Correttezza, veridicità e chiarezza: un recente arresto della Cassazione sui principi che governano la redazione del bilancio
Nota a Corte di Cassazione, Sez. I Civile, Ordinanza 1 gennaio 2025, n. 6
La Corte di Cassazione ha recentemente preso posizione (sez. I - 01/01/2025, n. 6) in materia di bilancio di società, valorizzando i principi di correttezza, veridicità e soprattutto di chiarezza.
Nella fattispecie era in discussione, per quanto di interesse, il fatto che nel bilancio della società fallita il valore di una partecipazione fosse stato indicato secondo il criterio del costo di acquisto, nonostante questo fosse di molto superiore rispetto al valore della corrispondente frazione del patrimonio netto della partecipata (circa 6 volte).
In particolare, la Corte ha osservato che non può essere posta in discussione la discrezionalità, che compete al redattore del bilancio, di operare le scelte alternative (e legittime) previste nell’ambito deicriteri di valutazione in relazione alle immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese controllate o collegate, cioè l’iscrizione secondo il criterio del “costo di acquisto” e quello del “patrimonio netto”.
Ciò che è rilevante è l’obbligo di motivare tale scelta.
Ed infatti, secondo la normativa pro tempore vigente, qualora le partecipazioni risultino iscritte per un valore superiore a quello derivante dall’applicazione del criterio del “patrimonio netto” (se non vi è l’obbligo di redigere il bilancio consolidato), tale scelta e tale differenza deve essere oggetto di motivazione in nota integrativa.
Ciò in quanto l’obbiettivo fondamentale del legislatore è sempre quello di garantire, non solo la veridicità e la correttezza dei risultati contabili (che impongono di iscrivere a bilancio fatti reali e non ipotetici). Ma anche la più ampia trasparenza dei dati di bilancio, in un sistema d’informazione che postula l’idoneità del bilancio a rendere effettivamente e concretamente fruibili, sia per i soci che per i terzi, tutte le informazioni che la legge impone di fornire.
La Corte ha inoltre precisato che, in taluni casi, questo obbligo informativo può essere anche soddisfatto mediante spiegazioni e chiarimenti presenti nella relazione degli amministratori.
In conclusione, considerata la particolare rilevanza della questione, è stato affermato il seguente principio di diritto: “l’art. 2426, primo comma, c.c., pur contemplando la discrezionalità della scelta di iscrivere in bilancio le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese controllate o collegate secondo il criterio del “costo di acquisto” (n. 1) ovvero per “l’importo pari alla corrispondente frazione del patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio delle imprese medesime” (n. 4), prevede - in funzione del principio di veridicità del bilancio di società e dei precetti di chiarezza, correttezza e precisione che devono governarne la redazione, ai sensi dell’art. 2423, comma 2, c.c. - che, qualora dette immobilizzazioni risultino iscritte per un valore superiore a quello derivante dall’applicazione del criterio del cd. patrimonio netto (in assenza di obbligo di redazione del bilancio consolidato), la differenza deve essere motivata nella nota integrativa (n. 3, terzo periodo); per le stesse ragioni, qualora la partecipazione sia iscritta per la prima volta in base al metodo del patrimonio netto, il costo di acquisto che sia superiore al valore corrispondente (riferito alla data di acquisizione, o risultante dall’ultimo bilancio dell’impresa controllata o collegata) può essere iscritto nell’attivo solo a condizione che ne siano indicate le ragioni nella nota integrativa (n. 4, secondo periodo)”.
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*Antonio Martini (Partner – CBA Studio Legale e Tributario), Ilaria Canepa (Senior Associate – CBA Studio Legale e Tributario), Alessandro Botti (Associate – CBA Studio Legale e Tributario), Arianna Trentino (Associate – CBA Studio Legale e Tributario)
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