Civile

Correttivo Cartabia, il Cdm licenzia il nuovo testo che torna alle Camere

Il Dlgs che tiene conto di alcune delle osservazioni formulate dalle Commissioni competenti, sarà nuovamente trasmesso alle Camere “corredato dai necessari elementi integrativi di informazione e motivazione”

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di Francesco Machina Grifeo

Il 27 settembre scorso, il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al  correttivo della riforma Cartabia del processo civile. Si tratta dello schema di decreto legislativo contenente “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149” in attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante “delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata”.

Dopo un primo ok da parte del Governo, nel febbraio scorso, il provvedimento è approdato in Parlamento per i relativi pareri. Sia la Camera che il Senato si sono espressi in modo favorevole presentando tuttavia alcune osservazioni al correttivo e suggerendo qualche ulteriore aggiustamento al decreto legislativo n. 149 del 2022.

La nuova formulazione del testo varata nei giorni scorsi tiene conto di alcune osservazioni formulate dalle competenti Commissioni parlamentari. Tuttavia, sarà nuovamente trasmesso alle Camere “corredato dai necessari elementi integrativi di informazione e motivazione” in quanto non ha accolto altri rilievi.

Il decreto apporta modifiche al Codice civile, al Codice di procedura civile, alle relative disposizioni di attuazione e ad alcune leggi speciali, “in modo - si legge in una nota di Palazzo Chigi - da chiarire la lettura di alcune norme e rendere più fluidi alcuni snodi processuali, in particolare relativamente alle norme per il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie”. Inoltre, attua l’integrale digitalizzazione del processo civile, con conseguente eliminazione di tutti gli adempimenti “manuali” a carico delle parti.

Tra le principali modifiche infatti figura l’ulteriore adeguamento delle disposizioni del codice di rito al processo telematico ma anche la semplificazione delle notificazioni tramite posta elettronica certificata. Prevista poi la revisione delle disposizioni in materia di verifiche preliminari, al fine di chiarire gli adempimenti a carico del giudice. Via libera anche alle disposizioni volte ad estendere il campo di applicazione del rito di cognizione semplificato e la razionalizzazione del meccanismo di recupero dei crediti tramite decreto ingiuntivo.

Il Consiglio nazionale forense nel corso delle audizioni parlamentari aveva sottolineato come il nuovo processo civile “allontana gli avvocati dalle aule e riduce il contraddittorio tra le parti e con il giudice ad un mero esercizio di stile”. Aggiungendo: “la nuova fase introduttiva – che allontana il tempo della comparizione delle parti innanzi al giudice e ne complica i meccanismi – e le modifiche alla fase decisoria – che vede aumentare il numero degli scritti difensivi e prevede la fissazione di una udienza di mera assegnazione della causa in decisione – ne costituiscono un lampante esempio”.

L’articolo 1, comma 1, abroga il titolo IX-bis del libro primo del codice civile, in materia di ordini di protezione contro gli abusi familiari; il comma 2 interviene sull’articolo 2690, primo comma, numero 6-bis), concernente gli effetti rispetto ai terzi della trascrizione della sentenza che accoglie le domande di revocazione delle sentenze soggette a trascrizione per contrarietà alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU). L’articolo 2 modifica l’articolo 38 delle disposizioni attuative del codice civile, relativo alla competenza per i procedimenti in materia di famiglia per l’irrogazione di sanzioni in caso di inadempienze o violazioni, al fine di introdurre un richiamo puntuale e non generico a tali procedimenti. L’articolo 3 reca una vasta pluralità di modifiche al codice di procedura civile, al fine di adeguare il codice di rito al processo telematico e ad altri mutamenti legislativi nel frattempo intervenuti allo stesso tempo introducendo disposizioni volte a chiarire o prevenire dubbi interpretativi e disposizioni di coordinamento. L’articolo 4 reca una serie di modifiche alle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie. L’articolo 5 reca una modifica di coordinamento normativo all’articolo 387-bis c.p., in materia di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa. L’articolo 6 reca una serie di modifiche a leggi speciali: L’articolo 7 reca disposizioni transitorie, prevedendo in linea generale, che le disposizioni dello schema di decreto in esame trovino applicazione con riguardo ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023. L’articolo 8 reca la clausola d’invarianza finanziaria.

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