D.Lgs 19/2023: trasformazioni, fusioni, scissioni transfrontaliere, un occhio alle scissioni con scorporo
Il Decreto Legislativo n. 19/2023, entrato in vigore il 22 marzo 2023, ha recepito nel nostro ordinamento la direttiva UE 2019/2121
Il Decreto Legislativo n. 19/2023, entrato in vigore il 22 marzo 2023, ha recepito nel nostro ordinamento la direttiva UE 2019/2121, il cui obiettivo è l'armonizzazione delle disposizioni concernenti le operazioni straordinarie di trasformazione e scissione transfrontaliere, nonché la modifica della disciplina delle fusioni societarie transfrontaliere, già armonizzata dal Decreto Legislativo n. 108/2008; le norme applicabili alle fusioni andranno perciò in continuità con la disciplina già vigente, a suo tempo introdotta con il recepimento della direttiva (CE) 2005/56.
Con la direttiva 2019/2121, facilitando le trasformazioni, fusioni e scissioni che riguardano una o più società italiane (di capitali e non) e una o più società di altro Stato membro (di capitali e non), si vuole fornire alle compagnie del mercato interno nuove possibilità di crescita economica, di concorrenza effettiva e di produttività, senza rinunciare a garantire elevati livelli di protezione sociale, come pure agevolare l'eliminazione di restrizioni e la libertà di stabilimento mantenendo un'adeguata tutela ai portatori di interessi come lavoratori, creditori e soci di minoranza.
Il D.Lgs 19/2023, che consta di ben 57 articoli, stabilisce in via generale per tutti i tipi di operazione transfrontaliera che: il progetto è predisposto dagli organi sociali di gestione, a soci e dipendenti è destinata una relazione che illustra aspetti giuridico-economici, specifiche norme disciplinano la pubblicità, l'approvazione del progetto e la tutela di soci, creditori e dipendenti.
Un certificato preliminare a cura dell'autorità competente viene rilasciato a regolare adempimento di procedure e formalità, da condividere con lo Stato membro di destinazione.
L'ambito di applicazione e i soggetti destinatari delle norme sono indicati nei primi articoli del D.Lgs 19/2023 a cui rimandiamo, mentre segnaliamo qui le novità più significative introdotte nel codice civile e degne di nota: è inserito l'articolo 2510bis che prevede il trasferimento all'estero della sede statutaria per quella società che decide di mutare la legge a cui è sottoposta ed il tipo sociale, adottandone uno previsto dalla legge dello Stato di destinazione.
L'altra innovativa introduzione riguarda la scissione per scorporo che viene istituita nel nostro ordinamento per la prima volta con l'art. 2506.1 del codice civile.
Dal prossimo 3 luglio 2023 sarà dunque possibile per una società assegnare parte del proprio patrimonio ad un'altra o a più società di nuova costituzione e le relative quote/azioni non ai suoi soci ma alla società scissa. La novella riguarda esclusivamente la beneficiaria ‘newco'.
Laddove invece l'assegnazione del patrimonio sia in favore di entità già esistente si continuerà ad applicare la disciplina delle scissioni transfrontaliere.
Difatti, per espressa previsione del D.Lgs 19/2023 allo scorporo non si applicano diverse norme dettate per queste: si tratta del valore della liquidazione della quota in caso di recesso, dell'adeguatezza del metodo usato dagli amministratori per determinare il valore di liquidazione, ecc.; tali eccezioni si giustificano con la mancanza nelle scissioni per scorporo della creazione di nuovi soggetti o società, in quanto avviene semplicemente una ridistribuzione, mediante assegnazione, di tutto o parte del patrimonio della società scissa.
Il tema merita un breve approfondimento, con speciale riguardo al confronto con l'istituto del conferimento.
Oggetto della scissione sono attività o passività che non costituiscono in senso stretto l'azienda, la società scissa prosegue la sua attività e non deve essere società in liquidazione che ha iniziato la distribuzione dell'attivo. A ben guardare gli effetti di questo schema sono assimilabili a quelli del conferimento: una società conferisce ad altra beneficiaria ricevendone in cambio la partecipazione.
Si pensi all'intenzione di suddividere differenti attività svolte da un ente in uno o più soggetti così da procedere ad una pianificazione industriale più efficace: ad esempio un'azienda del settore abbigliamento decide di ‘scorporare' le produzioni, abiti, calzature, accessori ecc. in diverse società; in questi casi il limen con la cessione di ramo d'azienda sta proprio nel concetto che la società scissa prosegue nell'attività, come fosse una ramificazione verticale.
I beni assegnati dalla scorporanda giungono alla beneficiaria che a sua volta è posseduta interamente dalla scissa, che non diventa de facto holding di partecipazione.
Ulteriore differenza sostanziale sta nel fatto che il procedimento di conferimento è da considerarsi non neutrale dal punto di vista fiscale, pur restando un semplice atto di gestione.
La scissione per scorporo richiede invece un procedimento più articolato in quanto si tratta di un'operazione di successione a titolo universale, modificativa dell'atto costitutivo, ma fiscalmente neutrale.
Concludendo, possiamo apprezzare questa peculiare versione di scissione come strategia aziendale di riorganizzazione di gruppi societari, anche in un'ottica di prevenzione della crisi. Rimane un'incognita tra scissione con scorporo e conferimento d'azienda, nell'interpretazione da più parti sostenuta, sul dubbio di non trasferibilità dell'avviamento preesistente.
*a cura dell'Avv. Giustina Jeager, Cosmo Legal Group