Con la sentenza sulla causa C-438/24 la Cgue ha stabilito che la previsione nazionale che imponga una garanzia finanziaria eccessiva per la registrazione dei candidati alle elezioni europee viola il diritto Ue.

Il caso a quo

In Estonia, il Partito dei Verdi (Erakond Eestimaa Rohelised - EER) ha presentato una lista di nove candidati alle elezioni del Parlamento europeo del giugno 2024. Tuttavia, la commissione elettorale estone ha respinto la registrazione di sette di tali candidati in quanto, per questi ultimi, l’EER non aveva versato il deposito di garanzia previsto dalla normativa estone. Infatti, al fine di scoraggiare candidature poco serie o futili e di garantire la democrazia rappresentativa, la legge estone prevede il versamento di tale deposito di garanzia come condizione per la presentazione delle candidature alle elezioni europee. Detto deposito viene rimborsato solo se i candidati raggiungono la soglia del 5% dei voti espressi in occasione di tali elezioni.
Nel 2024, l’importo del deposito di garanzia ammontava a 4.100 euro per candidato, ovvero 2,6 volte il salario medio lordo e cinque volte il salario minimo mensile in Estonia nel 2023.

Adita la Corte suprema estone questa ha sottoposto alla Corte di giustizia la questione della compatibilità di tale normativa con il diritto dell’Unione.

Elettorato attivo e passivo nella Ue

La Corte osserva innanzitutto che il diritto di voto e di eleggibilità dei cittadini dell’Unione europea alle elezioni del Parlamento europeo, previsto dalla Carta dei diritti fondamentali, attua il principio, proprio di questa Unione, di democrazia rappresentativa enunciato nei trattati. La definizione delle condizioni concrete per l’esercizio del diritto di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo rientra nella competenza di ciascuno Stato membro, nel rispetto del diritto dell’Unione.

In tale contesto, è ammesso che possano essere apportate limitazioni all’esercizio di tali diritti purché esse siano previste dalla legge, rispettino il contenuto essenziale di detti diritti e, nel rispetto del principio di proporzionalità, siano necessarie e rispondano effettivamente a obiettivi di interesse generale riconosciuti come legittimi dall’Unione.

In primo luogo, l’obbligo di versare un deposito di garanzia ai fini della registrazione di una candidatura alle elezioni europee è previsto dalla normativa nazionale e rispetta il contenuto essenziale dei diritti di voto e di eleggibilità a tali elezioni, poiché si limita a imporre una condizione finanziaria.

In secondo luogo, l’obiettivo di dissuadere la presentazione di candidature poco serie o futili mira, da un lato, a garantire la democrazia rappresentativa riducendo il numero di «voti persi» che non contribuirebbero all’elezione di un membro del Parlamento europeo e, dall’altro, ad assicurare una rappresentanza effettiva migliorando la correlazione tra i risultati elettorali e la volontà degli elettori. Per tali ragioni, tale obiettivo è, in linea di principio, legittimo alla luce del diritto dell’Unione.

In terzo luogo, alla luce del principio di proporzionalità, l’onere finanziario imposto dal deposito di garanzia e le modalità del suo rimborso sono tali da responsabilizzare i candidati interessati riguardo alle loro motivazioni, il che appare appropriato per ridurre il numero di candidature poco serie o futili.

Garanzia finanziaria e pluralismo

Tuttavia, l’importo del deposito di garanzia e le modalità del suo rimborso, così come previsti dalla legge estone, superano i limiti di quanto necessario per raggiungere gli obiettivi perseguiti da tale legge. Infatti, l’importo del deposito di garanzia richiesto per ciascun candidato era 2,6 volte più elevato rispetto allo stipendio mensile mediano lordo in Estonia nel periodo in esame, mentre, per le elezioni parlamentari nazionali, il deposito di garanzia è cinque volte inferiore a quello richiesto per le elezioni europee.

Peraltro, esiste uno stanziamento di bilancio destinato a coprire le spese sostenute per la partecipazione alle elezioni legislative nazionali a favore dei partiti politici che abbiano ottenuto almeno il 2 % dei voti in tali elezioni, mentre tale stanziamento non è previsto per le elezioni del Parlamento europeo.

Inoltre, a causa delle restrizioni imposte al finanziamento dei partiti politici in Estonia, l’importo del deposito di garanzia rischia di esaurire una parte consistente del bilancio annuale dei candidati e/o dei partiti.

Infine, un deposito di garanzia e/o una soglia di voti espressi per avere diritto al rimborso di tale deposito così elevato potrebbe condurre all’esclusione di candidati espressione di gruppi minoritari, di movimenti politici emergenti oppure di persone a basso reddito e impedire l’emergere di partiti nuovi, il che comprometterebbe il pluralismo politico garantito dal diritto dell’Unione.

Un partito politico può finanziare le proprie attività solo mediante le quote associative dei propri membri, i contributi statali, le donazioni autorizzate da parte di persone fisiche e le operazioni relative ai propri beni. Sono vietate le donazioni anonime e quelle provenienti da persone giuridiche; i prestiti sono soggetti a restrizioni.

Riproduzione riservata Ⓒ