Con la sentenza numero 73 depositata in data odierna la Corte costituzionale ha dichiarato non fondata in riferimento all'articolo 27, terzo comma, della Costituzione la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di sorveglianza di Palermo in relazione alla misura dell'espulsione alternativa alla detenzione, prevista dall'articolo 16, comma 5, del decreto legislativo numero 286 del 1998 per lo straniero detenuto, identificato, che debba scontare una pena residua inferiore ai due anni di reclusione per reati non di particolare gravità, e che si trovi in una condizione di irregolarità del soggiorno.
La Consulta si pronuncia sulla conformità ai parametri costituzionali (articoli 3 e 27, comma 3, Costituzione) dell'espulsione quale sanzione alternativa alla detenzione disciplinata dall'articolo 16, comma 5, del Dlgs 25 luglio 1998 n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), a ciò sollecitata da un'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Palermo.
Il giudice palermitano dubitava, infatti, della costituzionalità della...
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di Mariaflora Di Giovanni - Presidente dell'Unione nazionale dei giudici di pace (Unagipa)