La quantificazione delle spese di lite non subisce deroghe nel «caso particolare in cui la parte vittoriosa è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato»; infatti anche in tal caso il giudice civile «applica gli ordinari criteri di liquidazione», pure se lo Stato corrisponde al difensore del non abbiente un compenso dimezzato.

Lo ha deciso la Corte costituzionale, sentenza n. 64 del 2024 depositata oggi, dichiarando non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate...

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