Passo in avanti per la battaglia dell’Associazione Italiana Giovani Avvocati contro l’interpretazione contenuta nella circolare ministeriale sui decreti di pagamento per il patrocinio a spese dello Stato e le difese d’ufficio.  Nel testo si legge che “il termine perentorio per proporre l’opposizione ex art.170 d.P.R. n.115/2002 avverso il decreto di pagamento emesso dal magistrato, sia nei giudizi civili che in quelli penali, è di trenta giorni (art. 325 c.p.c.) che decorrono dalla notifica del provvedimento (art. 326 c.p.c.); indipendentemente dalla notifica, l’opposizione può essere proposta entro il termine di decadenza di 6 mesi che decorrono dalla pubblicazione del provvedimento (art. 327 c.p.c.)”.

“È dunque venuto meno – prosegue la circolare - il regime che ancorava la decorrenza del termine di trenta giorni alla comunicazione di cancelleria del provvedimento, che invece oggi non è più idonea a far decorrere i termini per proporre le opposizioni in esame”.

Sulla medesima questione, il Governo ha accolto (con riformulazione) un ordine del giorno presentato dall’On. Jacopo Morrone (9/2904/1 del 22 ottobre) durante l’esame della proposta sul patrocinio per le vittime degli infortuni sul lavoro, che ha l’obiettivo di escludere nuovi oneri di notificazione per i legali, favorendo la tempestività dei pagamenti.

“Desidero ringraziare l’On. Jacopo” ha dichiarato il Presidente nazionale AIGA, Luigi Bartolomeo Terzo. “Si tratta - prosegue Terzo - di un risultato importante per i professionisti, in particolare per i giovani avvocati, che già devono confrontarsi con rilevanti difficoltà operative legate ai tempi e alle modalità di liquidazione dei compensi per le difese d’ufficio e per il patrocinio a spese dello Stato”. “Con l’approvazione di questo ordine del giorno – continua il Presidente dei giovani avvocati -, il Governo si è impegnato a valutare l’introduzione di ulteriori iniziative normative, da affiancare all’intervento di estensione del patrocinio a spese dello Stato, per stabilire espressamente che il termine perentorio di trenta giorni per proporre opposizione avverso il decreto di pagamento decorra anche dalla semplice comunicazione del provvedimento da parte della cancelleria o dalla sua lettura in udienza, escludendo l’applicazione del termine lungo semestrale. L’obiettivo è evitare nuovi oneri di notificazione a carico dei difensori e favorire pagamenti tempestivi e uniformi delle spese di giustizia su tutto il territorio nazionale”.

AIGA comunica che continuerà a seguire con attenzione l’evoluzione della vicenda.

 

 

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