Società

Divieto di patto leonino e validità del patto di opzione put

Nota a Corte di Cassazione, Sez. I Civile, Ordinanza 22 ottobre 2024, n. 27283

Con ordinanza n. 27283/2024, la Corte di Cassazione ha statuito che è lecito e meritevole di tutela l’accordo negoziale concluso tra i soci di una società azionaria, con il quale l’uno si obblighi a manlevare l’altro dalle eventuali conseguenze negative del conferimento effettuato in società, mediante l’attribuzione del diritto di vendita (c.d. “put”) entro un termine dato e il corrispondente obbligo di acquisto della partecipazione sociale a prezzo predeterminato, pari a quello dell’acquisto, pur con l’aggiunta di interessi sull’importo dovuto e del rimborso dei versamenti operati nelle more in favore della società.

Il caso di specie ha ad oggetto una scrittura privata di permuta azionaria entro la cui scadenza un socio avrebbe potuto acquistare le azioni permutate al prezzo contrattualmente stabilito, mettendosi al riparo da oscillazioni di mercato.

La Corte di merito aveva escluso che la permuta violasse il divieto di patto leonino, qualificando la clausola come opzione put, valida e meritevole di tutela, poiché in forza della stessa un socio si impegnava a garantire agli altri soci un indennizzo per l’ipotesi che il valore delle azioni della società, al momento della loro immissione sul mercato, si fosse rivelato inferiore ad un valore predeterminato.

La Suprema Corte, chiamata a pronunciarsi sul punto, ha, anzitutto, premesso che “patto parasociale” è l’accordo contrattuale tra più soggetti (di norma due o più soci, ma anche tra soci e terzi), finalizzato a regolamentare il comportamento futuro che dovrà essere osservato durante la vita della società o, comunque, in occasione dell’esercizio di taluni diritti derivanti dalle partecipazioni detenute.

Il patto parasociale, dunque, si differenzia dal contratto di società e dallo statuto della medesima, in quanto realizza una convenzione con cui i soci attuano un regolamento complementare a quello sancito nell’atto costitutivo e poi nello statuto della società, al fine di tutelare più proficuamente i propri interessi.

Elemento caratterizzante del patto parasociale è che l’assetto obbligatorio in esso convenuto persegue quale finalità uno dei due elementi di cui all’art. 2341-bis c.c. ossia

(i) la stabilizzazione degli assetti proprietari o

(ii) la stabilizzazione del governo della società.

In tal senso un patto di opzione c.d. “put, per effetto del quale l’acquirente acquista il diritto, ma non l’obbligo, di vendere un determinato bene a un prezzo, è qualificabile nell’ambito dei patti parasociali, se ha come obiettivo finale quello di stabilizzare l’assetto della partecipazione di uno degli stipulanti nel capitale della società.

Avuto riguardo al caso di specie, la Cassazione, ricorda che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, è valido e meritevole di tutela un patto parasociale che, attraverso un’opzione put, consenta ai soci di vedersi garantita la remunerazione del valore della partecipazione a un prezzo predeterminato. Tale pattuizione, infatti, non si limita ad una mera garanzia “assoluta e costante di redditività della partecipazione del beneficiario dell’opzione, ma costituisce una garanzia eventuale, che si inscrive sinallagmaticamente in un contratto di permuta, per effetto del quale il socio ha acquisito al proprio patrimonio le azioni permutate dai controricorrenti, in altra società.

Con riguardo alla censura di parte ricorrente, relativa alla violazione del divieto di patto leonino, la Cassazione osserva che la giurisprudenza di legittimità da tempo ritiene che non rientrino nel divieto quelle clausole che stabiliscono una partecipazione agli utili o alle perdite non proporzionale al valore della propria quota. Ciò in quanto il patto leonino presuppone la previsione della esclusione totale e costante del socio dalla partecipazione al rischio d’impresa o dagli utili, ovvero da entrambi.

Nel caso di specie, la Corte ritiene insussistente una violazione del divieto del patto leonino in quanto difetta il carattere assoluto e costante dell’esclusione dalle perdite per la durata della carica di socio da parte del cessionario delle azioni.

Da ultimo, con riguardo alla meritevolezza del patto, la Cassazione ritiene che esso si inserisca in una più generale operazione di permuta.

Il giudizio di meritevolezza, pertanto, deve essere condotto non soltanto alla luce del “tipo” di operazione concretamente identificata (il patto di opzione put in sé astrattamente considerato), ma del suo ineliminabile nesso funzionale con il raggiungimento degli interessi identificati dalle parti nel contratto di permuta, ove il ricorrente, pur obbligandosi con il patto di opzione, ha ottenuto in contropartita l’acquisizione della titolarità delle azioni trasferite per effetto del contratto stesso.

In conclusione, la Corte rigetta il ricorso escludendo che il patto parasociale dedotto abbia costituito una violazione del divieto di patto leonino.

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*A cura di Antonio Martini (Partner – CBA Studio Legale e Tributario), Ilaria Canepa (Senior Associate – CBA Studio Legale e Tributario), Alessandro Botti (Associate – CBA Studio Legale e Tributario), Arianna Trentino (Associate – CBA Studio Legale e Tributario)

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