Credito imposta 5.0, il ruolo del revisore
Compito del revisore è dimostrare l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza con la documentazione contabile, non è chiamato ad esprimersi su questioni di carattere tecnico concernenti l’ammissibilità del beneficio
Il DL 19/2024 ha emanato un piano di transizione 5.0 per attuare il PNRR e ha introdotto un credito d’imposta per le aziende ubicate nel territorio dello Stato e per le stabili organizzazioni aventi sede in Italia, che realizzano progetti innovativi e riducono i consumi energetici almeno o del 3% per la struttura produttiva o del 5% per i processi interessati da tali investimenti. Il Decreto, inoltre, precisa che tali investimenti devono essere avviati a partire dal primo gennaio 2024 e completati entro il 31 dicembre 2025.
Concorrono alla determinazione di tale credito di imposta:
• gli investimenti effettuati in beni materiali e immateriali previsti dagli allegati A e B delle Legge 232 del 2016 e/o in beni materiali nuovi se finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili per l’autoconsumo (ad eccezione delle biomasse);
• le spese per la formazione del personale, se finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi nei limiti del 10% degli investimenti in beni strumentali (fino a un massimo di 300.000 euro).
Si precisa che le spese per la formazione del personale devono essere erogate da soggetti esterni all’impresa. Inoltre, i corsi devono avere una durata di almeno 12 ore, possono essere erogati a distanza e deve essere previsto un esame finale con attestazione del risultato conseguito dal personale. I percorsi di formazione ammissibili sono stati determinati dal Decreto Interministeriale del 24 luglio 2024, il quale prevede almeno un modulo formativo per competenze relative alla transizione energetica e uno per quella digitale, ciascuno con durata non inferiore a 4 ore.
Dato che l’obiettivo è quello di non arrecare un danno significativo all’ambiente ( DNSH ), non sono agevolabili gli investimenti relativi ad attività connesse a combustibili fossili, allo scambio di quote di emissione dei gas serra, a discariche di rifiuti e inceneritori, alla produzione di un’elevata dose di rifiuti speciali pericolosi, ciascuno con specifiche eccezioni.
Per potervi accedere, è necessario comunicare preventivamente la prenotazione del credito di imposta “Transazione 5.0” tramite una Piattaforma Informatica presente sul sito del GSE e allegare una certificazione ex ante che attesti la riduzione dei consumi energetici. Tale dichiarazione deve essere predisposta da un soggetto certificatore, iscritto ad un apposito albo o con competenze certificate da un apposito organismo accreditato (UNI CEI 11339 o UNI CEI 11352) e in possesso dei requisiti di indipendenza, imparzialità, onorabilità e professionalità. Successivamente, una volta confermato il credito prenotato, occorre una comunicazione relativa all’effettuazione degli ordini ai fornitori con acconto almeno del 20% del costo di acquisto, al fine di monitorare l’avanzamento del progetto di innovazione.
Nella fase finale dell’iter di ottenimento del beneficio, sarà poi necessario dimostrare l’effettiva realizzazione degli investimenti conformemente a quanto dichiarato nella certificazione ex ante. È richiesta una comunicazione ex post di completamento degli investimenti contenente le schede tecniche DNSH, l’attestato che comprova il possesso della certificazione da parte di un soggetto abilitato alla revisione e la perizia asseverata.
Il credito d’imposta determinato è utilizzabile entro il 31 dicembre 2025 e il residuo in 5 quote annuali. Il credito non può essere ceduto o trasferito, neanche all’interno del consolidato fiscale.
È richiesto che i soggetti che si avvalgono del credito di imposta ottengano una certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti.
Qualora la società non sia assoggettata a revisione, è richiesta un’attestazione da parte di un soggetto abilitato allo svolgimento della revisione legale o di una società di revisione, iscritti nella sezione A del Registro dei Revisori, di cui all’articolo 8 del D.Lgs. 39/2010. In questa seconda casistica, le imprese potranno riconoscersi in aumento del credito di imposta per tali spese, fino ad un ammontare massimo di 5.000 euro.
Il revisore dovrà dimostrare l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza con la documentazione contabile. Come già definito per le altre tipologie di credito d’imposta, il revisore non è chiamato ad esprimersi su questioni di carattere tecnico concernenti l’ammissibilità del beneficio.
Dovrà, invece, svolgere una verifica completa, e non campionaria, della documentazione inerente all’acquisto dei beni materiali e immateriali e delle spese di formazione sostenute.
Per quanto riguarda l’acquisto di beni, per esempio, il revisore andrà a verificare le fatture, i documenti di trasporto, i bonifici effettuati ai fornitori e la relativa data, nonché la corretta registrazione nel sistema contabile aziendale.
Per le spese di formazione, invece, il revisore andrà a verificare, per esempio, la presenza di eventuali contratti o accordi con gli enti erogatori (necessariamente esterni all’impresa), i registri delle presenze del personale firmati congiuntamente dai partecipanti e dal soggetto formatore, il periodo di svolgimento dei percorsi di formazione, l’attestato di partecipazione, il superamento dell’esame finale e che il numero di ore di formazione e i contenuti siano in linea con quanto disciplinato e richiesto dal decreto interministeriale del 24 luglio.
Una volta effettuate tali verifiche, sarà necessaria la redazione di una certificazione, per la quale non è prevista una forma standardizzata ma può essere liberamente predisposta dal soggetto che effettua la verifica. Per poter rilasciare tale certificazione, il revisore dovrà compilare una dichiarazione di terzietà in cui attesta la propria indipendenza, imparzialità, onorabilità e professionalità.
Anche se non espressamente previsto dalla normativa, si suggerisce di verificare la presenza della perizia tecnica asseverata. Il revisore non dovrà, invece, verificare tutti gli adempimenti formali e il rispetto del limite massimo di costi ammissibili, dato che la procedura è articolata in più step, i quali sono soggetti ad una verifica di completezza e di correttezza da parte del GSE. Infatti, qualora la documentazione non dovesse essere completa il GSE invierà una notifica di integrazione.
_______
* Pamela D’Alena, Dottore Commercialista e Revisore Legale, Senior Auditor Assistant, Rödl & Partner e Luca Chilla, Dottore Commercialista e Revisore Legale, Senior Auditor Assistant, Rödl & Partner