quota di utile della società che non era stata distribuita. Il Tribunale ha accolto l'opposizione affermando che tale reddito, almeno fino al momento della sua effettiva distribuzione, non può generare obblighi contributivi, in quanto è reddito di impresa, la cui disponibilità rimane in capo alla srl fino al momento della distribuzione ai soci.

MASSIMA

Tribunale di Spoleto, Sentenza 5 ottobre 2022 n. 157/2022, causa n.373/2021 – Dott.sa M. D'Auria – D.F. c. INPSAccoglie il ricorso Contributi – artigiano – s.r.l. – base imponibile – quota eccedente il minimale – distribuzione degli utili – reddito effettivo

Nella Srl artigiana la base imponibile per il calcolo dei contributi del socio lavoratore non può contemplare gli utili non distribuiti della società dato che solo la effettiva percezione di detti utili integra reddito imponibile.

ABSTRACT

Il socio, collaboratore come amministratore, di Srl Artigiana ha impugnato la comunicazione di debito Inps relativo alla parte variabile della contribuzione artigiana, argomentando che i contributi richiesti dall'Inps attenevano al c.d. reddito per trasparenza corrispondente alla quota di utile della società che non era stata distribuita. Il Tribunale ha accolto l'opposizione affermando che tale reddito, almeno fino al momento della sua effettiva distribuzione, non può generare obblighi contributivi, in quanto è reddito di impresa, la cui disponibilità rimane in capo alla srl fino al momento della distribuzione ai soci.

*a cura di Susanna Cavallina, avvocato di A.L. Assistenza Legale



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