Emissioni, lo stabilimento va autorizzato in base al numero dei capi di bestiame presenti nelle diverse stalle
Non sono frazionabili i capannoni dedicati a un unico ciclo produttivo più ampio e oggetto di gestione unitaria
La nozione di unico ciclo produttivo è quella che individua lo stabilimento oggetto dell'autorizzazione necessaria per svolgere attività che immettono emissioni inquinanti nell'ambiente.
La Corte di cassazione - con la sentenza n. 28036/2023 - ha respinto il ricorso di un imprenditore che pretendeva il frazionamento del proprio stabilimento in tre distinte unità produttive corrispondenti ai diversi capannoni in cui svolgeva l'attività di allevamento di bestiame. In tal modo, nessuna delle tre stalle avrebbe superato la soglia dei mille capi di bestiame, che impone l'ottenimento dell'autorizzazione ad hoc e che in caso sia mancante determina la commissione della contravvenzione prevista dal testo unico dell'ambiente al suo articolo 279.
Ciò che nel caso concreto ha determinato i giudici a rilevare l'assenza di autorizzazione dello stabilimento è che i tre capannoni erano soggetti a una gestione unitaria, mirata al corretto svolgimento del ciclo produttivo relativo a tutti i capi di bestiame se ben suddivisi nelle diverse stalle. Quest'ultime non possono essere considerate singole realtà ossia "stabilimenti sotto soglia". Infatti, la norma del testo unico dell'ambiente che impone l'autorizzazione per allevamenti sopra soglia non prevede che le distinte unità che lo compongono debbano essere dotate dello stesso crisma autorizzativo. La correttezza dell'inquadramento delle tre stalle in un unico stabilimento si fonda quindi sul loro inserimento in un ciclo produttivo soggetto a una gestione unitaria dell'imprenditore. Confermata anche dalla numerazione progressiva dell'Asl con cui i capi venivano conteggiati.
Anche volendo riconoscere ai capannoni una loro autonomia funzionale questi possono essere definiti impianti se fanno parte di un unico ciclo produttivo più ampio. Gli impianti non hanno una loro autonoma rilevanza e infatti non vi sono prescrizioni di richiedere per essi una specifica autorizzazione ambientale. Risultano di fatto mere componenti dello stabilimento dedicato all'unico ciclo produttivo governato dalla gestione unitaria dell'imprenditore.