Famiglia

DOSSIER TOP24 Diritto, il Divorzio dopo la Riforma Cartabia

di Lina Avigliano, ESTRATTO da "Riforma Cartabia: DIVORZIO", Dossier TOP 24 Diritto, 5 giugno 2023

L'obiettivo del legislatore della riforma del processo civile di stabilire una disciplina uniforme nell'ambito del diritto processuale della famiglia, caratterizzato dalla molteplicità e proliferazione dei modelli processuali, è stato perseguito mediante l'introduzione di un rito unitario con la previsione di norme speciali destinate a trovare applicazione solo ai procedimenti di separazione, di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento dell'unione civile e di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, nonchè di modifica delle relative condizioni.

La nuova disciplina processuale, contenuta nel decreto legislativo n.149 del 2022 emanato in attuazione alla legge delega 26 novembre 2021 n. 206, applicabile ai giudizi in materia di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio introdotti con ricorso depositato dopo il 28 febbraio 2023, ha implicato, quale conseguenza di ordine sistematico, l'abrogazione di alcune disposizioni contenute nella legge sul divorzio n. 898/1970 che continueranno a trovare applicazione ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore delle nuove norme.

In funzione degli obiettivi di semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo enunciati nella legge delega, il legislatore ha optato per l'adozione di disposizioni che consentono un coordinamento tra le procedure e, ove possibile, una trattazione unitaria. In tale prospettiva si colloca l'inedita possibilità di cumulare in un unico giudizio la domanda di separazione dei coniugi e divorzio che è una delle novità più rilevanti introdotte nell'ambito dei procedimenti giudiziali della crisi familiare.

La domanda per lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ove proposta contestualmente alla domanda di separazione dei coniugi, sarà procedibile solo con il passaggio in giudicato della sentenza parziale intervenuta sulla separazione e fermo il decorso del termine di cui all'articolo art. 3 della legge n. 898/1970, ovvero almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al giudice nella separazione giudiziale o sei mesi nel caso di separazione consensuale (ciò anche nell'ipotesi in cui il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale), o dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da avvocati ovvero dalla data 4 dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile.

Qualora tali presupposti non dovessero essere sussistenti, la domanda di divorzio e le domande accessorie dovranno essere dichiarate improcedibili.

Altro strumento di accelerazione finalizzato a concentrare l'istruttoria e a ridurre i giudizi pendenti è la possibilità di procedere alla riunione dei procedimenti tra le stesse parti di separazione e scioglimento o cessazione del vincolo matrimoniale contemporaneamente pendenti dinanzi a uffici giudiziari diversi o davanti al medesimo ufficio. In linea con la semplificazione del procedimento anche la previsione normativa, contenuta nella disciplina dettata per i procedimenti su domanda congiunta, che consente di sostituire l'udienza di comparizione delle parti con il deposito di note scritte, in tal caso la scelta deve essere operata sin dal deposito del ricorso che ora deve essere sottoscritto personalmente dalle parti. Trattasi questa di un'innovazione che recepisce prassi giudiziarie già adottate da alcuni tribunali nella vigenza della disciplina ante riforma.

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