Demanio marittimo, concessioni balneari solo nel rispetto della piena concorrenza
La scarsità naturale e l'inalienabilità dei litorali non consentono alle Regioni affidamenti diretti e rinnovi automatici
È corretta la scelta regionale di porre a gara con evidenza pubblica le concessioni demaniali marittime, comprese quelle per finalità turistico-ricreative. Così il Consiglio di Stato con la sentenza n. 1416/2021 ha ribadito che scelte diverse sono potenzialmente lesive delle norme Ue sulla concorrenza e invadono la competenza statale in materia. La decisione si pone nel solco della giurisprudenza costituzionale che ha già bocciato i rinnovi automatici delle concessioni nelle more dell'indizione di gare pubbliche, che consentano anche l'ingresso di nuovi soggetti nello specifico settore economico. Quindi - va affermato - in materia che, il mancato ricorso a procedure di selezione aperta, pubblica e trasparente tra gli operatori economici interessati, tale da determinare un ostacolo all'ingresso di nuovi soggetti nel mercato, ove previsto dalla legislazione regionale comporta non solo l'invasione della competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza, in violazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, ma anche il contrasto con il primo comma dello stesso articolo, per lesione dei principi di derivazione europea nella medesima materia.
Balneari
Stessa conclusione per le concessioni balneari in cui non si può escludere il confronto tra operatori offerenti, sempre a tutela della concorrenza. Nel settore delle attività turistico ricreative l'oggetto è un "bene/servizio" limitato per numero ed estensione a causa della scarsità delle risorse naturali. Spiega, infatti, la sentenza che la spiaggia è un bene pubblico demaniale inalienabile e insuscettibile di formare oggetto di diritti a favore di terzi. Inoltre, la limitatezza di tale bene, per numero ed estensione, e i guadagni correlati allo sfruttamento delle concessioni impongono il ricorso a procedure comparative per l'assegnazione. A meno di illegittime compressioni di una piena e libera concorrenza come ampiamente garantita dai Trattati Ue. Perciò, in conclusione, sia la normativa nazionale sia quella regionale deve attenersi alle regole dell'Unione Europea che hanno efficacia diretta negli ordinamenti nazionali. Sulla necessità di indire delle gare vanno rilevate anche le pronunce della Cgue.