Rassegne di Giurisprudenza

Fallimento: legittimazione processuale del fallito di fronte all'inerzia del curatore

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a cura della Redazione Diritto

Fallimento e procedure concorsuali - Dichiarazione di fallimento - Curatore - Amministrazione fallimentare - Inerzia - Legittimazione processuale del fallito - Tutela dei diritti patrimoniali - Condizioni
La dichiarazione di fallimento, pur non sottraendo al fallito la titolarità dei rapporti patrimoniali compresi nel fallimento, comporta, a norma dell'art. 43 l. fall., la perdita della sua capacità di stare in giudizio nelle relative controversie, spettando la legittimazione processuale esclusivamente al curatore: se, però, l'amministrazione fallimentare rimane inerte, il fallito conserva, in via  eccezionale, la legittimazione ad agire per la tutela dei suoi diritti patrimoniali, sempre che l'inerzia del curatore sia stata determinata da un totale disinteresse degli organi fallimentari e non anche quando essa consegua ad una negativa valutazione di questi ultimi circa la convenienza della controversia.
Corte di Cassazione, civ., sez. I, ordinanza del 10 ottobre 2022, n. 29462

Fallimento - Effetti per il debitore - Rapporti processuali - Perdita della legittimazione del fallito - Legittimazione suppletiva - Inerzia del curatore - Condizioni
In applicazione dell’art. 43 l.fall., il fallimento determina, per un verso, l’attribuzione in via esclusiva al curatore fallimentare della capacità processuale e, per altro verso, la perdita quella del fallito; quest’ultimo conserva eccezionalmente la capacità e la legittimazione processuale di fronte all’inerzia dell’amministrazione fallimentare, anche se la legittimazione straordinaria o suppletiva è ammissibile soltanto quando siffatta inerzia sia stata determinata da un totale disinteresse degli organi fallimentari e non anche quando consegua ad una negativa valutazione della convenienza della controversia.
Corte di Cassazione, civ., sez. I, sentenza 2 febbraio 2018 n. 2626

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Effetti per il fallito - Rapporti processuali - Rapporti patrimoniali compresi nel fallimento - Legittimazione processuale del curatore - Esclusività - Limiti - Inerzia dell'amministrazione fallimentare - Conseguenze - Legittimazione del fallito - Condizioni
La dichiarazione di fallimento, pur non sottraendo al fallito la titolarità dei rapporti patrimoniali compresi nel fallimento, comporta, a norma dell'art. 43 l.fall., la perdita della sua capacità di stare in giudizio nelle relative controversie, spettando la legittimazione processuale esclusivamente al curatore. Se, però, l'amministrazione fallimentare rimane inerte, il fallito conserva, in via eccezionale, la legittimazione ad agire per la tutela dei suoi diritti patrimoniali, sempre che l'inerzia del curatore sia stata determinata da un totale disinteresse degli organi fallimentari e non anche quando consegua ad una negativa valutazione di questi ultimi circa la convenienza della controversia.
Corte di Cassazione, civ., sez. VI, ordinanza 6 luglio 2016 n. 13814