Con la sentenza sulla causa C-371/24 la Cgue ha chiarito che la raccolta di dati biometrici da parte di un’autorità di polizia nell’ambito di un’indagine penale può essere giustificata solo se strettamente necessaria. La decisione impatta sui rilievi segnaletici che sono quelle operazioni tecniche con cui la polizia acquisisce ad esempio dati fotografici o dattiloscopici con la finalità di procedere alla concreta identificazione di persone ritenute pericolose o sospette o che rifiutano di farsi identificare.

Il rilievo segnaletico non può essere imposto sistematicamente dalle forze di polizia, ma deve essere chiaramente motivato. Altrimenti scatterà l’annullamento della sanzione penale prevista per chi oppone il proprio rifiuto.

Il caso a quo

Nel maggio 2020 una persona è stata sottoposta a fermo di polizia a Parigi per aver organizzato una manifestazione senza preavviso e per ribellione. Durante il fermo, egli ha rifiutato di sottoporsi a un rilievo segnaletico (di tipo dattiloscopico e fotografico).

Tale comportamento ha determinato la condanna della persona a una pena pecuniaria di 300 euro per aver rifiutato di sottoporsi alle operazioni di rilievo segnaletico destinate a essere raccolte in un archivio di polizia relativo a persone sospettate di aver commesso delitti. Va detto che era intercorso il proscioglimento dall’imputazione che aveva dato origine alla richiesta di polizia di sottoporsi a rilievo segnaletico. Contro l’applicazione della sanzione conseguente al proprio rifiuto del rilievo segnaletico la persona aveva sostenuto in giudizio che la normativa francese non fosse conforme a quella europea in materia di protezione dei dati personali in ambito penale (direttiva Ue n. 2016/680).

Il rinvio alla Cgue

La Corte d’appello di Parigi ha adito la Corte di giustizia affinché stabilisse se il diritto dell’Unione consenta alle autorità nazionali di effettuare sistematicamente rilievi dattilografici e fotografici su qualsiasi persona sospettata di un reato, senza dover giustificare tale misura caso per caso.

Lo stesso giudice chiede inoltre se una persona possa essere sanzionata penalmente per aver rifiutato di sottoporsi al rilievo anche quando questa non non venga infine perseguita penalmente per il reato di cui era sospettata.

L’interpretazione delle norme Ue

La Corte chiarisce quali siano i requisiti imposti alle autorità nazionali che effettuano la raccolta di dati biometrici (impronte digitali o fotografie) finalizzati all’espletamento di indagini penali.

I dati biometrici rientrano tra i dati personali sensibili in base al diritto dell’Unione europea, Ciò impone una protezione rafforzata, da cui discende che il trattamento dei dati biometrici è legittimo solo se strettamente necessario e in presenza di adeguate garanzie a tutela dei diritti e delle libertà della persona interessata.

Non basta il sospetto

La Corte Ue precisa che la mera sussistenza di una o più ragioni plausibili di sospettare un reato non è sufficiente a giustificare la raccolta di dati biometrici.

Ogni decisione di effettuare un rilievo segnaletico deve quindi essere corredata di una motivazione chiara, anche solo succinta, che consenta all’interessato di comprendere le ragioni della misura e di esercitare il suo diritto di ricorso.

L’obbligo di motivazione non costituisce un onere eccessivo per le autorità di polizia, poiché la raccolta di dati biometrici non può essere prevista con carattere di sistematicità.

La Corte chiarisce inoltre che una normativa nazionale che renda sistematici tali rilievi, senza che l’autorità di polizia competente possa valutare individualmente tale necessità, sarebbe contraria al diritto dell’Unione in quanto condurrebbe a una raccolta di dati biometrici svolta in modo indifferenziato e generalizzato.

Il diritto nazionale deve quindi precisare le finalità concrete della raccolta.

La sanzione a chi opponga il proprio rifiuto ai rilievi segnaletici è legittima se la raccolta è conforme al requisito dello “strettamente necessario”, E quando sia soddisfatta tale condizione, la sanzione è compatibile con il diritto Ue, a condizione però che essa rispetti il principio di proporzionalità sancito dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

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