Responsabilità

Danni medici, dopo cinque anni si sbloccano le polizze obbligatorie

Intesa tra ministeri sul regolamento attuativo della legge del 2017 che fissa i requisiti minimi delle assicurazioni per le strutture e per i professionisti della sanità<br/>

di Maurizio Caprino e Valentina Maglione

Dopo quasi cinque anni, potrebbe sbloccarsi una parte fondamentale della legge sulla responsabilità sanitaria, la 24/2017, nota anche come legge Gelli. La riforma è in vigore dal 1° aprile 2017, ma solo ora, dopo un lunghissimo e talvolta spigoloso dibattito istituzionale, il Governo ha concordato con le Regioni una nuova bozza del regolamento attuativo che deve fissare i requisiti minimi delle coperture assicurative obbligatorie per medici, infermieri e altri professionisti sanitari e di quelle per le strutture sanitarie e sociosanitarie (oltre alle regole per queste ultime se sceglieranno l’autoritenzione, cioè il non assicurarsi e coprire totalmente o parzialmente in proprio i rischi).

LA CASISTICA


Sono misure controverse, perché toccano interessi differenti: quello dei pazienti danneggiati di contare su risorse per i risarcimenti e quello dei professionisti sanitari di liberarsi dai timori che spesso li portano alla “medicina difensiva”. Al centro c’è il fatto che nel settore sanitario il tasso di sinistri e i costi sono alti: secondo l’ultimo report Medmal di Marsh, la spesa media annua per le strutture pubbliche supera i 3 milioni.

LE SPECIALITÀ MEDICHE


L’iter

Non è ancora chiaro quando l’intesa sul regolamento possa essere formalizzata: la bozza è stata inviata alla Conferenza Stato-Regioni già una decina di giorni fa per essere discussa domani, nella prossima seduta, ma non è stata ancora inserita nell’ordine del giorno. Potrebbe essere un segnale di ulteriori incertezze.

Di sicuro c’è accordo fra i tre ministeri cui la legge rimette l’emanazione del decreto regolamentare (Sviluppo economico, di concerto con Economia e Salute): la riunione tecnica del 29 novembre ha recepito le modifiche gradite alle Regioni, cui un mese dopo ha dato l’ok il ministero della Salute.

Ma in tutti questi passaggi non si è riusciti a sondare sul testo finale tutte le parti in gioco: manca, per esempio, l’Ania. Un interlocutore di peso, se non altro perché rappresenta le assicurazioni, non obbligate dalla legge a operare nel settore, dal quale non di rado sono assenti proprio per i costi.

Inoltre, nessuno può escludere colpi di scena in Conferenza: per le Regioni trovare polizze è difficile e il regolamento prevede che, quando non si trovano, va predisposta in proprio una copertura non inferiore a quella assicurativa. Infine, dopo il passaggio in Conferenza, bisognerà superare quello in Consiglio di Stato, quindi anche nel migliore dei casi occorrerà attendere ancora mesi.

In assenza del regolamento, l’obbligo assicurativo resta solo sulla carta, assieme all’azione diretta del danneggiato verso l’assicurazione e ai criteri per operare in autoritenzione. Parti qualificanti della legge Gelli, motivo per cui è importante e urgente attuarle. Dall’altro lato, un nulla di fatto forse non dispiacerebbe alle voci critiche rimaste contro il testo attuale.

Le novità nel testo

Ci sono comunque premesse per sperare che sia la volta buona: i punti che più hanno ostacolato l’ok al testo precedente sono stati stralciati da quello che entra in Conferenza.

La parte più controversa era quella che subordinava la copertura all’assolvimento degli obblighi di formazione periodica. Nei fatti, la “vecchia” versione del regolamento escludeva l’operatività della copertura (e prevedeva rivalse sul responsabile del danno) se il professionista non avesse acquisito almeno il 70% dei crediti per il triennio di formazione precedente. Ma il vincolo è stato solo trasferito in una legge (si veda l’articolo in basso).

Non solo. Il nuovo testo cerca un compromesso anche sul “periodo transitorio” dall’entrata in vigore del regolamento dato alle strutture sanitarie per mettere in piedi le nuove garanzie previste dalla riforma: la costituzione di un fondo rischi (per coprire le richieste di risarcimento a carico della struttura per l’anno in corso), di un fondo di riserva sinistri e della loro interoperabilità. La bozza precedente del regolamento prevedeva un periodo di 12 mesi, che le Regioni avevano chiesto di portare a 36 mesi: la mediazione a cui arriva la nuova bozza è di 24 mesi, termine ritenuto adeguato anche per tenere conto degli effetti della situazione emergenziale.

L’INCIDENZA

Per rendere omogeneo il debutto delle nuove disposizioni, sale da 12 a 24 mesi dall’entrata in vigore del regolamento anche il termine entro cui i contratti di assicurazione vanno adeguati ai nuovi requisiti minimi. Infatti, il regolamento individua le classi di rischio e i massimali minimi per le polizze: da un milione per sinistro per i laboratori a 5 milioni per gli enti che svolgono le attività più a rischio (ortopedica, chirurgica, anestesiologica e parto); per i professionisti da un milione a 2 milioni per sinistro.

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