Divorzio, la convivenza cancella l’assegno
La convivenza di fatto, instaurata dall'ex coniuge, fa cessare definitivamente il diritto a percepire l'assegno divorzile. Lo ha ribadito la Corte di Cassazione (ordinanza 5974 del 28 febbraio 2019 segnalata in breve sul Qd del 1° marzo) che ha bocciato e rinviato alla Corte di Appello una sentenza di merito che non si adeguava a questo principio. Secondo la Cassazione la Corte territoriale di Trieste aveva sbagliato a non annullare l'assegno divorzile sulla base al fatto che gli atti acquisiti in giudizio dimostravano che l'ex coniuge beneficiario dell'assegno aveva instaurato una convivenza more uxorio. Nel giungere a questa conclusione la Corte ripercorre le pronunce precedenti (sentenze 6855/2015; 2466/2016; 4649/2017 e 2732/2018) ricordando come sia ormai pacifico ed incontrastato il principio di diritto secondo il quale «l'instaurazione da parte del coniuge divorziato di una nuova famiglia, ancorché di fatto, rescindendo ogni connessione con il tenore ed il modello di vita, caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale, fa venire definitivamente meno ogni presupposto per la riconoscibilità dell'assegno divorzile a carico dell'altro coniuge, sicché il relativo diritto non entra in stato di quiescenza ma resta definitivamente escluso».
La convivenza così instaurata dall'ex coniuge, continua la Cassazione “è espressione di una scelta esistenziale, libera e consapevole, che si caratterizza per l'assunzione piena del rischio di una cessazione del rapporto e quindi esclude ogni residua solidarietà post matrimoniale con l'altro coniuge, il quale non può che confidare nell'esonero definitivo da ogni obbligo” così come la stessa sezione aveva per altro già specificato con l'ordinanza 18111/17, secondo la quale non assume “rilievo la successiva cessazione della convivenza di fatto” una volta che questa sia stata intrapresa.
In buona sostanza si può dunque affermare come la convivenza more uxorio sia “causa estintiva” del diritto ad ottenere l'assegno divorzile e sia di conseguenza causa sufficiente per ottenere la cessazione dall'obbligo di versare l'assegno. Va infatti ricordato che spetta all'ex coniuge che paga l'assegno divorzile chiedere al giudice di emettere un provvedimento che lo cancelli.
Mentre ormai è chiaro che la convivenza costituisce una causa estintiva del diritto a percepire l'assegno divorzile, lo stesso discorso non vale per la nascita di un figlio da una relazione successiva al divorzio. La Cassazione non inquadra infatti questo evento tra le cause estintive dell'assegno sufficienti di per sé, ma ritiene che necessiti, per avere rilevanza, dell'instaurarsi di una convivenza more uxorio (Cassazione 10084/19). Una posizione che non tiene conto del fatto che è difficile non considerare la nascita di un figlio da un'altra relazione, dopo la separazione o il divorzio, un evento che rescinde ogni connessione con il tenore ed il modello di vita, della precedente convivenza matrimoniale”.
Corte di Cassazione, ordinanza 5974 del 28 febbraio 2019