Famiglia

Famiglia e successioni: il punto sulla giurisprudenza dei giudici di merito

La selezione delle pronunce di merito in tema di diritto di famiglia e delle successioni del 2022

di Valeria Cianciolo

Si segnalano in questa sede i depositi della giurisprudenza di merito relativi ai mesi di gennaio e febbraio in materia di diritto di famiglia e delle successioni. Le pronunce in particolare, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni:
1.Divisione ereditaria
2.Durata del comodato della casa familiare
3. Mantenimento dei figli e conseguimento di prima occupazione - Contratto di lavoro a termine
4. Assegno divorzile e riconoscimento alla moglie di quota pari del Tfr
5. Simulazione della donazione e sottrazione dei beni ai creditori
6. Accettazione tacita dell'eredità, possesso del bene caduto in successione ed esecuzione di lavori straordinari
7. Eredità devolute a fondazioni
8. Divisione di beni ereditari
9. Violazione degli obblighi di assistenza familiare
10. Violenze fisiche e addebito della separazione


1. SUCCESSIONI – La divisione ereditaria ha natura dichiarativa (Cc articolo 757)
La sentenza di divisione e assegnazione dei beni ereditari ha natura dichiarativa.
La divisione e l'assegnazione ai condividenti dei beni mobili ereditari ha natura meramente dichiarativa. E' pertanto inammissibile l'istanza di sospensiva della sentenza stessa in quanto tale pronuncia diviene esecutiva soltanto a seguito del suo passaggio in giudicato.
NOTA
Con l'ordinanza in esame, la Corte d'Appello genovese sposa la tesi tradizionale della giurisprudenza di legittimità.
In forza dell'articolo 757 c.c., ciascun singolo erede acquista direttamente dal de cuius e non dagli altri condividenti ed è come se la comunione non fosse mai esistita. Secondo la lettura tradizionale, l'efficacia retroattiva della divisione escluderebbe che l'atto divisorio possa avere efficacia traslativa, quale atto di alienazione, dovendosi, tale efficacia, retrodatare al momento dell'apertura della successione.
Tale impostazione è stata però superata dalla sentenza della Cass. sez. Unite, 7 ottobre 2019, n. 25021 secondo la quale la retroattività di un atto giuridico è naturalmente connessa all'efficacia costitutiva dell'atto stesso e non si concilia con un'efficacia e dichiarativa. Questa tesi si ricava dall' articolo 757 c.c. che prevedendo che l'efficacia retroattiva si estende a tutti i beni ereditari pervenuti al coerede anche per acquisto all'incanto, attribuisce espressamente l'efficacia retroattiva ad atti con effetti costitutivi-traslativi, come l'acquisto di beni in comunione che il compartecipe faccia mediante compravendita o all'incanto. In secondo luogo, lo scioglimento della comunione non accerta o dichiara una situazione giuridica preesistente ma modifica la realtà giuridica ed ha natura attributiva che impone di collocarla tra gli atti ad efficacia tipicamente costitutiva e traslativa. Secondo le sezioni Unite, la retroattività degli effetti dell'acquisto al momento dell'apertura della successione indicata dal legislatore serve per assicurare continuità tra la posizione giuridica del defunto e quella dell'erede attributario del bene diviso. Tale retrodatazione, tuttavia, è limitata agli effetti della divisione non incidendo sulla natura dell'atto che è e rimane costitutiva.

Corte d'Appello di Genova, ordinanza 27 ottobre 2022 – Pres. Atzeni, Cons. Rel. Castiglione

2. COMODATO DELLA CASA FAMILIARE – Il comodato perdura anche se è stato costituito un nuovo nucleo familiare (Cc articoli 1803, 1804 e 1809)
Il comodato è un contratto reale, di natura unilaterale, è essenzialmente gratuito, si presume avente durata indeterminata ove non se ne predetermini specificamente una ed è, essenzialmente, fondato sul cosiddetto intuitus personae, ovvero sul rapporto fiduciario intercorrente tra le parti, spesso legati da vincoli familiari. Sulla base di questa caratterizzazione generale, va precisato che il comodato di un bene immobile, stipulato senza limiti di durata in favore di un nucleo familiare, ha un carattere vincolato alle esigenze abitative familiari, sicché il comodante è tenuto a consentire la continuazione del godimento anche oltre l'eventuale crisi coniugale. E' comunque, fatta salva l'ipotesi – nel caso di specie nemmeno manifestata dalla comodante - di sopravvenienza di un urgente ed imprevisto bisogno ai sensi dell'articolo 1809, comma 2, c.c.
Tribunale Mantova, sentenza 21 novembre 2022 - Giudice Bulgarelli

3. MANTENIMENTO DEI FIGLI – Escluso il raggiungimento dell'autonomia economica figlio con il conseguimento di prima occupazione (Cc articoli 337 - ter, 337- quinquies e 337- septies)
L'indipendenza economica non coincide soltanto con un lavoro stabile e a tempo indeterminato ma rappresenta valido motivo per la riduzione o, addirittura, la revoca del diritto all'assegno di mantenimento il fatto che il figlio abbia stipulato un contratto di lavoro a termine, purché la durata non sia troppo breve e la paga non troppo bassa.
Tribunale di Bologna, Sez. I, decreto 7 giugno 2022 - Presidente est. Perla

