La sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione 28 agosto 2026, n. 24825, è destinata ad avere un impatto immediato sul contenzioso relativo alle fideiussioni bancarie conformi allo schema ABI. La pronuncia non si limita infatti a precisare il perimetro della nullità antitrust già delineato dalle Sezioni Unite n. 41994/2021, ma introduce indicazioni che impongono una verifica delle domande, delle eccezioni e, soprattutto, del materiale probatorio nei giudizi già pendenti.
Due sono i profili di maggiore rilievo operativo: la prova dell’intesa anticoncorrenziale nelle fideiussioni specifiche stipulate al di fuori del periodo oggetto dell’accertamento della Banca d’Italia e gli effetti della nullità della deroga all’articolo 1957 c.c. in presenza di una clausola di pagamento “a prima richiesta”.
Il provvedimento della Banca d’Italia non è sempre sufficiente - Il primo principio affermato dalle Sezioni Unite incide direttamente sulla costruzione probatoria delle controversie. La Corte stabilisce che, nel caso di fideiussione specifica riproduttiva delle clausole di reviviscenza, sopravvivenza e deroga all’articolo 1957 c.c., stipulata prima o dopo il periodo interessato dal provvedimento della Banca d’Italia n. 55/2005, spetta al giudice di merito accertare se il modello negoziale concretamente utilizzato sia riconducibile a un’intesa o pratica concordata con effetti restrittivi della concorrenza.
In questo accertamento il provvedimento della Banca d’Italia conserva rilevanza probatoria, ma costituisce – secondo l’espressa formulazione delle Sezioni Unite – un “elemento di prova da solo non sufficiente”.
È questo uno dei passaggi destinati a produrre le conseguenze più rilevanti sulle cause in corso. La mera produzione della fideiussione, la coincidenza delle clausole con quelle dello schema ABI e il richiamo al provvedimento del 2005 non consentono, al di fuori dell’ambito temporale e oggettivo dell’accertamento amministrativo, di ritenere automaticamente dimostrata l’intesa anticoncorrenziale. Diventa quindi centrale il quadro probatorio concretamente acquisito al processo.
Le fideiussioni specifiche restano nel perimetro della tutela antitrust - La decisione, tuttavia, non esclude le fideiussioni specifiche dalla tutela antitrust. La natura specifica della garanzia non è, di per sé, sufficiente a sottrarre il contratto alle conseguenze derivanti dall’eventuale accertamento di una pratica anticoncorrenziale.
Il punto si sposta sul piano della prova: il giudice deve verificare concretamente la riconducibilità del modello negoziale utilizzato all’intesa o pratica concordata restrittiva della concorrenza, tenendo conto dell’ambito temporale e oggettivo dell’accertamento compiuto dalla Banca d’Italia. Per il contenzioso pendente ciò significa che la data della garanzia e la sua qualificazione come omnibus o specifica diventano il primo dato da verificare, ma non esauriscono l’indagine.
Le verifiche da effettuare nei giudizi già in corso - La sentenza rende opportuna una revisione dei fascicoli nei quali sia stata proposta una domanda o un’eccezione di nullità delle clausole ABI. Occorrerà verificare, in particolare: la data di stipulazione della fideiussione; la natura omnibus o specifica della garanzia; la formulazione della domanda o dell’eccezione di nullità; il materiale prodotto per dimostrare l’esistenza dell’intesa anticoncorrenziale nel periodo rilevante; il contenuto delle clausole contrattuali e la loro effettiva corrispondenza con quelle censurate dalla Banca d’Italia.
Particolare attenzione richiedono i giudizi nei quali la difesa del garante sia stata costruita assumendo che il provvedimento n. 55/2005 fosse, da solo, sufficiente a provare l’intesa anticoncorrenziale anche per garanzie stipulate al di fuori del periodo oggetto dell’istruttoria.
