Esami avvocati, viene meno il principio della fungibilità dei componenti delle commissioni giudicatrici
Sono immediatamente applicabili le disposizioni in materia di composizione delle commissioni d'esame previste dall'articolo 47 della legge di riforma delle professione forense. «In sede di nomina e composizione della sottocommissione degli esami di abilitazione all'esercizio delle professioni forensi l'art. 47, l. n. 247 del 2012 non è ricompreso nel differimento previsto dal successivo art. 49 della legge medesima; dalla immediata applicazione dell'art. 47, l. n. 247 del 2012 discende che è venuto meno il principio c.d. di fungibilità dei componenti delle commissioni giudicatrici degli esami di abilitazione all'esercizio delle professioni forensi in passato applicabile ex art. 22, comma 5, r.d.l. n. 1578 del 1933; è pertanto viziato l'operato delle sottocommissioni di esame che procedano alla elaborazione dei subcriteri, alla correzione degli elaborati scritti, ed alla celebrazione dell'esame orale in assenza di commissari appartenenti a ciascuna delle categorie professionali indicate sub art. 47, l. n. 247 del 2012». Questo il principio espresso dall'adunanza plenaria del Consiglio di Stato con l'ordinanza cautelare 14 dicembre 2018 n. 18.
Il tema era stato posto dal Consiglio della giustizia amministrativa della regione siciliana con l’ordinanza 14 novembre 2018. L’adunanza plenaria ha innanzitutto chiarito che deve senz'altro riconoscersi che la legge 31 dicembre 2012, n. 247, recante la «nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense», ha introdotto plurime e rilevanti modifiche ai precedenti meccanismi di accesso alla professione di avvocato previsti dal Rd n. 1578 del 1933 e dal Rd n. 37 del 1934.
In particolare, un semplice raffronto tra le dette discipline, consente di rilevare che con riferimento alle “prove scritte ed orali'', le innovazioni introdotte riguardano:
a) il numero delle materie oggetto dell'esame orale (sei, secondo il Rd. n. 37 del 1934; sette, secondo la legge 247 del 2012);
b) le modalità di scelta delle materie orali, in quanto secondo la previgente disciplina sarebbe rimessa al candidato la scelta delle cinque materie (di cui almeno una di diritto processuale) mentre secondo la nuova disciplina l'esame ha necessariamente ad oggetto tutte le seguenti materie: ordinamento e deontologia; diritto civile; diritto penale; diritto processuale penale; diritto processuale civile, oltre ad altre due materie scelte preventivamente dal candidato;
c) la durata della prova scritta (da sette ore per ciascuna prova si è passati a sei ore per ciascuna prova);
d) la votazione minima per l'ammissione all'orale (secondo la legge previgente sarebbe stato sufficiente conseguire la sufficienza -pari a 30 punti di merito- in almeno due delle tre prove scritte, mentre secondo le recenti disposizioni del 2012 è necessario raggiungerla in tutte e tre le prove);
e) il punteggio minimo per l'idoneità in quanto: secondo la disciplina previgente occorrevano non più di 180 punti complessivi e non meno di 30 punti per almeno cinque prove, mentre secondo la nuova legge sarebbero necessari almeno 30 punti per ciascuna materia;
f) la motivazione del voto, mediante osservazioni positive o negative, prevista (unicamente, ai sensi di quanto stabilito dalla decisione dell'Adunanza Plenaria n. 7 del 2017) dalla nuova legge;
g) il divieto di consultare testi con citazioni o commenti, mentre, secondo la normativa previgente, sarebbe stato consentito utilizzare testi con le (sole) annotazioni di giurisprudenza.
Ulteriori, rilevanti, innovazioni, concernono la composizione della commissione centrale e delle sottocommissioni e la durata minima del periodo di tirocinio: non sembra quindi azzardato affermare con la novella del 2012 siano state introdotte disposizioni che modificano profondamente l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione forense.
Dalla lettera dell'articolo 49, della legge 247 del 2012 si ritiene possa ricavarsi il convincimento che il differimento della entrata in vigore della nuova normativa ivi contemplato si applichi - non soltanto, come espressamente deciso nella sentenza dell'Adunanza plenaria n. 7 del 2017, all'obbligo di corredare con motivazione esplicita l'espressione numerica del voto ma, anche - a tutte le prescrizioni contenute nel citato articolo 46.
Ma l'Adunanza plenaria è convinta che il detto differimento non ricomprenda la disposizione che regola la composizione delle commissioni di esame (articolo 47) e che pertanto detta ultima disposizione debba ritenersi ratione temporis immediatamente applicabile.
Consiglio di Stato - Adunanza plenaria - Ordinanza cautelare 14 dicembre 2018 n. 18