4. ASSEGNO DIVORZILE – Riconosciuta alla moglie la quota pari al 40% del TFR del marito in sede di divorzio (Legge 898/1970, articoli 5 e 12 bis)
Nel caso in esame, alla moglie ormai prossima al compimento del cinquantaduesimo anno di età, persona che non gode di buona salute, che non dispone di un'abitazione propria e di un lavoro, è stato riconosciuto un assegno divorzile pari a 400 euro.
E' stata riconosciuto altresì una quota del Tfr del marito pari al 40%.
La legge 1 dicembre 1970 n. 898 con l'attribuire al coniuge al quale sia stato riconosciuto l'assegno ex articolo . 5 della medesima legge e non sia passato a nuove nozze, il diritto ad una quota della indennità di fine rapporto percepita dall'altro coniuge, pur quando detta indennità viene a maturare dopo la sentenza di divorzio, deve intendersi nel senso che il diritto alla quota sorge quando la indennità sia maturata al momento o dopo la proposizione della domanda di divorzio, e dunque anche prima della sentenza di divorzio. La indennità suddetta non compete, pertanto, nella sola ipotesi in cui sia maturata anteriormente al descritto momento.
Quanto al periodo su cui commisurare la quota percentuale della somma percepita, si osserva che, in difetto di una espressa disposizione legislativa contraria, deve intendersi che la norma faccia riferimento alla durata legale del matrimonio.
Tribunale di Parma, Sez. I, sentenza 12 ottobre 2022 n. 1146 – Pres. Sinisi, Giud. Rel. Est. Vena

5. DONAZIONE – Simulazione della donazione e sottrazione dei beni ai creditori (Cc articoli 1414 e 2740)
In considerazione della diversità di presupposti esistenti tra negozio simulato e negozio soggetto ad azione revocatoria, ad integrare gli estremi della simulazione non è sufficiente la prova che, attraverso l'alienazione di un bene, il debitore abbia inteso sottrarlo alla garanzia generica dei creditori, ma è necessario provare specificamente che questa alienazione sia stata soltanto apparente, nel senso che né l'alienante abbia inteso dismettere la titolarità del diritto, né l'altra parte abbia inteso acquisirla.
Nel caso in esame, la domanda di accertamento della simulazione assoluta dell'atto di donazione compiuto dai genitori verso la figlia non è stato accolto, perché, se anche per ipotesi la donazione fosse stata fatta per sottrarre il bene donato alla garanzia dei creditori, secondo il Tribunale, ciò non esclude che vi sia stata comunque una volontà effettiva di trasferire la nuda proprietà del bene.
Pertanto, la motivazione di tale liberalità, se anche fosse coincisa con l'intento di sottrarre il bene all'esecuzione coattiva dei creditori, non vale da sola ad inficiare la consistenza effettiva dell'atto realizzato.
La Società attrice si è solo limitata ad allegare la sussistenza della simulazione desumendola in via presuntiva unicamente dalla successione cronologica tra apertura di credito in c/ e atto di donazione.
Tribunale di Reggio Emilia, sentenza 4 aprile 2022 n. 427 - Giudice Dazzi

6. SUCCESSIONI – Accettazione tacita dell'eredità, possesso del bene caduto in successione ed esecuzione di lavori straordinari (Cc articoli 485, 752 e 1295)
Il possesso dei beni ereditari da parte del chiamato, pur non presupponendo di per sé la volontà di chi li possiede di accettare l'eredità (potendo anche dipendere da un mero intento conservativo del chiamato), rappresenta tuttavia circostanza valutabile, unitamente alla mancata redazione dell'inventario, ai fini dell'accertamento dell'accettazione "ex lege", di cui sono elementi costitutivi, appunto, l'apertura della successione, la delazione ereditaria, il possesso dei beni ereditari e la mancata tempestiva redazione dell'inventario.
La solidarietà fra i comunisti non è contemplata da nessuna disposizione di legge. Pertanto, per le obbligazioni contratte da uno dei condividenti e di cui beneficiano gli altri comunisti, vige il principio della parziarietà, ossia della ripartizione tra tutti delle obbligazioni assunte.
Nel caso in esame, una Srl ha convenuto in giudizio, padre e figlio, chiedendo che fosse accertata e dichiarata l'intervenuta accettazione dell'eredità da parte del primo, nella sua qualità di chiamato all'eredità relitta dalla madre defunta e l'adempimento degli oneri derivanti dal contratto d'appalto stipulato per la ristrutturazione dell'immobile di cui i convenuti erano comproprietari.
Il Tribunale ha accolto la prima domanda relativa all'avvenuta accettazione dell'eredità in forma tacita, ma ha rigettato la domanda relativa alla solidarietà dell'obbligazione.
Tribunale di Reggio Emilia, sentenza 22 marzo 2022 n. 383- Giudice Dazzi

