Società

Crisi d’impresa, concordato semplificato con la falcidia dei debiti tributari

Il Tribunale di Bergamo ha dichiarato inammissibile una proposta di concordato semplificato discendente da una composizione negoziata a cui era stato chiesto l’accesso nonostante i debiti tributari

di Giulio Andreani

La transazione fiscale non può trovare applicazione nel concordato semplificato di cui all’articolo 25-sexies del Codice della crisi, perché non è prevista da questa norma e, non costituendo tale procedura una sottospecie del concordato preventivo (nel quale la transazione è invece disciplinata), non può estendersi a essa il regime dettato per quest’ultimo. Inoltre, il citato articolo 25-sexies esclude il voto dei creditori, mentre la transazione fiscale dà luogo a un sub-procedimento mediante il quale il Fisco si esprime sulla proposta concordataria: mal si attaglia, dunque, a una procedura nella quale il voto non è previsto e i creditori dissenzienti possono solo opporsi all’omologazione.

Ciononostante, è da escludere che la falcidia dei debiti tributari sia preclusa nel concordato semplificato, poiché la pretesa erariale è indisponibile solo ove la legge non disponga diversamente e la possibilità di ridurre tali debiti era prevista anche prima dell’introduzione della transazione fiscale, posto che il concordato omologato è sempre stato obbligatorio per tutti i creditori, senza alcuna eccezione a favore del Fisco, ed è pacificamente stabilita nel concordato minore e nella ristrutturazione dei debiti del consumatore. In altre parole, una deroga al principio dell’indisponibilità dei crediti tributari è da rinvenire non solo nelle disposizioni concernenti la transazione fiscale, ma anche in quelle che, come le norme relative alle procedure da ultimo citate e al concordato semplificato, consentono di per sé di soddisfare in misura parziale tutti i debiti (anche privilegiati) a causa della crisi del debitore.

Occorre, tuttavia, considerare che il ricorso al concordato semplificato è legittimo, e i debiti tributari possono pertanto essere in tale contesto falcidiati, solo se ricorrono i presupposti stabiliti dal citato articolo 25-sexies, cioè a patto che:

1) le trattative si siano svolte con trasparenza e buona fede nel corso della composizione negoziata da cui il concordato deriva;

2) che le soluzioni alternative previste dall’articolo 23, commi 1 e 2, lettera b, del Codice non siano praticabili;

3) la proposta di concordato rispetti l’ordine delle legittime cause di prelazione, le quali devono essere applicate secondo la regola della priorità assoluta, attesa la natura liquidatoria della procedura;

4) la proposta non arrechi pregiudizio all’Erario rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale e gli assicuri comunque un’utilità.

Ne discende che, ove le suddette trattative non si siano svolte con buona fede e non siano risultate inutilizzabili soluzioni alternative, il concordato semplificato non può trovare attuazione.

Infatti, il Tribunale di Bergamo con il decreto 21 settembre 2022 (presidente De Simone) ha dichiarato l’inammissibilità di una proposta di concordato semplificato discendente da una composizione negoziata alla quale era stato richiesto l’accesso nonostante la presenza di rilevanti debiti tributari, la cui utile definizione avrebbe richiesto il ricorso alla transazione fiscale, perché «il concordato semplificato costituisce una extrema ratio cui è possibile affidarsi solo se non risultano praticabili gli altri strumenti di regolazione della crisi».

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