L’Associazione Italiana Giovani Avvocati chiede al Ministro della Giustizia un intervento urgente sulle criticità generate dalla circolare ministeriale sui decreti di pagamento per il patrocinio a spese dello Stato e le difese d’ufficio. “Lo Stato non può chiedere agli avvocati di garantire la difesa e poi moltiplicare gli ostacoli per il riconoscimento dei compensi professionali. A subirne maggiormente le conseguenze sono i giovani professionisti, per i quali questi compensi rappresentano spesso una parte essenziale del reddito. Al Ministro chiediamo procedure chiare e pagamenti in tempi certi”, dichiara Luigi Bartolomeo Terzo, Presidente nazionale AIGA. Ulteriori notifiche o un’attesa di sei mesi per la definitività dei decreti ritardano la riscossione di compensi già riconosciuti.
Il testo prevede infatti che il termine perentorio per proporre opposizione contro il decreto di pagamento emesso dal magistrato, sia nei giudizi civili che in quelli penali, è di trenta giorni che decorrono dalla notifica del provvedimento; in assenza della quale, l’opposizione può essere proposta entro il termine di decadenza di 6 mesi che decorrono dalla pubblicazione del provvedimento.
È dunque venuto meno il regime che ancorava la decorrenza del termine di trenta giorni alla comunicazione di cancelleria del provvedimento, che invece oggi non è più idonea a far decorrere i termini per proporre le opposizioni in esame.
La circolare, prosegue l’Associazione, ha inoltre creato “confusione negli uffici, con prassi difformi tra territori e persino nello stesso distretto”. Anche le cancellerie devono affrontare “maggiori controlli e carichi di lavoro”, mentre a parità di prestazione i tempi di pagamento cambiano da un ufficio all’altro.
Per esempio, sul sito della Corte di appello di Brescia si legge che per provvedere al pagamento dei decreti di liquidazione, si attenderà il “decorso del termine di cui all’art. 327 cpc (sei mesi) al fine di attestarne l’irrevocabilità, a meno che l’avvocato non depositi le notifiche alle parti e al PG”.
A Caltagirone, il locale ordine degli avvocati fa sapere che “per ottenere l’attestazione di esecutività allo scadere dei 30 giorni, il beneficiario ha l’onere di produrre la documentazione idonea a dimostrare l’avvenuta notifica alle parti e al P.M. depositando le relative ricevute. In assenza di notifica, il decreto diverrà esecutivo automaticamente solo una volta decorsi sei mesi dalla pubblicazione”. Il documento precisa infine che “tutte le fatture emesse dai beneficiari su decreti di liquidazione non ancora esecutivi verranno rifiutate”.
L’AIGA ha interessato i “parlamentari competenti” e sulla questione ha depositato un’interrogazione a risposta scritta al ministro della Giustizia. “Servono procedure chiare, uniformi e pagamenti in tempi certi – conclude la nota - al fine di tutelare il lavoro degli avvocati ed il pieno esercizio del diritto di difesa”.