7. SUCCESSIONI - Nell'ipotesi di fondazione istituita per testamento, non si applicano le disposizioni sull'accettazione con beneficio di inventario delle eredità devolute alle persone giuridiche (Cc articoli 14, 473, 485 e 487; disp. att. c.c. articolo 3)
In caso di fondazione costituita per testamento non possono trovare applicazione gli articoli 473 e 485 c.c., non essendovi rischi connessi alla confusione del patrimonio dell'erede con quello del defunto.
NOTA
In caso di fondazione costituita per testamento non possono realizzarsi gli effetti principali dell'istituzione dell'accettazione beneficiata dell'eredità, ossia: la separazione del patrimonio dell'erede da quello del defunto e la conseguente limitazione della responsabilità per i debiti del defunto. In tal caso, l'atto di fondazione, diretto alla creazione di un nuovo soggetto di diritto, e l'atto di dotazione patrimoniale in favore dello stesso (che trova la sua causa nel primo) sono tra loro inscindibili. Si realizza così un contenuto atipico del testamento.
L'obbligo di accettare l'eredità con beneficio d'inventario non si estende alle fondazioni costituite per testamento con contestuale nomina dell'ente in qualità di erede universale, in quanto il patrimonio della fondazione, destinato a formarsi solo con la disposizione testamentaria, ovvero in modo inscindibile e contestuale rispetto all'istituzione dell'ente, non può confondersi con quello del "de cuius".
Premessa l'ammissibilità – ormai pacifica – di «testamenti con i quali si dispongono fondazioni o si fanno donazioni o lasciti in favore di enti da istituire» (articolo 3, 1° comma, disp. att. c.c.), il Tribunale ha ritenuto che in caso di fondazione costituita per testamento non possono trovare applicazione gli articoli 473 e 485 c.c., non essendovi rischi connessi alla confusione del patrimonio dell'erede con quello del defunto. In altre parole, la ratio della disciplina la rende inapplicabile al caso in esame.
E' questa la teoria della qualificazione unitaria dell'atto di fondazione: quest'ultima non potrebbe nascere senza la destinazione patrimoniale, ma allo stesso tempo il patrimonio non potrebbe venirle attribuito prima della sua costituzione e quindi, anche a volerli considerare separatamente, i due atti rimangono funzionalmente collegati tra loro
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Tribunale Perugia, Sez. II, Sentenza, 3 marzo 2022, n. 336 - Giudice Postacchini

8. SUCCESSIONI – Assegnazione ad alcuni coeredi di beni non comodamente divisibili (Cc articoli 560, 718 e 720)
Circa lo scioglimento della comunione ereditaria, nell'eventualità di non agevole divisibilità degli immobili ricompresi nell'eredità, si consente di assegnare ad alcuni coeredi, i quali ne facciano unitamente istanza, un cespite comodamente separabile dagli ulteriori e rientrante nella quota congiunta dei coeredi predetti, sebbene gli altri coeredi si oppongano, poiché, come risulta dai principi in materia di comunione e dagli articoli 718 e 720 c.c., l'attribuzione a più coeredi di un unico cespite "pro indiviso" è praticabile ove sussista l'istanza congiunta dei coeredi interessati, i quali rappresentano coloro che resteranno in comunione in ordine al cespite di cui è stata domandata l'attribuzione.
• Tribunale Lecce, Sez. I, 10 giugno 2022, n. 1727 - Presidente estensore Pinto

9. VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - L'obbligo di fornire i mezzi di sussistenza ai figli minori o inabili al lavoro sussiste sempre (Cp articolo 570 commi 1 e 2)
L'obbligo di fornire i mezzi di sussistenza ai figli minori o inabili al lavoro ricorre anche quando vi provveda in tutto o in parte l'altro genitore con i proventi del proprio lavoro o con l'intervento di altri congiunti
In materia di violazione degli obblighi di assistenza familiare, la minore età del figlio, a favore del quale è previsto l'obbligo di contribuzione al mantenimento, rappresenta "in re ipsa" una condizione soggettiva di stato di bisogno, che non è esclusa per il fatto che, in virtù della elevata disponibilità economica del genitore presso il quale è collocato, il figlio non versi in reale stato di bisogno, ma goda anzi di pieno benessere ed elevato tenore di vita".
Nel caso in esame non vi erano prove dalle quali desumere che il padre si trovasse in condizioni economiche tali da essere incapace di adempiere all'obbligazione di mantenimento in favore del minore.
Tribunale Cassino, sentenza 11 aprile 2022 n. 485 – Giudice Di Fonzo

10. SEPARAZIONE – Basta anche un solo episodio di violenza per l'addebito (Cc Articolo 156)
Le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale.
Nel caso in esame, addebitata la separazione al marito e disposto l'affidamento condiviso dei figli, i coniugi hanno effettuato un percorso di mediazione familiare per gestire i loro rapporti con i figli.
Tribunale Crotone, sentenza 4 gennaio 2022, n. 1 - Presidente Marchianò

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