DossierCivile

GLI STRUMENTI DI TUTELA - Interdizione e inabilitazione “pagano” la poca flessibilità

di Valeria Cianciolo

N. 27

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L’interdizione e l’inabilitazione, in passato, in ossequio a un orientamento già a quel tempo discutibile, ma comunque fondato su precisi riferimenti normativi, come nel caso dell’inabilitazione per prodigalità o per abuso abituale di sostanze alcoliche o di stupefacenti, per l’attivazione della quale il comma 2 dell’articolo 415 del Codice civile richiede il presupposto ulteriore dell’“esposizione del soggetto interessato o della sua famiglia a gravi pregiudizi economici”, erano frequentemente adottate, più che per ragioni di tutela dell’incapace, per soddisfare esigenze dei familiari o dei terzi. Ciò che non dovrebbe essere consentito con riguardo all’amministrazione di sostegno, la quale è rivolta a proteggere solo gli interessi, innanzi tutto non patrimoniali, del beneficiario

Se interdizione e inabilitazione, in passato, in ossequio a un orientamento già a quel tempo discutibile, ma comunque fondato su precisi riferimenti normativi (si pensi, per esempio, all’inabilitazione per prodigalità o per abuso abituale di sostanze alcoliche o di stupefacenti, per l’attivazione della quale il comma 2 dell’articolo 415 del Codice civile richiede il presupposto ulteriore dell’esposizione del soggetto interessato o della sua famiglia a gravi pregiudizi economici), erano frequentemente...