Cambiano le regole per l’esame di abilitazione alla professione di avvocato. Con l’approvazione questa mattina della questione di fiducia al cd. Dl Giustizia Immigrazione – 92 voti favorevoli e 63 contrari – il Senato ha approvato il Ddl n. 1939 di conversione in legge del d-l n. 100/2026 (Misure urgenti in materia di giustizia e per l'attuazione del Patto UE su migrazione e asilo) che introduce, tra l’altro, già dalla prossima sessione un nuovo esame articolato in due prove scritte e una prova orale.
Il provvedimento è stato incardinato il 28 luglio scorso nel testo del proponente, non essendosi concluso l’esame in Commissioni riunite 1a e 2a. Il disegno di legge passa ora all’esame della Camera, dove dovrà essere convertito in legge entro l’11 agosto. E dove è già stato preannunciato un secondo voto di fiducia sul testo, a Montecitorio, per mercoledì prossimo.
Il testo introduce norme sulla giustizia e la professione forense e converte le direttive del Patto europeo sulla migrazione e l’asilo, con norme sugli accertamenti per gli stranieri fermati alle frontiere o soccorsi in mare introducendo ad esempio controlli sanitari e fermo amministrativo. Al centro di polemiche e di uno scontro aperto tra FdI e FI, un emendamento dei meloniani sulle intercettazioni, in particolare per chiedere di usare le intercettazioni come prova anche in inchieste diverse da quelle per le quali sono state autorizzate.
A modificare l’esame d’avvocato è l’articolo 1. La disciplina è stata stralciata dal disegno di legge di riforma dell'ordinamento forense, approvata in via definitiva il 22 luglio scorso a tredici anni dalla legge del 2012, per consentirne l'immediata applicazione già dalla prossima sessione d’esame. Si prevede ora un'unica sessione annuale, articolata in due prove scritte e una prova orale, in sostituzione del sistema vigente. Le nuove disposizioni si applicano a decorrere dalla prima sessione d'esame successiva all'entrata in vigore del provvedimento.

Fonte: Dossier Senato
Le prove scritte, da svolgersi in presenza con il solo ausilio dei codici annotati con la giurisprudenza, consistono nella redazione di un parere motivato e di un atto giudiziario, entrambi in una materia scelta dal candidato tra diritto privato, diritto penale e diritto amministrativo. È vietato introdurre testi, appunti o dispositivi elettronici, pena l’immediata esclusione dall’esame.
La prova orale comprende la soluzione di un caso pratico, la risposta a tre quesiti (uno di diritto processuale, uno di diritto sostanziale e uno su una materia scelta tra diritto costituzionale, commerciale, del lavoro, internazionale, dell’Unione europea o tributario) e un ulteriore quesito su ordinamento, deontologia e previdenza forense. Sono inoltre ridefiniti i criteri di valutazione e i punteggi minimi per il superamento delle prove.
L’articolo disciplina inoltre la composizione della commissione d’esame e delle sottocommissioni, prevedendo la presidenza affidata a un avvocato designato dal Consiglio nazionale forense e la presenza di magistrati e professori o ricercatori universitari. Introduce incompatibilità per alcuni incarichi forensi, regola le modalità di correzione degli elaborati e demanda a un decreto del ministro della Giustizia l’organizzazione delle sessioni d’esame, comprese le misure a favore dei candidati con disturbi specifici dell’apprendimento.
Sono inoltre abrogate le disposizioni della legge professionale forense che disciplinano l’esame di Stato, previste norme transitorie sui corsi obbligatori di formazione e confermato il contributo forfettario di 62 euro a carico dei candidati.


