Con la sentenza depositata il 16 maggio (Somogyi contro Ungheria, ricorso n. 15076/71), la Corte europea dei diritti dell’uomo è tornata sulla diffusione di post di terzi sulla bacheca Facebook di un utente, poi condannato per diffamazione in sede civile, chiarendo che i giudici nazionali per accertare se vi è stata un’effettiva lesione alla reputazione di un ente pubblico devono applicare i criteri individuati nella giurisprudenza della Corte europea per verificare se la limitazione della libertà di espressione persegua un fine legittimo.
LA MASSIMA
Privacy - Libertà di espressione - Partecipazione alla vita pubblica - Tutela - Azione giudiziaria avviata da un Comune - Asserita lesione della reputazione - Distinzione tra tutela del diritto alla reputazione delle persone fisiche rispetto alle persone giuridiche - Limitazione - Assenza di un fine legittimo - Violazione di un diritto fondamentale. (Convenzione europea dei diritti dell’uomo, articolo 10)
Nel caso di limiti al diritto alla libertà di espressione, necessari per tutelare il diritto alla reputazione deve essere effettuata una diversa valutazione a seconda dei casi in cui sia lesa la reputazione della persona fisica rispetto a quella giuridica. Inoltre, salvo in casi limitati, l’azione di un ente comunale, che esercita un potere pubblico, avviata in sede giudiziaria nei confronti di un cittadino che manifesta il diritto alla libertà di espressione costituisce una restrizione incompatibile con i diritti convenzionali tenendo conto che non persegue un fine legittimo.
Continua il confronto/scontro tra libertà di espressione e diritto al rispetto della vita privata e, in particolare, della tutela della propria reputazione. Con la sentenza depositata il 16 maggio (Somogyi contro Ungheria, ricorso n. 15076/71), la Corte europea dei diritti dell’uomo è tornata sulla diffusione di post di terzi sulla bacheca Facebook di un utente, poi condannato per diffamazione in sede civile, chiarendo che i giudici nazionali per accertare se vi è stata un’effettiva lesione alla ...


