Responsabilità

Danno morale, la manca esibizione di prove specifiche non esclude il risarcimento

Si tratta di una componente autonoma che il giudice deve valutare sempre

di Giampaolo Piagnerelli

A seguito di un sinistro il danno morale non può essere escluso sulla base solo della mancata allegazione di prove specifiche, esso infatti costituisce voce autonoma che va liquidata autonomanente, la cui valutazione non può essere omessa. Lo precisa la Cassazione con l'ordinanza n. 21970/20. Alla base della pronuncia un incidente stradale in cui nei gradi di merito non era stata chiara la dinamica del sinistro. Proprio per questo motivo era stata espletata una Ctu che aveva dato ragione agli appellanti che però si erano visti risarcire in maniera non adeguata. E allora i ricorrenti hanno dedotto l'erroneità della sentenza d'appello e il vizio di motivazione per quanto riguarda le statuizioni di quantificazione del danno biologico e con riguardo all'omesso riconoscimento del danno morale in difetto di allegazioni idonee a giustificare una personalizzazione del risarcimento.

Secondo i ricorrenti, infatti, la sentenza impugnata non sarebbe conforme alla ormai consolidata giurisprudenza della Cassazione, la quale riconosce il danno morale quale componente del danno non patrimoniale. La giurisprudenza consolidata della Corte esclude che si possa omettere il calcolo del danno morale o non patrimoniale in quanto detta voce di danno non è ricompresa mai nel danno biologico e va liquidata autonomamente. In conclusione i giudici hanno evidenziato come il danno morale sia del tutto autonomo rispetto al danno biologico e quindi il giudice avrebbe dovuto esperire la strada della risarcibilità del danno affidandosi anche a criteri presuntivi

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