Civile

Crisi da sovraindebitamento, il controllo della documentazione non grava sul debitore

Lo ha chiarito la Corte di cassazione, sentenza n. 22900/2023, accogliendo il ricorso di una donna che aveva ottenuto il via libera al piano

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di Francesco Machina Grifeo

Nella procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, una volta omologato dal Tribunale il piano del consumatore presentato tramite l'Organismo di composizione della crsi, l'eventuale l'incompletezza della documentazione non può ricadere sul debitore, portando all'annullamento del piano già validato. Lo ha chiarito la Corte di cassazione, sentenza n. 22900/2023, accogliendo il ricorso di una donna che aveva ottenuto il via libera ad un piano che prevedeva la soddisfazione integrale dei creditori ipotecari e la soddisfazione parziale dei chirografari, mediante il conferimento alla procedura del ricavato della vendita di immobili della debitrice, nonché della somma di euro 40mila da acquisire tramite mutuo garantito da ipoteca di primo grado sull'immobile di residenza, ordinando la contestuale cancellazione di tutte le ipoteche e/o formalità negative iscritte sull'immobile.

Il decreto di omologa tuttavia non indicava né gli estremi delle formalità da cancellare né le modalità di cancellazione; la debitrice allora propose istanza di correzione di errore materiale ma il giudice la respinse. Presentò istanza di modifica del piano omologato, per impossibilità di esecuzione ad essa non imputabile, ma il giudice la bocciò di nuovo. Reclamato anche quest'ultimo provvedimento, il Tribunale di Viterbo lo respinse nuovamente osservando tra l'altro che il ricorso originario non conteneva i dati relativi alle formalità da cancellare; e la reclamante non aveva assolto l'onere di documentare la propria attivazione per conseguire il finanziamento.

Proposto ricorso straordinario, la Suprema corte lo ha accolto affermando che "il controllo sulla documentazione necessaria per l'omologazione del piano del consumatore compete innanzitutto all'OCC, e quindi, in ogni caso, al giudice, con la conseguenza che la pronuncia del provvedimento di omologazione per un verso presuppone che quel controllo sia stato effettuato, per altro verso impedisce che l'incompletezza della documentazione necessaria alla sua attuazione possa essere imputata al consumatore, il quale pertanto non può essere chiamato a sopportarne le conseguenze negative, come è invece accaduto all'odierna ricorrente".

Peraltro, prosegue il ragionamento, nel caso in esame "è pacifico che la debitrice (cui, come detto, non poteva essere nemmeno ascritta l'incompletezza della documentazione presentata) aveva comunque allegato alla prima istanza di correzione dell'errore materiale del decreto di omologa (per sopperire alla mancata specificazione delle formalità di cui era stata ordinata la cancellazione) la CTU espletata nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare, e poi, non avendo ottenuto tutela per tale via, aveva allegato alla successiva istanza di modifica della proposta di piano del consumatore, ex art. 13, comma 4-ter, apposita certificazione ipotecaria".

Tutti elementi, conclude la decisione, che "danno corpo ai prospettati tratti di abnormità del provvedimento impugnato", che si è impropriamente soffermato "a valutare la mancata osservanza di oneri probatori che, per quanto osservato, non gravavano sul consumatore, cui è stato così impedito di dare attuazione al piano già omologato, e al quale è stato altresì addossato il rischio di subire la conversione nella procedura liquidatoria, con perdita della disponibilità dell'abitazione che la procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento mirava a scongiurare".

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