Genitori divisi, anche il più «povero» deve mantenere il figlio maggiorenne non autosufficiente
L’obbligo di mantenimento grava sia sul padre, sia sulla madre, a prescindere dal gap economico tra i due
A prescindere dal gap economico tra la madre e il padre, spetta a entrambi mantenere il figlio maggiorenne non indipendente. La disparità tra le rispettive risorse, pertanto, peserà solo sulla misura del contributo che ciascuno sarà tenuto a versare. Lo afferma la Corte di cassazione con l’ordinanza 3426 del 3 febbraio 2022.
Accende il caso la decisione dei giudici di appello di confermare la pronuncia con cui il Tribunale poneva a carico di un separato sia un assegno in favore dell’ex moglie che il mantenimento in forma diretta della figlia maggiorenne non autonoma e con lui convivente. Scelta palesemente ingiusta, reclama, per aver liberato la madre dall’onere di contribuire alle esigenze della ragazza e per mancanza di prove sull’effettiva precarietà economica della giovane.
La Cassazione, bocciate le reciproche domande di addebito connesse all’abbandono dell’abitazione coniugale, accoglie la tesi formulata dall’uomo. L’obbligo di mantenimento, ricorda, grava su ambedue i genitori. E ciò, aggiunge, anche quando si discuta di figli maggiorenni che non abbiano ancora raggiunto l’autosufficienza economica (Cassazione 19299/2020). È chiaro, tuttavia, che la quantificazione specifica dei singoli apporti di denaro che il padre e la madre dovranno corrispondere richiede un secondo step, ossia una valutazione comparata dei redditi di entrambi. Il tutto esaminato alla luce dei fabbisogni attuali del figlio e del tenore di vita goduto in precedenza, cioè prima della crisi familiare (Cassazione 32529/2018).
Circa, poi, il nodo della carenza delle prove offerte – tirato in ballo dal ricorrente – si trattava di un motivo inammissibile perché non specifico. In altri termini, non erano state individuate quali richieste istruttorie non sarebbero state accolte in sede di merito. Del resto, quando si denuncia un vizio di motivazione inerente un’istanza di ammissione di un mezzo istruttorio o il suo vaglio, si ha l’onere di indicare nel dettaglio quali siano le circostanze oggetto della prova richiesta, provvedendone alla trascrizione. La ragione? Consentire ai giudici di legittimità – impediti a svolgere indagini – di controllare la decisività dei fatti da dimostrare e, dunque, la fondatezza delle prove stesse basandosi solamente su quanto ermerso dagli atti del ricorso (Cassazione 19985/2017). Adempimento che, nella fattispecie, non risultava essere stato assolto.
Questa la logica per cui la Cassazione dichiara l’inammissibilità di alcune censure, accogliendo quella sul mancato riconoscimento di un impegno anche materno nel contribuire al mantenimento della figlia maggiorenne, ma finanziariamente non autonoma, con rinvio ai giudici di appello perché vi provvedano.
Coratella Claudio, Mazzucco Manuela - Coratella Studio legale
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