“La giustizia amministrativa costituisce la vera attuazione dello Stato di diritto perché nel processo amministrativo lo Stato mette a disposizione del cittadino lo strumento per rimediare all’azione, dello stesso Stato, che possa aver leso diritti o interessi legittimi”. Parte con un tributo l’intervento del presidente del Consiglio nazionale forense, Francesco Greco, all’inaugurazione dell’anno giudiziario del Consiglio di Stato. Ma subito arriva il primo punto dolente: a differenza della giustizia ordinaria, negli organi di governo della giustizia amministrativa, “manca del tutto una forma istituzionale di partecipazione dell’avvocatura”.
A preoccupare di più gli avvocati però è il processo amministrativo telematico divenuto “pienamente operativo” da qualche giorno (il primo febbraio 2026). In particolare, il cd. “meccanismo bloccante” che impedisce il perfezionamento del deposito in assenza della completa compilazione di tutti i campi. Spesso tali dati, osserva Greco, “non sono immediatamente disponibili o ricavabili”, e allora il sistema informatico “finisce per sostituirsi al giudice nella valutazione di ammissibilità del deposito, con il rischio di determinare decadenze processuali meramente formali”. Rimane poi fermo il “no” a all’utilizzo di format che portino alla standardizzazione nella redazione degli atti.
Altro tema caldo, quella della intelligenza artificiale, dove Greco rileva una disparità tra avvocati – che devono informare il cliente sull’eventuale utilizzo della IA – e giudici per i quali invece non è previsto “un analogo onere di trasparenza”.
Il presidente del Cnf torna poi sui limiti agli atti difensivi: “La legge di Bilancio 2025 ha previsto che il superamento dei limiti non può più determinare l’inammissibilità del ricorso ma l’applicazione di sanzioni, a meno che l’avvocato non sia stato autorizzato dal giudice”. “Riteniamo che tale previsione - prosegue - non rispetti gli articoli 24 e 111 della Costituzione”. Greco ha però giudicato “apprezzabile” l’orientamento dell’Adunanza plenaria di applicare di applicare la norma anche ai ricorsi anteriori.
Sui costi per l’accesso alla giustizia, l’Avvocatura registra che ormai “hanno raggiunto soglie ai limiti della legittimità: se con il processo amministrativo lo Stato offre al cittadino lo strumento per rimediare ai vizi dell’azione della PA, questa possibilità, tuttavia, viene vanificata dalla previsione di costi insostenibili”. Al di fuori dei riti speciali, il contributo unificato minimo di 650 euro e di 975 euro per il grado di appello è infatti “insostenibile per il cittadino comune che agisce per la tutela dei propri interessi lesi da un’amministrazione pubblica”. “Per non dire – ha proseguito - dei costi in materia di appalti pubblici e di impugnazione delle sanzioni delle Autorità amministrative indipendenti”. “Non è ammissibile né tollerabile, in uno Stato di diritto – ha concluso sul punto -, che cittadini e imprese debbano rinunciare alla tutela dei diritti a causa di oneri economici non sopportabili”.
Un punto, quest’ultimo, su cui si registra un’apertura da parte del Presidente del Consiglio di Stato Maruotti che nel suo intervento ha detto: “Si potrebbe valutare una sua rimodulazione quando un ricorso con un numero limitato di pagine tratti questioni di valore contenuto, il che consentirebbe un più ampio sindacato dell’azione amministrativa”.
Infine, una notazione critica sulla eccessiva anonimizzazione delle sentenze frutto dei sistemi di oscuramento automatici che cancellano “non solo le generalità delle persone ma addirittura i dati del provvedimento e dell’organo giudicante”, rendendo talvolta “incomprensibile la pronuncia”. In questo senso, Greco ricorda che il Tar Lazio (sentenza n. 7625/2025) dopo aver rilevato come “non sia obbligatorio oscurare in maniera generalizzata i provvedimenti”, ha rammentato che “la mancata pubblicazione integrale è sicuramente incidente sull’esatta intellegibilità della sentenza”.

