Società

Denuncia ex art. 2409 c.c. e insindacabilità delle scelte gestorie

La valutazione giudiziale circa l’adeguatezza degli assetti gestori prescritta dall’art. 2086 c.c. deve essere condotta in concreto, ossia con riguardo alla specifica natura dell’attività aziendale cui gli assetti si riferiscono e, in ogni caso, nel rispetto della business judgment rule

Con decreto del 23 ottobre 2024, il Tribunale di Brescia ha statuito che la valutazione giudiziale circa l’adeguatezza degli assetti gestori prescritta dall’art. 2086 c.c. deve essere condotta in concreto, ossia con riguardo alla specifica natura dell’attività aziendale cui gli assetti si riferiscono e, in ogni caso, nel rispetto della business judgment rule, per cui sono precluse valutazioni che sconfinino in un sindacato di merito circa la legittima discrezionalità delle scelte di amministrazione. In tale ottica restrittiva, la sindacabilità delle scelte inerenti agli assetti di cui all’art. 2086 c.c. andrebbe circoscritta alle strutture e ai sistemi di c.d. allerta interna, aventi la funzione di monitorare la continuità aziendale e rilevare tempestivamente eventuali segnali di crisi.

La fattispecie in esame attiene alla denuncia ex art. 2409 c.c. presentata dal socio di una s.p.a., il quale lamentava l’esistenza di gravi irregolarità gestionali, consistenti nella carenza di un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura ed alle dimensioni dell’impresa. In particolare, secondo il ricorrente, l’inadeguatezza degli assetti sarebbe stata desumibile dalla mancanza di un budget previsionale delle vendite, di un piano industriale e di una rete commerciale strutturata e organizzata, nonché dall’inesistenza di un adeguato controllo di gestione e di un sistema informatico interno e dall’inattendibilità dei dati del budget di tesoreria.

In via preliminare, il Tribunale ha ricordato come il presupposto di attivazione del controllo giudiziario esterno ex art. 2409 c.c. è costituito dal fondato sospetto che gli amministratori, in violazione dei loro doveri, abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione, suscettibili di arrecare danno alla società o ad una o più società controllate.

Le gravi irregolarità nella gestione, rilevanti ai fini dell’art. 2409 c.c., devono riguardare la sfera societaria ed essere state commesse dall’organo gestorio in violazione dei doveri funzionali di amministrazione ed essere dannose per la società, anche in via meramente potenziale.

Ulteriore requisito è il carattere di attualità delle irregolarità. Il controllo giudiziario, infatti, deve collocarsi temporalmente in una fase in cui le irregolarità gestorie sono ancora in atto. L’attualità non attiene ai comportamenti irregolari denunciati, che possono essere anche risalenti, ma alle conseguenze degli stessi. È invece preclusa l’adozione di provvedimenti giudiziari in ipotesi in cui le irregolarità abbiano già esaurito i loro effetti ovvero non siano più rimediabili e non ricorrano elementi tali da far ipotizzare una reiterazione delle violazioni.

Il Tribunale ha inoltre sottolineato come, in tema di predisposizione di assetti adeguati, la formula adottata dal legislatore è volutamente elastica, dovendo adattarsi la nozione di adeguatezza alla specifica natura della realtà aziendale oggetto di valutazione. La censura di inadeguatezza, dunque, non potrebbe mai spingersi sino a sindacare scelte di merito che non si appalesino tali da impedire l’agire razionale e informato da parte dell’amministratore.

In definitiva il Tribunale di Brescia, in relazione al caso di specie, ha rilevato che la predisposizione di ulteriori e, in tesi, più efficaci strumenti previsionali rispetto a quelli adottati, inerendo la business judgement rule, appare strettamente connotata da discrezionalità, afferendo al merito gestorio, e risulta insindacabile allorché sia ragionevole e sia stata accompagnata dalle verifiche imposte dalla diligenza richiesta dalla natura dell’incarico.

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*Antonio Martini (Partner – CBA Studio Legale e Tributario), Ilaria Canepa (Senior Associate – CBA Studio Legale e Tributario), Alessandro Botti (Associate – CBA Studio Legale e Tributario), Arianna Trentino (Associate – CBA Studio Legale e Tributario)

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