A dibattito ancora acceso sul futuro dell’esame di avvocato dopo la mancata proroga delle modalità semplificate nel decreto Milleproroghe 2026 e l’annuncio del Guardasigilli Nordio di un decreto legge ad hoc,arriva un nuovo tassello operativo per la sessione d’esame in corso. Sul sito del ministero della Giustizia è stato infatti pubblicato l’avviso con i criteri di valutazione della prova orale, contenuti nel verbale n. 3 della Commissione centrale riunitasi il 12 marzo scorso.

Come si svolge la prova orale

Il documento stabilisce i parametri che saranno inviati a tutte le Corti d’Appello e che dovranno essere utilizzati per la valutazione dei candidati.

Nel verbale, si rammenta che la prova orale è articolata in tre fasi, ma deve essere valutata nella sua unicità e deve svolgersi in un unico contesto, come previsto dall’art. 2 del bando.

La prima fase consiste nell’esame e nella discussione di una questione pratico-applicativa, cioè nella soluzione di un caso giuridico che presuppone conoscenze sia di diritto sostanziale che processuale e riguarda una materia scelta preventivamente dal candidato tra: diritto civile, penale e amministrativo.

La seconda fase consiste nella discussione di brevi questioni giuridiche volte a dimostrare le capacità argomentative e di analisi del candidato.

Le questioni riguardano tre materie, di cui una di diritto processuale, scelte anche in questo caso preventivamente dal candidato tra: diritto civile, penale, amministrativo, processuale civile e processuale penale.

La Commissione richiama inoltre una nota del Ministero della giustizia del 14 novembre 2025, raccomandando alle sottocommissioni di attenersi alle materie scelte dal candidato senza estendere le domande a discipline diverse, anche se correlate. Tuttavia, la Commissione centrale precisa che potranno essere valutate anche eventuali connessioni interdisciplinari formulate dal candidato.

A tal proposito, il verbale chiarisce che: “in materia di diritto amministrativo sarà possibile valutare l’esposizione del candidato anche su temi afferenti il processo amministrativo e in materia di diritto civile anche su nozioni base afferenti il diritto commerciale e il diritto del lavoro”.

La terza fase, infine, è dedicata alla verifica della conoscenza dell’ordinamento forense e dei diritti e doveri dell’avvocato.

I criteri di valutazione della prova orale

Per la valutazione complessiva della prova orale restano confermati i criteri previsti dalla normativa.

In particolare saranno valutati:

  • chiarezza, logicità e rigore metodologico dell’esposizione;
  • capacità concreta di soluzione di problemi giuridici;
  • conoscenza dei fondamenti teorici degli istituti giuridici trattati;
  • capacità di cogliere eventuali profili di interdisciplinarietà;
  • padronanza delle tecniche di persuasione e argomentazione.

Ai suddetti criteri può aggiungersi la capacità di sintesi dimostrata dal candidato.

Durata e punteggio della prova orale

L’art. 9 del bando di esame 2025, specifica inoltre il verbale, stabilisce che la durata complessiva dell’orale deve essere determinata dalla sottocommissione secondo criteri di ragionevolezza ed equità, fermo quanto previsto dall’art. 2, comma 4, del decreto-legge n. 31 del 2021.

Secondo le indicazioni del verbale della Commissione centrale: al candidato spettano 30 minuti per l’esame preliminare del quesito della prima fase (dalla fine della dettatura) cui si aggiunge un ulteriore termine per l’esposizione, per un totale di 60-70 minuti per l’esposizione di tutte e tre le fasi. Ne consegue che la durata complessiva dell’esame può attestarsi, in via indicativa, tra 90 e 100 minuti dalla fine della dettatura del quesito relativo alla prima fase.

Il giudizio finale, contenente la dichiarazione di idoneità o inidoneità alla professione di avvocato, viene espresso dopo la conclusione dell’ultima fase dell’orale.

Ai fini dell’abilitazione, si ricorda infine nel verbale, è necessario ottenere almeno 18 punti in ciascuna delle materie oggetto della prova orale.

Riproduzione riservata Ⓒ