Se dopo la stipula di un preliminare di compravendita di un terreno sopravviene una modifica urbanistica che imprime un vincolo preordinato all’esproprio, la parte acquirente (che intendeva effettuare il suo acquisto in vista dell’edificazione dell’area) può chiedere la risoluzione del contratto preliminare. Lo ha stabilito la Cassazione con la sentenza 13435/2024.
LA MASSIMA
Vendita - Contratto preliminare - Modifica urbanistica del bene con previsione di vincolo preordinato all’esproprio - Disposta successivamente alla stipula del contratto - Risoluzione - Ammissibilità. (Cc, articoli 1256, 1463, 1467 e 2033; Dpr 327/2001, articoli 9, 10, 12, 20, 32 e 39)
Una modifica urbanistica con la previsione di un vincolo preordinato all’esproprio intervenuta successivamente alla stipula del contratto preliminare abilita la parte acquirente a chiedere la risoluzione del contratto per il venir meno della causa in concreto ovvero dell’istituto della presupposizione qualora si accerti che l’acquisto del terreno si fondava sull’attuale assetto urbanistico del bene promesso in vendita che ne consentiva una potenziale modifica da destinazione agricola ad area edificabile in quanto, successivamente alla stipula del contratto si è determinato oggettivamente un ulteriore e imprevedibile limite alla potenziale sua edificabilità, con il rischio di una futura perdita dello stesso diritto di proprietà su parte del terreno promesso in vendita.
Nel risolvere la controversia sottoposta al suo esame, la Suprema Corte di Cassazione, con la decisione n. 13435/2024, ha richiamato la figura giuridica della “presupposizione” che è configurabile ogni qualvolta che, dal contenuto di un contratto, risulti che le parti abbiano inteso concluderlo subordinatamente all’esistenza di una data situazione di fatto, presupposto imprescindibile della volontà negoziale, la mancanza della quale comporta, per l’effetto, la caducazione del contratto stesso, anche...


