Famiglia

Divorzio, la revoca dell’assegnazione della casa familiare può far aumentare l’assegno

Il rientro del bene nella piena disponibilità dell’obbligato al mantenimento, esclusivo proprietario dell’immobile, determina a suo vantaggio un incremento patrimoniale che amplia la disparità economica tra gli ex

di Paola Rossi

La Corte di cassazione afferma che la revoca dell’assegnazione della casa familiare può essere motivo di revisione, in aumento, dell’assegno divorzile da corrispondere alla moglie che vi abitava con la prole. In particolare, ciò è possibile quando l’immobile rientri nella piena disponibilità dell’obbligato al mantenimento che ne sia proprietario esclusivo. Infatti, il cespite prima abitato dall’altro coniuge e dai figli, ormai con questo non più conviventi, costituisce sia parte del patrimonio a disposizione dell’obbligato a versare l’assegno divorzile sia parte del mantenimento stabilito a favore dell’ex assegnatario.

La Cassazione ha respinto con la sentenza n. 7691/2024 il ricorso del marito che si era visto aumentare l’assegno da corrispondere alla moglie divorziata in quanto i giudici hanno ritenuto che la ripresa della piena disponibilità della casa familiare, da parte dell’ex marito proprietario esclusivo dell’immobile, costituisse per quest’ultimo un incremento patrimoniale atto ad aumentare il divario economico tra i due.

La revoca dell’assegnazione era avvenuta a causa del venir meno della coabitazione tra la madre e i figli maggiorenni economicamente autosufficienti. Invero, uno dei due figli non aveva raggiunto la vera e propria indipendenza economica, ma era stato reso autonomo per scelta del padre che gli aveva fornito in grande parte i mezzi. Ciò ha rilevanza, dice la Cassazione, incidendo negativamente sul diritto dell’ex ad abitare la casa familiare, ma non eslcude che l’assegnazione della casa costituisca un’utilità economica che in sede divorzile viene valutata al fine di stabilire l’iniziale consistenza dell’assegno ottenuto in chiave assistenziale-compensativa. Quindi la casa è parte del mantenimento riconosciuto al coniuge assegnatario, per cui quando il godimento del bene viene meno si crea il presupposto per valutare l’eventuale modifica in meglio dell’assegno.

Il principio dettato
Sul punto delle conseguenze economiche della revoca dell’assegnazione della casa familiare la Cassazione detta un esplicito principio di diritto: “in tema di revisione delle condizioni di divorzio, costituisce sopravvenienza valutabile, ai fini dell’accertamento dei giustificati motivi per l’aumento dell’assegno divorzile, la revoca dell’assegnazione della casa familiare di proprietà esclusiva dell’altro ex coniuge, il cui godimento, ancorché funzionale al mantenimento dell’ambiente familiare in favore dei figli, costituisce un valore economico non solo per l’assegnatario, che ne viene privato per effetto della revoca, ma anche per l’altro coniuge, che si avvantaggia per effetto della revoca, potendo andare ad abitare la casa coniugale o concederla in locazione a terzi o comunque impiegarla in attività produttive, compiendo attività suscettibili di valutazione economica che, durante l’assegnazione all’altro coniuge, non erano consentite”.

Infine la Cassazione respinge il ricorso dove - contro l’aumento dell’assegno alla ex moglie - lamentava la mancata presa in considerazione della raggiunta autonomia di uno dei figli e l’esclusione del contributo della ex assegnataria della casa coniugale al mantenimento del figlio reso autonomo per la volontà del padre. Infatti, per quanto riguarda il figlio realmente indipendente economicamente, la Cassazione fa notare che questa circostanza può ben essere valutata come un risparmio ulteriore e un aumento delle disponibilità economiche a vantaggio dell’obbligato al mantenimento non più dovuto. Per quanto riguarda, invece, l’esclusione del contributo della ex moglie per il figlio non ancora totalmente autonomo la Cassazione fa rilevare al ricorrente che il giudice territoriale ha solo escluso l’obbligo della madre ha restituire il 50% delle spese straordinarie con effetto ex tunc dal rilascio della casa familiare. Si tratta, in effetti di regolazione sulle spese non più attuale dalla fine della coabitazione col figlio, che ovviamente potrà direttamente chiedere a entrambi i genitori l’aiuto a sostenere le spese necessarie alla propria vita fino al raggiungimento di una vera indipendenza economica.

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