Civile

Gratuito patrocinio con autocertificazione

L’ammissione al gratuito patrocinio l’”impossibilità” di ottenere l’attestazione consolare può essere superata dall’autocertificazione,

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di Patrizia Maciocchi

Via libera all’autocertificazione sui requisiti per accedere al patrocinio a spese dello Stato, per il cittadino extraeuropeo che non sia in grado di fornire la documentazione rilasciata dal suo Consolato. La Cassazione (sentenza 32766) accoglie il ricorso di un cittadino Nigeriano, contro il no alla sua richiesta di essere ammesso al beneficio. Possibilità negata, in via provvisoria, dall’Ordine degli avvocati, poi dai giudici di merito. Per la Corte territoriale, infatti, non era utile allo scopo richiesto l’autocertificazione - vidimata dall’ambasciata Nigeriana - con la quale il ricorrente dichiarava l’assenza di redditi nell’anno e di beni mobili e immobili nel suo paese.

Di diverso avviso la Suprema corte, secondo la quale per l’ammissione al gratuito patrocinio l’”impossibilità” di ottenere l’attestazione consolare può essere superata dall’autocertificazione, corredata dalle istanze per ottenerla. E non può essere chiesta la prova dell’assoluta impossibilità, perchè troppo difficile da produrre, come potrebbe essere ad esempio per un rifugiato politico, o in caso di Stati inadempienti. Un’interpretazione restrittiva della norma si tradurrebbe in una negata difesa per chi è privo di mezzi. Al giudice il compito di mettere in dubbio quanto autoaffermato, in base a indizi precisi e concordanti.

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