Fondo patrimoniale: i contrasti sull’iscrizione ipotecaria
L'iscrizione ipotecaria non va considerata un atto dell'espropriazione forzata, ma piuttosto “un atto riferito ad una procedura alternativa all'esecuzione forzata vera e propria”. Lo ha detto la sezione tributaria della Cassazione con la sentenza n. 10794 del 25 maggio 2016.
I giudici chiariscono che venuta meno la premessa ricostruttiva fondata sulla qualificazione dell'iscrizione ipotecaria come “atto dell'esecuzione”, viene meno anche l'applicabilità dell'articolo 170 del Cc, non sembrando superabile il dato testuale sopra già evidenziato, tanto più ove si consideri che, ponendo la norma una eccezione alla regola della responsabilità patrimoniale ex articolo 2740 del Cc, la stessa è da ritenersi soggetta a interpretazione tassativa.
Fondo patrimoniale e azioni esecutive: ipoteca fiscale - Il fondo patrimoniale è un vincolo impresso ai beni del patrimonio familiare a supporto e sostegno delle esigenze della famiglia: per tali motivi, è sovente qualificato come patrimonio di destinazione. La costituzione del fondo patrimoniale prevista dall'articolo 167 del Cc comporta un limite alla disponibilità di determinati beni con vincolo di destinazione per fronteggiare i bisogni familiari: essa va compresa fra le convenzioni matrimoniali (Cass. Civ., Sez. Un. n. 21658 del 2009).
L'accostamento ai classici vincoli patrimoniali emerge chiaramente dal regime giuridico enucleato nell'articolo 170 del Cc: il fondo patrimoniale non può essere sottoposto a esecuzione per crediti estranei ai bisogni della famiglia. La giurisprudenza ha avuto modo di precisare che la regola enucleata dall'articolo 170 del Cc riguarda anche l'iscrizione di ipoteca. Ci si interroga, tuttavia, sull'applicabilità della norma anche alla ipoteca fiscale, regolata e prevista dall'articolo 77 del Dpr n. 602 del 1973. Come noto, il ruolo esattoriale costituisce titolo per iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore e dei coobbligati per un importo pari al doppio dell'importo complessivo del credito tributario per cui si procede. Ma che natura giuridica riveste questo istituto? In epoca antecedente alla modifica del Dlgs n. 546 del 1992, articolo 19, se ne era affermata la natura di provvedimento preordinato all'espropriazione forzata (cfr. Cass. civ. 9 giugno 2010, n. 13930; Cass. civ. sez. un. 19 marzo 2009, n. 6594; Cass. civ. sez. un. 24 marzo 2009, n. 7034).
Inserita l'ipoteca, al pari del fermo, tra gli atti impugnabili innanzi alle Commissioni tributarie, si è escluso che l'iscrizione ipotecaria costituisca atto dell'espropriazione forzata, configurandola in termini di procedura a essa alternativa (cfr. Cass. civ. sez. un. 18 settembre 2014, n. 19667). In particolare, si è affermato che l'ipoteca in questione non è riconducibile all'ipoteca legale prevista dall'articolo 2817 del Cc, né è a essa assimilabile, mancando un preesistente atto negoziale il cui adempimento il legislatore abbia inteso garantire (Cass. Civ. n. 7868 del 2014); si è anche affermato che essa neppure può accostarsi all'ipoteca giudiziale disciplinata dall'articolo 2818 del Cc, con lo scopo di rafforzare l'adempimento di una generica obbligazione pecuniaria e avente titolo in un provvedimento del giudice, in quanto quella in esame si fonda su di un provvedimento amministrativo (Cass. Civ. n. 4464 del 2016).
Ponendosi, secondo questa lettura, l'iscrizione ipotecaria ex art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973 come procedura alternativa all'esecuzione forzata, la contestazione del diritto dell'esattore a iscrivere l'ipoteca assume le forme di un'azione di accertamento negativo, svincolata dagli schemi delle opposizioni esecutive e sottratta, anche quando risulti affidata a motivi formali, al termine decadenziale ex art. 617 c.p.c. (Cass. civ. n. 25745 del 2015).
Iscrizione ipotecaria ex Dpr 602/1973 su fondo patrimoniale - Sulla scorta dei rilievi svolti in merito alla natura dell'ipoteca in questione, la Suprema corte, in tempi recenti, ha escluso che essa sia inibita, in caso di fondo patrimoniale, dall'articolo 170 del Cc.
In particolare, secondo la decisione in commento, «l'iscrizione ipotecaria prevista dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 77 non può essere considerata un atto dell'espropriazione forzata, dovendosi piuttosto essa essere considerata “un atto riferito ad una procedura alternativa all'esecuzione forzata vera e propria”. Venuta meno la premessa ricostruttiva fondata sulla qualificazione dell'iscrizione ipotecaria D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, ex art. 77 come “atto dell'esecuzione”, viene meno anche l'applicabilità dell'art. 170 cod. civ., non sembrando superabile il dato testuale sopra già evidenziato, tanto più ove si consideri che, ponendo la norma una eccezione alla regola della responsabilità patrimoniale ex art. 2740 cod. civ., la stessa è da ritenersi soggetta a interpretazione tassativa».
Un altro orientamento - Questo orientamento, tuttavia, non è il solo a essere predicato dalla Suprema corte.
Sussiste, invero, una lettura diametralmente opposta e, in tempi recenti, difesa da Cass. Civ., sez. Trib., sentenza 24 febbraio 2016 n. 3600 (Pres. Di Bielli, rel. Tricomi). Secondo questo orientamento, «l'art. 170 c.c., nel disciplinare le condizioni di ammissibilità dell'esecuzione sui beni costituiti nel fondo patrimoniale, detta una regola applicabile anche all'iscrizione di ipoteca non volontaria, ivi compresa quella di cui al D.P.R. 3 marzo 1973, n. 602, art. 77», con la conseguenza che l'esattore può iscrivere ipoteca su beni conferiti nel fondo, qualora il debito sia stato contratto per uno scopo non estraneo ai bisogni familiari (Cass. Civ., n. 1652 del 2016).
Corte di cassazione - sezione Tributaria - Sentenza 25 maggio 2016 n. 10794