In questi procedimenti occorrerà verificare, in relazione alla fase processuale raggiunta e al regime delle preclusioni applicabile al singolo giudizio, se il materiale già acquisito sia sufficiente o vi siano ancora spazi processuali per integrare il quadro probatorio.
La sentenza, infatti, non introduce una disciplina speciale delle preclusioni per i giudizi pendenti: l’accertamento sulla riconducibilità della singola garanzia alla pratica anticoncorrenziale resta affidato al giudice di merito.
Per le nuove controversie, invece, l’indicazione è immediata: la domanda antitrust dovrà essere costruita sin dall’origine evitando di affidare la prova dell’illecito alla sola coincidenza testuale delle clausole e al provvedimento amministrativo, quando la fideiussione si collochi al di fuori del suo perimetro.
Articolo 1957 c.c.: la nullità della clausola ABI non determina automaticamente la decadenza - Il secondo principio delle Sezioni Unite riguarda l’articolo 1957 c.c. ed è altrettanto rilevante per le controversie in corso. La Corte afferma che, qualora la fideiussione contenga una clausola di “pagamento a prima richiesta”, il creditore può evitare la decadenza mediante un’istanza stragiudiziale inviata al garante entro i termini dell’articolo 1957 c.c., anche quando la compresente clausola di esenzione dal rispetto di tali termini sia stata dichiarata nulla perché derivante dall’intesa anticoncorrenziale.
Ne consegue che la nullità della clausola ABI di deroga all’articolo 1957 c.c. non determina automaticamente la liberazione del fideiussore. Questo principio impone una seconda verifica documentale nei giudizi pendenti.
Non sarà sufficiente accertare la nullità della clausola derogatoria. Occorrerà esaminare se il contratto contenga anche una clausola di pagamento a prima richiesta e, in caso positivo, ricostruire la sequenza temporale delle richieste formulate dalla banca, verificando se l’istanza stragiudiziale sia stata indirizzata al garante nel termine previsto dall’articolo 1957 c.c. Per le banche si tratta di un elemento difensivo di particolare rilievo; per i garanti significa, invece, che l’eccezione di decadenza dovrà essere valutata non soltanto alla luce della nullità della clausola ABI, ma anche del contenuto complessivo della fideiussione e delle iniziative concretamente assunte dal creditore.
Il nuovo baricentro del contenzioso - La sentenza n. 24825/2026 sembra dunque segnare soprattutto un cambiamento di metodo. Il contenzioso sulle fideiussioni ABI diventa meno compatibile con soluzioni automatiche. Per il garante non sarà sempre sufficiente dimostrare che il contratto riproduce le clausole dello schema ABI; per la banca non sarà sufficiente rilevare che la garanzia è specifica o che è stata sottoscritta al di fuori del periodo esaminato dalla Banca d’Italia.
La controversia dovrà essere ricostruita considerando congiuntamente tipologia e data della garanzia, prova dell’intesa o della pratica concordata nel periodo rilevante, contenuto delle singole clausole e tempestività delle richieste rivolte al garante. È soprattutto nei giudizi pendenti che questo nuovo approccio produrrà i suoi effetti immediati. I fascicoli dovranno essere riesaminati per verificare se le allegazioni e le prove già acquisite siano coerenti con i principi enunciati dalle Sezioni Unite e, nei limiti consentiti dalla fase processuale raggiunta, se la strategia difensiva richieda di essere rimodulata.
Le Sezioni Unite, dunque, non chiudono il contenzioso sulle fideiussioni ABI, ma ne spostano il baricentro: dall’automatismo della riproduzione delle clausole all’accertamento concreto dell’intesa anticoncorrenziale e, sul versante dell’articolo 1957 c.c., alla verifica della clausola a prima richiesta e della tempestività dell’istanza rivolta al garante.
È su questo terreno che si giocherà una parte significativa delle controversie già in corso dopo la sentenza n. 24825/2026.
* Avvocato specialista in diritto bancario e dei mercati finanziari

