Prima che l’intelligenza artificiale imparasse a inventarsi i precedenti, lo facevamo già da soli.
Per mesi il dibattito giuridico si è interrogato su cosa accadrà il giorno in cui un’intelligenza artificiale scriverà una sentenza inventandosi i precedenti. La domanda è mal posta. Non perché quel giorno non arriverà, ma perché è già arrivato - e senza alcuna intelligenza artificiale di mezzo.
A Patti, in provincia di Messina, una sentenza civile richiama una pronuncia che, per come è citata, non corrisponde a nulla di reale. E la cita perché - sostiene chi l’ha impugnata - è stata copiata da un articolo pubblicato su un sito specializzato. La Corte d’Appello, chiamata a sospendere quella decisione, non ha dato torto né ragione nel merito. Ma il fascicolo, ormai, contiene la fotografia di un problema che riguarda tutti.
Il vizio non è nella macchina. È nella delega: affidare a un testo altrui il pensiero che la legge impone di fare da soli
Il confronto sinottico che imbarazza
La vicenda nasce da un contenzioso su un contratto di credito al consumo e sulla qualifica di un professionista come «garante-coobbligato». Soccombente in primo grado - condannato dal Tribunale di Patti con sentenza del 22 luglio 2025 - l’appellante chiede alla Corte d’Appello di Messina di sospendere la provvisoria esecutività della pronuncia ai sensi dell’art. 283 c.p.c. A sostegno, allega un argomento inusuale: la motivazione del primo giudice non sarebbe farina del suo sacco.
Nel ricorso compare un confronto sinottico, colonna contro colonna, tra la sentenza e un articolo divulgativo pubblicato online il 16 dicembre 2024 dal titolo eloquente, «Il contratto parla chiaro: sei un coobbligato». La definizione di coobbligato, la distinzione rispetto al garante, la qualificazione del rapporto come contratto atipico con obbligazione solidale ex art. 1292 c.c.: passaggi interi coincidono, sin nella punteggiatura.
Ma il dettaglio più insidioso non sta nelle frasi copiate. Sta negli errori copiati. La sentenza richiama, come «recente pronuncia conforme», una decisione della Corte d’Appello di Venezia n. 2065/2023 «del 19.10.2023». Peccato che - secondo le verifiche dell’appellante presso le banche dati - quella pronuncia, con quel numero, riguardi tutt’altro e porti un’altra data. Identica anomalia per una sentenza di legittimità evocata in tema di dolo, indicata come del tutto inconferente.
La citazione sbagliata della sentenza ricalca quella sbagliata dell’articolo. È la firma involontaria del copista: si eredita l’errore solo quando non si è verificata la fonte.
L’allucinazione, prima dell’intelligenza artificiale
Il quadro suona familiare. Nel marzo 2025 il Tribunale di Firenze si è trovato di fronte a una memoria difensiva che citava sentenze della Corte di Cassazione semplicemente inesistenti: numeri e contenuti generati da ChatGPT e inseriti nell’atto da un collaboratore dello studio. Il fenomeno ha già un nome tecnico - «allucinazione» - e ha generato un filone di riflessione sulla responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. (esclusa, in quel caso, per difetto di malafede).
Mettiamo i due episodi accanto. A Firenze è la macchina a inventare e l’avvocato a non controllare. A Patti - nella prospettazione dell’appello - è l’uomo a copiare e, di nuovo, nessuno a controllare. Direzioni opposte, identico difetto di fabbrica: la banca dati ufficiale non è stata aperta. La citazione fantasma non ha bisogno di un’intelligenza artificiale per nascere. Le basta qualcuno disposto a fidarsi di un testo altrui.
Automation bias
L’«automation bias» - la tendenza ad accettare acriticamente l’output di uno strumento - è stato descritto come un rischio dell’era degli algoritmi. In realtà lo pratichiamo da sempre: cambia solo l’oracolo a cui ci affidiamo. Ieri un articolo trovato online, oggi un modello linguistico.
Il libero convincimento non è libera copiatura
La difesa della parte vittoriosa in primo grado non è banale, e va presa sul serio. Il giudice - si osserva - decide secondo il proprio libero convincimento (art. 116 c.p.c.) e nulla gli vieta di fondare la decisione anche sulla scorta di contributi dottrinali; del resto l’art. 118 disp. att. c.p.c. legittima il richiamo a precedenti conformi. E il principio di diritto applicato, si aggiunge, si rinviene in altre pronunce di merito realmente esistenti. In astratto, tutto vero.
Il punto, però, è dove passa la linea. Citare una fonte a sostegno di un ragionamento proprio è una cosa; sostituire il ragionamento con il copia-incolla della fonte è un’altra. La motivazione è «apparente» - e quindi nulla, per violazione dell’art. 111, sesto comma, Cost. e dell’art. 132, n. 4, c.p.c. - quando il giudice «omette di illustrare l’iter logico seguito per pervenire alla decisione» (Cass., Sez. Un., n. 8053/2014). Importare l’errore di citazione di un terzo è, paradossalmente, la prova migliore che quell’iter logico non c’è stato: al suo posto c’è stato un comando da tastiera.
Una motivazione che si può copiare è una motivazione che, forse, non c’era.
Cosa ha deciso (e cosa non ha deciso) la Corte di Messina
Qui serve precisione, perché la cronaca giuridica vive di sfumature. La Corte d’Appello non ha accertato alcun plagio. Si è limitata a rigettare l’istanza di inibitoria: per sospendere l’esecutività di una sentenza, l’art. 283 c.p.c. richiede che l’impugnazione appaia «manifestamente fondata» oppure che dall’esecuzione derivi un pregiudizio «grave e irreparabile». Il collegio ha ritenuto che i motivi richiedano «un approfondito esame delle questioni in fatto e diritto» - dunque nessuna evidenza tale da giustificare la sospensione - e che il periculum non fosse sufficiente. Niente sospensione, spese al definitivo.
Eppure il segnale c’è, e va letto al rovescio. Davanti a un confronto sinottico di quel tipo, la Corte non ha parlato di censura manifestamente infondata, né ha applicato la sanzione pecuniaria che l’art. 283, comma 3, c.p.c. riserva alle istanze temerarie. Ha rinviato la sostanza al giudizio di merito.
Tradotto: la domanda è abbastanza seria da meritare una risposta piena. Il copia-incolla resta sul tavolo.
Mentre scriviamo regole per l’intelligenza artificiale - l’AI Act europeo, le linee guida sull’uso dell’IA nei tribunali, i mantra sulla trasparenza e sulla «supervisione umana» - conviene ricordare che la supervisione umana presuppone un essere umano che verifichi. E in questa storia l’essere umano, secondo l’accusa, non ha verificato nemmeno una citazione copiata a mano. Stiamo progettando il guinzaglio per la macchina senza esserci accorti che il cane, talvolta, siamo noi.
Quando l’intelligenza artificiale entrerà davvero nelle cancellerie - e ci entrerà - non porterà un vizio nuovo. Industrializzerà quello vecchio. Renderà istantaneo, scalabile e invisibile ciò che oggi richiede ancora la fatica di un Ctrl+C. La vera domanda non è se possiamo fidarci dell’algoritmo. È se ci siamo mai fidati abbastanza poco di noi stessi.
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*Avv. Alberto Bozzo, DPO e CAIO, Referente Enia per la Regione Veneto

