Società

Costo fiscale delle partecipazioni di società non residente acquisite per successione

L’agenzia delle Entrate riconosce la possibilità di includere le imposte sulle successioni estere come costi accessori nel calcolo del costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni

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di Simmaco Riccio*

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’Interpello n. 132/2024, ha chiarito che, in caso di acquisizione di partecipazioni per successione, il costo fiscale da assumere come riferimento per la determinazione della plusvalenza da assoggettare a tassazione è il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato ai fini della relativa imposta, aumentato degli oneri strettamente inerenti all’acquisizione della partecipazione medesima, compresa l’imposta di successione e donazione, anche se pagata all’estero.

Nella vicenda esaminata, la questione sollevata dall’interpellante riguardava l’inclusione dell’imposta sulle successioni francese nel costo fiscalmente riconosciuto delle azioni di una società quotata di diritto francese, ricevute in eredità, ai fini della determinazione di una eventuale futura plusvalenza imponibile in Italia.

Il contribuente, residente fiscale italiano, ha ereditato azioni gravate da tassazione successoria sia in Italia, sia in Francia, dove si trovava la società emittente. In Francia, l’imposta è stata applicata al 60%, e il versamento di tale imposta ha comportato una riduzione corrispondente dell’imposta dovuta in Italia, grazie all’applicazione della Convenzione contro le Doppie Imposizioni tra Italia e Francia del 1990.

La questione chiave esposta nell’istanza di interpello riguardava la qualificazione dell’imposta sulle successioni francese come onere accessorio riconducibile all’acquisto delle azioni, pertanto includibile nel costo di acquisizione delle stesse ai sensi dell’articolo 68, comma 6, del TUIR. Quest’ultimo prevede che il costo di acquisizione, per il calcolo della plusvalenza, debba essere aumentato degli oneri accessori, inclusa l’imposta di successione e donazione.

Il contribuente sosteneva che l’interpretazione del TUIR dovesse estendersi anche alle imposte sulle successioni pagate all’estero, argomentando che tali imposte, similmente a quelle italiane, sono strumentali all’acquisizione delle azioni, essendo una condizione necessaria per il trasferimento della proprietà. Secondo l’interpellante, escludere le imposte estere da questa possibilità di incremento del costo di acquisizione avrebbe comportato una discriminazione nei confronti di chi investe in società estere, in contrasto con il principio di libera circolazione dei capitali garantito dall’Unione Europea.

L’Agenzia delle Entrate, rispondendo all’interpello, ha confermato la validità dell’argomentazione del contribuente, riconoscendo che l’imposta sulle successioni pagata in Francia può essere effettivamente considerata un onere accessorio ai fini del calcolo del costo fiscalmente riconosciuto delle azioni. Tale interpretazione rispetta la ratio legislativa dell’articolo 68, comma 6, del TUIR e si allinea con i principi di non discriminazione e libera circolazione dei capitali nell’ambito dell’Unione Europea.

Inoltre, il riconoscimento dell’imposta sulle successioni estera come onere accessorio incrementativo del costo di acquisizione è coerente con laprassi internazionale e le finalità della Convenzione bilaterale Italia-Francia, che mira a eliminare le doppie imposizioni e a facilitare gli investimenti transfrontalieri.

In conclusione, la decisione espressa dall’Agenzia delle Entrate nella risposta n. 132/2024 costituisce un’interpretazione di rilievo per il trattamento fiscale delle partecipazioni acquisite tramite successione, specialmente quelle soggette a tassazione in ambito internazionale. Riconoscendo la possibilità di includere le imposte sulle successioni estere come costi accessori nel calcolo del costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni, l’Agenzia allinea la prassi fiscale italiana ai principi di equità e non discriminazione, sostenuti dal diritto dell’Unione Europea.

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*A cura di Simmaco Riccio, Partner BLB Tax

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