È stato pubblicato in “Gazzetta Ufficiale” - Serie Generale n. 134 del 12 giugno 2026, il decreto-legge 12 giugno 2026, n. 100, recante «Misure urgenti in materia di giustizia e per l’attuazione del Patto dell’Unione europea sulla migrazione e l’asilo del 14 maggio 2024» con entrata in vigore al 12 giugno 2026. 

Il testo del Dl 100/2026 si compone di 19 articoli ed era stato approvato dal Consiglio dei ministri il 4 giugno scorso.

Dalle norme sugli esami da avvocato alla digitalizzazione: l’impianto del provvedimento

Il provvedimento interviene sull’esame da avvocato reintroducendo due prove scritte e una orale, rinvia poi al 2027 l’entrata in vigore del Gip collegiale e del Tribunale della famiglia, proroga l’ampliamento delle competenze dei giudici di pace. Ma è sulla stabilizzazione degli addetti all’ufficio del processo che i sindacati hanno chiesto e ottenuto un incontro urgente col Ministro della Giustizia. Il testo prevede infatti che il personale è impiegato "in via ordinaria" nelle attività tipiche dell’Ufficio per il processo e quindi nel supporto diretto al magistrato, "salvo i casi di urgente e comprovata necessità". Per i sindacati si tratta di un «fatto grave» che rischia di riaprire la strada all’impiego degli addetti in attività di cancelleria, svilendo le professionalità maturate e utilizzandole come semplici «tappabuchi».

Accanto alle misure ordinamentali trovano spazio interventi sulla permanenza dei magistrati negli uffici, sulla digitalizzazione della giustizia, sugli indennizzi Pinto e sulla responsabilità professionale dei notai, mentre il Secondo Capo del decreto legge 100/2026 è dedicato all’attuazione del Patto europeo su migrazione e asilo. Il decreto legge 100/2026 adegua l’ordinamento italiano alle nuove regole Ue sulle procedure di frontiera, sull’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale e sull’identificazione dei migranti. Tra le novità figurano l’introduzione di procedure accelerate di asilo alla frontiera da concludere entro dodici settimane, nuove ipotesi di trattenimento e misure alternative, nonché l’individuazione delle autorità nazionali competenti per l’applicazione dei regolamenti europei.

Il nuovo esame di abilitazione, stralciato dal testo della riforma forense all’esame del Parlamento, è regolato dall’articolo 1. Si supera il modello semplificato introdotto negli ultimi anni, riportando l’abilitazione a una struttura fondata su due prove scritte e una prova orale. Le prove scritte si svolgeranno in presenza, con il solo ausilio dei codici annotati con la giurisprudenza, e avranno ad oggetto la redazione di un parere motivato e di un atto giudiziario in una materia scelta dal candidato tra diritto civile, penale e amministrativo. La prova orale si articolerà in un colloquio avente a oggetto la soluzione di un caso pratico che richiede conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale, in una materia scelta preventivamente dal candidato tra il diritto privato, il diritto penale e il diritto amministrativo; la risposta a tre quesiti: il primo in materia di diritto processuale, civile o penale, a scelta del candidato, il secondo in materia di diritto sostanziale, civile, penale o amministrativo, a scelta del candidato, e il terzo in materia di diritto costituzionale, commerciale, del lavoro, internazionale, dell’Unione Europea o tributario, a scelta del candidato; infine, un quesito in materia di ordinamento, deontologia e previdenza forense.

Il decreto legge 100/2026 individua anche i criteri di valutazione, valorizzando non solo la preparazione teorica ma anche la capacità di risolvere problemi concreti, l’approccio metodologico, l’interdisciplinarità e le tecniche di argomentazione e persuasione. Per accedere all’orale sarà necessario conseguire almeno 18 punti su 30 in ciascuna delle due prove scritte. L’esame sarà superato con almeno 90 punti complessivi all'orale e con una votazione non inferiore a 18 punti in ciascuna delle cinque prove che compongono il colloquio.

In via transitoria, poi, vengono eliminate le verifiche intermedie delle scuole forensi e il rilascio del certificato di compiuto tirocinio è subordinato alla frequenza di almeno l'80% delle lezioni e al superamento di una prova finale scritta consistente nella redazione di un parere o di un atto.

Norme su marchi e brevetti e spese per le intercettazioni

L’articolo 2 interviene da un lato sulla disciplina delle misure cautelari in materia di brevetti, marchi e diritto d'autore per adeguarla a una recente sentenza della Corte di giustizia Ue; dall’altro introduce tempi certi per la liquidazione e il pagamento delle spese relative alle intercettazioni, prevedendo interessi e indennizzi in caso di ritardo, con l’obiettivo di chiudere la procedura di infrazione europea aperta contro l’Italia.

Dal Gip collegiale alle norme organizzative: cosa cambia per la giustizia

L’articolo 3 rinvia al 28 febbraio 2027 l’entrata in vigore del Gip collegiale. È inoltre prorogato dal 31 dicembre 2026 al 31 dicembre 2027 il termine relativo alle sale server della giustizia e da quattro a cinque anni il periodo transitorio per il nuovo Tribunale delle persone, dei minorenni e della famiglia.

Per evitare scoperture di organico negli uffici giudiziari, l’articolo 4 proroga il termine massimo di permanenza dei magistrati giudicanti che sarebbe scaduto prima del 31 dicembre 2026 fino a tale data. Si introduce inoltre la possibilità di differire fino a dodici mesi il trasferimento quando il numero dei magistrati da spostare superi un terzo dei componenti della sezione o del gruppo di lavoro.

L’articolo 5 rafforza i poteri organizzativi del presidente del tribunale sugli uffici del giudice di pace, consentendogli di adottare i provvedimenti necessari per garantirne il funzionamento e di disporre applicazioni temporanee del personale amministrativo. Viene inoltre prorogato al 31 ottobre 2027 il termine per l’ampliamento delle competenze degli uffici del giudice di pace.

L’articolo 6 è sull’Ufficio per il processo. I tribunali per i minorenni vengono inclusi tra gli uffici interessati e si chiarisce che il personale già impiegato nell’Upp deve essere destinato in via ordinaria alle attività di supporto diretto ai magistrati, salvo casi di urgente e comprovata necessità.

L’articolo 7, in materia di equa riparazione, dispone che per gli indennizzi liquidati nel 2022 ai sensi della legge Pinto viene rinviato al 30 ottobre 2026 il termine entro il quale i creditori devono presentare la dichiarazione necessaria per ottenere il pagamento, evitando così la decadenza prevista dalla normativa vigente.

L’articolo 8 stanzia nuove risorse per la digitalizzazione dell’amministrazione giudiziaria, per la continuità dei servizi informatici e per il rafforzamento della sicurezza delle infrastrutture digitali. L’articolo 9 sulla responsabilità professionale dei notai, pur lasciando fermo il termine ordinario di prescrizione decennale decorrente dalla conoscibilità del danno, introduce un limite massimo assoluto: l’azione di responsabilità contro il notaio non potrà essere esercitata oltre quindici anni dal compimento della prestazione professionale.

Le misure per l’attuazione del Patto europeo su migrazione e asilo

Il Capo II (articoli 10-19) contiene le misure necessarie per la prima attuazione in Italia del Patto europeo su migrazione e asilo approvato il 14 maggio 2024. Il decreto adegua l’ordinamento nazionale alle nuove regole europee sull’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, sulle procedure accelerate di frontiera e sui sistemi di identificazione e controllo dei migranti, individuando inoltre le autorità competenti per l’applicazione dei nuovi regolamenti Ue.



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