Riceviamo e pubblichiamo la richiesta di rettifica dell’articolo apparso su Norme&Tributi Plus Diritto, recante titolo “Copia-incolla in sentenza: l’allucinazione non ha aspettato l’intelligenza artificiale”, pubblicato in data 25 giugno 2026, concernente la sentenza del Tribunale di Patti n. 846/2025 e l’asserito richiamo ad una sentenza inesistente o non pertinente della Corte d’Appello di Venezia
“Nella qualità di Presidente del Tribunale di Patti, formulo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, formale richiesta di rettifica dell’articolo pubblicato dalla testata in indirizzo, nella parte in cui viene riferita alla sentenza del Tribunale di Patti n. 846/2025 l’utilizzazione di un precedente giurisprudenziale inesistente o comunque non pertinente, identificato nella sentenza della Corte d’Appello di Venezia n. 2065/2023.
La rettifica si impone in ragione della non corrispondenza tra quanto riportato nell’articolo e il contenuto dei provvedimenti giudiziari allegati, con conseguente rischio di diffusione di una rappresentazione non corretta dell’attività giurisdizionale svolta da questo Ufficio.
In particolare:
– La sentenza della Corte d’Appello di Venezia n. 2065/2023 non è inesistente: il provvedimento è stato deliberato il 10 ottobre 2023 e pubblicato il 19 ottobre 2023;
– la decisione veneziana non riguarda una materia estranea alla questione trattata dal Tribunale di Patti, ma affronta specificamente la distinzione tra coobbligazione solidale e fideiussione nell’ambito di un contratto di finanziamento;
– il richiamo effettuato dalla sentenza del Tribunale di Patti n. 846/2025 non è dunque riferito ad un precedente inventato o non pertinente, ma ad una pronuncia effettivamente esistente e pertinente rispetto al tema della qualificazione giuridica del coobbligato;
– la sentenza emessa dal Tribunale di Patti giammai ricalca parola per parola un articolo apparso su un quotidiano giuridico online dal titolo “Il contratto parla chiaro: sei un coobbligato”; nessun passaggio argomentativo di tipo dottrinario o giornalistico è dato leggersi nella sentenza Pattese, ove sono richiamati soltanto precedenti giurisprudenziali di legittimità e di merito esistenti e pertinenti;
Dalla sentenza della Corte d’Appello di Venezia n. 2065/2023 risulta, infatti, che il giudizio aveva ad oggetto l’appello avverso la sentenza n. 149/2022 del Tribunale di Verona e concerneva la qualificazione dell’obbligazione assunta da un soggetto indicato come “coobbligato” in un contratto di finanziamento al consumo. La Corte ha espressamente distinto la figura del coobbligato da quella del fideiussore, valorizzando la solidarietà passiva ex art. 1292 c.c., l’identità dell’obbligazione assunta e la differenza rispetto al rapporto fideiussorio.
La medesima decisione afferma inoltre che la disciplina dell’art. 1957 c.c. rientra nella disciplina tipica della fideiussione e non può trovare applicazione analogica al rapporto di coobbligazione solidale, proprio per la differenza ontologica tra le due figure.
La sentenza del Tribunale di Patti n. 846/2025 richiama tale precedente nel medesimo contesto argomentativo, ossia per sostenere che, in un contratto di finanziamento, il “garante/coobbligato” può assumere un’obbligazione solidale distinta dalla fideiussione e soggetta alla relativa disciplina. Il richiamo non è quindi né inventato, né inconferente, né riferito ad una pronuncia successiva al provvedimento di primo grado.
La rappresentazione contenuta nell’articolo, nella parte in cui accredita l’idea di un copiato da un articolo giuridico online, e/o della citazione di un precedente inesistente o del tutto estraneo alla questione decisa, altera il significato del provvedimento giudiziario e produce un effetto informativo lesivo, perché suggerisce al lettore una grave negligenza del giudice nella verifica delle fonti giurisprudenziali.
Tale effetto risulta tanto più rilevante in quanto l’articolo inserisce la vicenda nel più ampio tema dell’utilizzo dell’intelligenza artificiale nella redazione degli atti giudiziari, così accostando la decisione del Tribunale di Patti a fenomeni di “allucinazione” o di citazione di precedenti inesistenti. Alla luce dei documenti allegati, tale accostamento è privo di fondamento quanto al richiamo alla sentenza della Corte d’Appello di Venezia n. 2065/2023.
Per tali ragioni chiedo che la presente rettifica sia pubblicata integralmente, senza commento e con adeguata evidenza, secondo le modalità previste dall’art. 8 della legge n. 47/1948, assicurando alla stessa visibilità proporzionata a quella dell’articolo oggetto di rettifica.
La richiesta è formulata altresì in coerenza con le Linee guida del Consiglio Superiore della Magistratura dell’11 luglio 2018 in materia di corretta comunicazione istituzionale degli uffici giudiziari, le quali valorizzano la trasparenza e la comprensibilità dell’azione giudiziaria e riconoscono la funzione della comunicazione reattiva quando sia necessario correggere o smentire informazioni errate, false o distorte, idonee a pregiudicare l’immagine di imparzialità e correttezza del singolo magistrato e dell’ufficio giudiziario.
Si allegano, a supporto della presente richiesta:
– sentenza del Tribunale di Patti n. 846/2025;
– sentenza della Corte d’Appello di Venezia n. 2065/2023;
– linee guida del CSM dell’11 luglio 2018 sulla comunicazione istituzionale degli uffici giudiziari;
– copia dell’articolo oggetto di rettifica.
Con riserva di ogni ulteriore iniziativa a tutela dell’immagine dell’Ufficio e della correttezza dell’informazione.
Distinti saluti.
Il Presidente Mario Samperi”

