Società

Decreto Correttivo: la nuova disciplina della classificazione dei crediti bancari nella CNC

Importanti novità per le imprese in Crisi: l’accesso alla CNC non comporterà automaticamente una nuova classificazione dei crediti bancari. Nuove disposizioni anche per la responsabilità degli istituti di credito

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di Matteo Pasculli*

Il terzo correttivo al Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, introduce importanti novità in relazione ai crediti bancari verso le imprese in composizione negoziata della crisi (CNC).

In particolare il nuovo art. 16 comma 5 del CCII risolve i principali dubbi che avevano condotto gli istituti di credito ad applicare automatismi nella classificazione dei crediti verso imprese in Composizione Negoziata, e affianca al divieto di revoca delle linee di credito l’esenzione da responsabilità da concessione abusiva.

Dato che spesso il ceto bancario è uno dei principali portatori di interessi nel processo di risanamento, queste modifiche hanno un impatto sostanziale sulla CNC, sull’attività bancaria e sulle norme che la regolano.

In sintesi la Banca, nello svolgimento della propria attività, classifica i crediti secondo i principi dell’IFRS 9 che prevedono tre stadi o “stage:

  • Stage 1 : crediti senza aumento significativo del rischio, per i quali non ci sono segnali di deterioramento dalla data di riconoscimento iniziale.
  • Stage 2: crediti con aumento significativo del rischio, senza tuttavia evidenze oggettive di una riduzione di valore;
  • Stage 3: crediti con più alto livello di rischio/deteriorati, compresi debiti scaduti da oltre 90 giorni, inadempienze probabili (UTP) e sofferenze (NPL);

La classificazione di un credito assume rilevanza cruciale nel processo di risanamento

L’istituto di credito non può infatti decidere liberamente se concedere dilazioni, stralci o rinegoziare un finanziamento secondo un semplice criterio di mera “ convenienza commerciale ” (come spesso si aspetterebbe l’imprenditore in crisi).

La gestione del credito deteriorato passa inevitabilmente per l’applicazione delle norme di vigilanza prudenziale, le quali tengono conto della classificazione dei crediti e impongono alle banche - tra gli altri - obblighi di accantonamento a copertura delle perdite attese, oppure il divieto di concedere moratorie per i crediti già deteriorati.

In questo contesto, le norme sulla Composizione Negoziata hanno determinato non pochi problemi per le banche, gli intermediari finanziari e i cessionari dei loro crediti.

Uno dei primi dubbi riguarda la classificazione da attribuire al credito verso un’impresa che richiede l’accesso alla composizione negoziata, e che quindi dichiara espressamente al ceto dei creditori di trovarsi in una situazione di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario

Un punto chiave del correttivo risolve proprio questo dubbio e prevede che l’accesso alla CNC non comporta automaticamente una nuova classificazione dei crediti bancari.

Le esposizioni verso le imprese in CNC possono essere classificate come deteriorate (inadempienze probabili) solo se si valuta improbabile l’adempimento integrale senza correttivi.

Alternativamente, le esposizioni possono essere mantenute in bonis se le condizioni lo permettono. In particolare il Correttivo modifica il comma 5 dell’art. 16 del CCII, il quale andrà a prevedere che “ […] Nel corso della composizione negoziata la classificazione del credito viene determinata tenuto conto di quanto previsto dal progetto di piano rappresentato ai creditori e della disciplina di vigilanza prudenziale, senza che rilevi il solo fatto che l’imprenditore abbia fatto accesso alla composizione negoziata”.

La decisione dipende oggi quindi strettamente dal piano di risanamento presentato dall’impresa, senza alcun automatismo.

Un secondo aspetto toccato dal correttivo riguarda il tema annoso della responsabilità della Banca la quale:

  • da un lato si trova investita dal divieto di revoca dei fidi ai sensi dell’art. 16, comma 5, CCII, che si declina in un vero e proprio obbligo di prosecuzione dei rapporti di credito con l’impresa in difficoltà che abbia fatto accesso alla CNC;
  • e dall’altro lato la medesima Banca è destinataria di un divieto di intensità pari (se non maggiore, in termini di conseguenze) di supportare finanziariamente un’impresa in crisi, che potrebbe così aggravare il proprio dissesto, con il rischio di incorrere in sanzioni regolamentari o responsabilità, anche penali

Ciò induceva un atteggiamento prudente delle banche e degli intermediari finanziari, che spesso portava alla sospensione o revoca delle linee di credito.

Questa situazione determinava un dilemma tra la necessità/possibilità di supportare le imprese in difficoltà per favorirne il risanamento e il rischio di responsabilità per abusiva concessione del credito.

Il Correttivo ha risolto molte di queste incertezze, modificando l’art. 16, comma 5 del CCII che disporrà espressamente:

  • da un lato, che l’accesso alla CNC e il coinvolgimento nelle trattative non costituiscono di per sé causa di sospensione e di revoca delle linee di credito concesse all’imprenditore né ragione di una diversa classificazione del credito”, e l’eventuale sospensione o revoca delle linee di credito determinate dalla applicazione della disciplina di vigilanza prudenziale deve essere comunicata agli organi di amministrazione e controllo dell’impresa, dando conto delle ragioni specifiche della decisione assunta”
  • dall’altro lato, “la prosecuzione del rapporto non è di per sé motivo di responsabilità della banca e dell’intermediario finanziario”.

Il Correttivo quindi rimuove il rischio che le banche e degli intermediari finanziari siano accusati di abusiva concessione di credito semplicemente per aver continuato a finanziare un’impresa dal momento dell’accesso alla CNC.

Questa modifica è cruciale per garantire che le banche possano proseguire nei rapporti di credito e supportare efficacemente il risanamento delle imprese senza il timore di subire ulteriori conseguenze negative.

In conclusione, il Correttivo aggiunge un ulteriore elemento di agilità allo strumento della CNC.

Ai fini del successo di questo strumento sta ora al ceto bancario e al debitore fare i compiti a casa.

Se infatti il Codice della Crisi richiede espressamente alle banche e agli intermediari finanziari una negoziazione informata, di buona fede e trasparente durante la CNC, il debitore dovrà negoziare sulla base di una approfondita conoscenza delle norme che regolano l’attività bancaria.

Il successo della proposta di risanamento formulata dal debitore in CNC passa infatti dalla approfondita comprensione delle conseguenze per la banca – e non solo per il debitore - della diversa classificazione del credito.

Ad esempio, gli operatori non possono ignorare che la normativa IFRS 9 richiede alle banche di effettuare accantonamenti basati su perdite attese (Expected Credit Losses, ECL), che includono sia le perdite probabili, sia quelle possibili.

Questi accantonamenti riducono infatti il valore degli attivi in bilancio e comportano una diminuzione dell’utile netto e del capitale proprio della banca, rappresentando un costo significativo durante il processo di ristrutturazione del debito, soprattutto quando i piani si sviluppano su un lungo arco temporale, di cinque anni (o più).

Nella valutazione dei pro e dei contro nel processo di ristrutturazione dovrà tenersi conto anche di questi elementi, e non solo della convenienza rispetto all’alternativa liquidatoria, che costituisce il principale degli argomenti negoziali del debitore.

Ignorare l’impatto sul business bancario della proposta di ristrutturazione conduce il debitore a formulare proposte non sostenibili e quindi abbassa le possibilità di successo.

Ai consulenti è quindi richiesta una approfondita conoscenza dell’attività bancaria e delle norme che la regolano, per aumentare le possibilità che il creditore bancario aderisca alla proposta di ristrutturazione.

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*A cura dell’Avv. Matteo Pasculli, partner DWF

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