Con la sentenza numero 73 depositata in data odierna la Corte costituzionale ha dichiarato non fondata in riferimento all'articolo 27, terzo comma, della Costituzione la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di sorveglianza di Palermo in relazione alla misura dell'espulsione alternativa alla detenzione, prevista dall'articolo 16, comma 5, del decreto legislativo numero 286 del 1998 per lo straniero detenuto, identificato, che debba scontare una pena residua inferiore ai due anni di reclusione per reati non di particolare gravità, e che si trovi in una condizione di irregolarità del soggiorno.

Corte costituzionale - Sentenza 23 maggio 2025 n. 73 - Stralcio - Presidente Amoroso - Relatore Petitti

LA MASSIMA

Immigrazione e stranieri - Espulsione a titolo di sanzione sostitutiva della detenzione - Previsione che nei confronti dello straniero, identificato, detenuto, che si trova in taluna delle situazioni indicate nell'articolo 13, comma 2, del Dlgs n. 286 del 1998, che deve scontare una pena detentiva, anche residua, non superiore a due anni, è disposta l'espulsione - Mancata previsione che il magistrato di sorveglianza possa disporre, in assenza del consenso dell'interessato, l'espulsione dello straniero, identificato, detenuto, che si trova in taluna delle situazioni indicate nell'articolo 13, comma 2, del Dlgs n. 286 del 1998, che deve scontare una pena detentiva, anche residua, non superiore a due anni e che non sia condannato per i delitti previsti dall'articoli 12, commi 1, 3, 3-bis e 3-ter, del Dlgs n. 286 del 1998 ovvero per uno o più delitti previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), codice di procedura penale, fatta eccezione per quelli consumati o tentati di cui agli articoli 628, terzo comma, e 629, secondo comma, codice penale - Denunciato automatismo del dato normativo vigente - Preclusione di un sindacato giudiziale discrezionale. Questione di legittimità costituzionale: articolo 16, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 - Non fondatezza - Inammissibilità. (Decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, articolo 16, comma 5; Costituzione, articoli 3 e 27)

È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 16, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 («Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»), sollevata, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione; non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 5, del Dlgs n. 286 del 1998, sollevata, in riferimento all'articolo 27, terzo comma, della Costituzione.

La Consulta si pronuncia sulla conformità ai parametri costituzionali (articoli 3 e 27, comma 3, Costituzione) dell'espulsione quale sanzione alternativa alla detenzione disciplinata dall'articolo 16, comma 5, del Dlgs 25 luglio 1998 n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), a ciò sollecitata da un'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Palermo.

Il giudice palermitano dubitava, infatti, della costituzionalità della...

Riproduzione riservata Ⓒ