Sotto la vigenza del decreto Rilancio (Dl 34/2020), adottato durante la pandemia da Covid, il mancato rispetto del termine, 5 giorni dall’udienza, per il deposito telematico delle memorie scritte – in sostituzione della partecipazione all’udienza dei difensori - non può considerarsi equivalente all’omesso deposito e dunque non è corretto che il giudice ordini l’estinzione del processo (applicando il rinvio all’articolo 181 del Cpc). Lo ha stabilito la Corte di cassazione, sentenza n. 32827 depositata...
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